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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04619/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento dei canoni di locazione relativi a un immobile sito in Taranto per i mesi di settembre-novembre 2016. Il locatore aveva agito contro il conduttore per ottenere i canoni; il conduttore aveva eccepito di non aver potuto godere dell'immobile per gravi infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà di un terzo chiamato in causa, e per la temporanea inagibilità dell'immobile accertata dalla ASL con obbligo di ripristino. La Corte d'appello aveva rigettato la pretesa del locatore ritenendo che il mancato godimento del bene escludesse l'obbligo di pagamento del canone. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa/illogica motivazione e per non avere la sentenza d'appello valutato il primo motivo di gravame, sostenendo che l'inagibilità dipendeva solo dalle infiltrazioni del piano superiore e non dalla condotta del locatore; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 329, comma 2, c.p.c. per asserita violazione del giudicato interno, poiché il giudice di merito avrebbe contraddetto l'accertamento di primo grado sulla mala fede del conduttore nel lasciare l'immobile senza restituire le chiavi nelle forme di legge; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento delle risultanze istruttorie e della confessione del conduttore; 4) violazione degli artt. 1375 e 1585, comma 2, c.c. e falsa applicazione degli artt. 1463 e 1576 c.c., sostenendo che la temporanea inagibilità era conseguenza del comportamento illecito del terzo e che il locatore non era tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, essendo il conduttore legittimato ad agire direttamente contro l'autore della molestia. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della decisione con la relata di notificazione, come imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la copia depositata dalla controparte era irrilevante perché priva della relata. Inoltre, non operava la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante la deduzione dell'avvenuta notifica della sentenza stessa. Ha ritenuto irrilevante il deposito della sola copia della sentenza da parte dei controricorrenti e ha escluso la possibilità di sanare la mancanza mediante la prova di resistenza, perché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come parametro della doglianza di omessa pronuncia e motivazione apparente/illogica.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per dedurre un travisamento delle risultanze processuali e delle prove testimoniali.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del giudicato interno formatosi su alcuni accertamenti di primo grado.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno derivante dalla mancata impugnazione di capi della sentenza di primo grado.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della corretta esecuzione del contratto e della ripartizione degli obblighi tra locatore e conduttore.

  • art. 1585, comma 2, c.c.

    Invocato per sostenere che il locatore non risponde delle molestie di fatto provenienti da terzi che non pretendano diritti sulla cosa.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per escludere l'applicazione della disciplina dell'impossibilità sopravvenuta alla fattispecie concreta così come accertata.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di obblighi di manutenzione del locatore, negandone la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Norma decisiva: impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione che consente, in via estensiva, il deposito separato della relata entro il termine dell'art. 369 c.p.c.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il collegamento con il termine breve di impugnazione, rilevante ai fini della verifica di tempestività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare, entro il termine di legge, la copia autentica della decisione con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
  • Il deposito della sola copia della sentenza, anche se effettuato dalla controparte o presente nel fascicolo, non supplisce all'onere gravante sul ricorrente quando manchi la relata di notificazione.
  • L'eventuale non contestazione della tempestività da parte del controricorrente non esonera dall'onere di produzione imposto dall'art. 369 c.p.c., trattandosi di requisito funzionale al controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e del rispetto del giudicato formale.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare l'improcedibilità solo se, dal ricorso e dalla relata di notifica del ricorso stesso, risulti comunque che l'impugnazione è stata proposta entro il termine breve; se tale termine è superato, la mancanza della relata sulla sentenza non è sanabile.
  • Quando la Corte rileva l'improcedibilità del ricorso per mancanza del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese secondo soccombenza.
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Come è indicizzato

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SottomaterieRicorso per cassazione
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