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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26734/2025 del 04/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il recupero di un credito garantito da fideiussione. Il debitore garante sosteneva che il credito fosse estinto per prescrizione, perché la domanda di ammissione al passivo presentata nella procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta a carico della debitrice principale risaliva a molti anni prima e, a suo dire, non poteva produrre un effetto interruttivo permanente fino alla chiusura della procedura. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione per apparente motivazione della sentenza d’appello; con il secondo motivo, violazione degli artt. 94 l. fall. e 2945 c.c., sostenendo che la domanda di insinuazione al passivo nella l.c.a. abbia natura amministrativa e non giudiziale, e quindi non possa interrompere la prescrizione né protrarre l’effetto interruttivo fino alla chiusura della procedura. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era meramente apparente, ma comprensibile e completa nel ritenere che la domanda di ammissione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa producesse effetto interruttivo della prescrizione sino alla chiusura della procedura. Ha poi rigettato il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la domanda di insinuazione allo stato passivo interrompe la prescrizione con effetti permanenti dalla proposizione fino alla chiusura della procedura concorsuale; tale effetto si estende anche al fideiussore, in ragione del principio di cui all’art. 1310 c.c., applicabile ai coobbligati solidali. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare un vizio di motivazione/procedimento, ma la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per apparente motivazione; la Corte ha negato la violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il veicolo del motivo di diritto con cui si è dedotta la falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e sull’insinuazione al passivo.

  • art. 94 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura non giudiziale della domanda di ammissione al passivo; la Corte ha applicato l’orientamento opposto, riconoscendone l’effetto interruttivo.

  • art. 2945 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la domanda di insinuazione al passivo interrompa la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per affermare che l’effetto interruttivo operato verso l’obbligato principale si estende agli altri coobbligati solidali.

  • art. 1310, primo comma, c.c.

    La Corte ha applicato la regola dell’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione ai condebitori solidali senza necessità di conoscenza dell’atto interruttivo.

  • art. 208 l. fall.

    Richiamato per il caso della liquidazione coatta amministrativa, quale base normativa dell’inclusione del credito al passivo su domanda rivolta al commissario liquidatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La domanda di ammissione allo stato passivo in una procedura concorsuale interrompe la prescrizione del credito e produce un effetto conservativo permanente fino alla chiusura della procedura.
  • L’effetto interruttivo della prescrizione prodotto nei confronti del debitore principale si estende anche ai condebitori solidali e al fideiussore, senza che sia necessaria la loro conoscenza dell’atto interruttivo.
  • La fase di insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali può rilevare, ai fini della prescrizione, come atto idoneo a interrompere il decorso del termine anche se inserita in una procedura di liquidazione coatta amministrativa.
  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se contiene argomentazioni ulteriori non decisive.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge sulla prescrizione deve confrontarsi con l’orientamento consolidato secondo cui l’insinuazione al passivo conserva efficacia interruttiva sino alla chiusura della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliAccertamento del passivo
RamiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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