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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09704/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti in relazione a: (i) un box/garage realizzato dalla convenuta/proprietaria del fondo vicino, che la controparte assumeva non rispettare le distanze legali; (ii) l’allargamento del varco di accesso alla proprietà della convenuta, ritenuto dalla controparte aggravamento di una servitù di passaggio; (iii) la demolizione parziale di un muro di confine; (iv) il contestato riconoscimento dell’uso pubblico di un sentiero e della relativa incidenza sulle distanze. In primo grado erano state accolte in parte le domande della società proprietaria del fondo vicino, con ordine di arretramento/demolizione del garage, ripristino del muretto e risarcimento danni, oltre ad accoglimento di domande riconvenzionali della controparte su un locale autoclave e sull’usucapione di una servitù di passaggio. In appello la proprietaria del fondo vicino otteneva la riforma sostanziale della decisione: la Corte territoriale riteneva che il box fosse interrato e quindi non soggetto alle distanze ex art. 873 c.c. e art. 9 l. 122/1989; escludeva che l’allargamento del varco integrasse aggravamento della servitù; riteneva non giustificata la demolizione del muro; dichiarava inammissibile, perché nuova, la domanda basata su una diversa norma urbanistica locale. La società ricorrente per cassazione denunciava: 1) violazione dell’art. 873 c.c., delle norme urbanistiche locali e dell’art. 9 l. 122/1989, sostenendo che il box, pur qualificato come interrato, non fosse sottratto alla disciplina delle distanze; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il muro di contenimento costituirebbe una parete esterna del box e quindi un quarto lato non interrato; 3) violazione delle norme sulle servitù e sull’uso pubblico, sostenendo che la Corte d’appello avesse riconosciuto una servitù di uso pubblico senza titolo e senza adeguata verifica dell’interesse pubblico; 4) violazione dell’art. 873 c.c. e delle norme urbanistiche locali, insistendo sulla distanza minima di tre metri anche in presenza di strada gravata da uso pubblico. La resistente proponeva ricorso incidentale condizionato sulla dedotta nullità della sentenza e del procedimento per la riassunzione, ma tale ricorso è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d’appello aveva accertato in fatto che il box era interamente ricompreso nel terrapieno, senza sporgenza oltre il piano di campagna e senza alterazione della sagoma preesistente; perciò il manufatto non rientrava nella nozione di costruzione soggetta alle distanze legali ex art. 873 c.c., né nella disciplina derogatoria dell’art. 9 l. 122/1989, che opera solo per autorimesse interamente sotterranee. Quanto al terzo motivo, la Cassazione lo ha respinto perché la Corte territoriale aveva già ritenuto accertata la natura di strada pedonale di uso pubblico del sentiero, limitandosi a precisarne l’andamento rispetto al muro; le strade vicinali soggette a pubblico transito sono equiparate alle strade pubbliche ai fini dell’esclusione della disciplina delle distanze. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi dell’appello, che aveva dichiarato nuova e quindi inammissibile la questione relativa alla norma urbanistica locale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La norma sulle distanze legali si applica solo a opere che presentino i caratteri della costruzione, cioè manufatti stabilmente sporgenti dal suolo e idonei a creare intercapedini pregiudizievoli; non riguarda opere completamente interrate o che non emergano oltre il piano di campagna.

  • art. 9 l. 24 marzo 1989, n. 122

    La deroga alle distanze legali vale solo per autorimesse e parcheggi realizzati per l’intera altezza al di sotto dell’originario piano di campagna, in funzione della tutela di aria, luce, vista e dell’aspetto esteriore del territorio.

  • art. 1067 c.c.

    L’aggravamento della servitù non è configurabile quando l’opera contestata sia realizzata interamente sul fondo dominante senza alterare o demolire parti del fondo servente e senza rendere concretamente più gravoso l’esercizio della servitù.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere proposte domande o questioni nuove; la deduzione di una diversa base normativa introdotta per la prima volta è inammissibile.

  • artt. 303, 305, 307 e 291 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale condizionato in tema di riassunzione del processo e possibile estinzione, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito e non esaminato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 873 c.c., la nozione di costruzione presuppone un manufatto che emerga stabilmente dal suolo e sia idoneo a creare intercapedini nocive; le opere integralmente interrate o prive di emersione oltre il piano di campagna restano fuori dalla disciplina delle distanze.
  • La verifica della natura interrata di un manufatto e dell’eventuale alterazione del piano di campagna è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge nei termini consentiti.
  • La deroga dell’art. 9 l. 122/1989 opera solo per autorimesse e parcheggi completamente sotterranei; non basta la mera collocazione parziale in area pertinenziale o l’assenza di avanzamento verso il confine.
  • Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate, ai fini delle distanze legali, alle strade pubbliche in senso proprio.
  • L’aggravamento della servitù richiede un effettivo appesantimento del fondo servente; non è sufficiente un’opera eseguita sul fondo dominante se non incide materialmente sul fondo servente.
  • In cassazione la censura deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il capo è stato dichiarato inammissibile per novità ex art. 345 c.p.c., non basta riproporre nel merito la questione già preclusa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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