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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13726/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita proposta, presentata tramite tre dichiarazioni DOCFA del 2016, relativa a unità immobiliari di proprietà della società e censite in categoria D, destinate a uso produttivo. La rettifica aveva incluso nella stima anche i pozzi di estrazione dell'acqua presenti nei terreni della società. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto parzialmente l'appello, ritenendo che i pozzi dovessero essere considerati nella stima ma che l'Ufficio non avesse valutato adeguatamente le caratteristiche posizionali e ambientali, la vetustà di alcuni elementi, l'assenza di deprezzamento e la crisi del mercato immobiliare, riducendo quindi equitativamente la rendita del 25% per due accertamenti e del 20% per il terzo. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe deciso secondo equità senza potere di farlo; con il secondo motivo, la violazione di varie norme catastali e tecniche di stima, per avere la CTR considerato irrilevanti i criteri normativi e fondato la riduzione su fattori estranei o comunque non correttamente valutati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi del ricorso. Ha affermato che il giudice tributario non può sostituire ai criteri normativi una valutazione equitativa pura, poiché nel processo tributario, specie nei giudizi estimatori, è preclusa l'equità sostitutiva. Ha inoltre rilevato che la CTR non si è attenuta ai criteri legali di stima degli immobili a destinazione speciale o particolare, essendo necessaria una stima diretta conforme alle norme richiamate e al criterio del deprezzamento solo nei limiti consentiti dal procedimento di stima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia applicando i corretti criteri normativi di stima e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto, salvo espressa attribuzione legislativa del potere di decidere secondo equità; nel processo tributario non è ammessa equità sostitutiva.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È richiamato per escludere che nel processo tributario il giudice possa decidere secondo equità in assenza di previsione espressa.

  • artt. 20 e 28 R.D.L. 652/1939

    Individuano la disciplina degli immobili speciali o particolari e la loro determinazione con stima diretta.

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    Enuncia i criteri di stima per gli immobili speciali o particolari; nel testo è indicata come elevata a rango di norma dalla legge successiva.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Recepisce la circolare n. 6/2012, conferendole valore normativo.

  • D.P.R. n. 1142/1949

    È richiamato quale fonte dei criteri catastali di stima diretta e indiretta.

  • D.M. 20.01.1990

    È richiamato insieme alle altre fonti tecniche di stima catastale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario estimatorio il giudice non può sostituire ai criteri legali una valutazione equitativa pura, potendo solo applicare i parametri normativi di stima e motivare il percorso estimativo sulla base del materiale istruttorio.
  • La riduzione o la rettifica della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare deve avvenire secondo i criteri legali di stima diretta previsti dalla disciplina catastale, non sulla base di una generica equità o di fattori apprezzati in modo sganciato dal modello normativo.
  • Quando la legge disciplina in modo specifico il metodo di determinazione della rendita catastale, il giudice deve verificare la correttezza del procedimento estimativo e, se del caso, del deprezzamento consentito, ma non può elaborare autonomamente una percentuale di abbattimento svincolata dalle regole tecniche applicabili.
  • Nella stima degli immobili speciali o particolari devono essere valorizzate le componenti pertinenti al bene secondo le regole catastali, mentre elementi estranei al metodo legale o non adeguatamente incardinati nella disciplina non possono giustificare una riduzione equitativa della rendita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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