Cassazione Civile, Ordinanza n. 36981/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società ha proposto opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione del Codice della strada, contestato per l'installazione di una pre-insegna pubblicitaria a distanza inferiore a tre metri dal margine della carreggiata. In primo grado il giudice di pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo che la decisione dipendesse da un giudizio amministrativo pendente in tema di autorizzazione all'installazione. In appello il tribunale ha invece affermato la giurisdizione ordinaria, ha escluso l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità/accessorietà con il giudizio amministrativo e, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione ritenendo provata la violazione sulla base del verbale e di ulteriori elementi istruttori. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., perché, una volta riconosciuta la giurisdizione ordinaria negata dal primo giudice, il tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado e non decidere nel merito; 2) violazione dell'art. 51, comma 2, D.P.R. 495/1992, sostenendo che sul luogo dell'accertamento vi erano ostacoli e che la pre-insegna poteva essere collocata anche a distanza inferiore a tre metri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ribadito che, quando il giudice d'appello afferma la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice, non può trattenere la causa e deciderla nel merito, ma deve rimetterla al primo giudice, in applicazione dell'art. 353 c.p.c. e a tutela del doppio grado di giurisdizione. Poiché il tribunale aveva invece deciso nel merito dopo aver affermato la giurisdizione ordinaria, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di pace di Corato, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23, commi 6 e 11, Codice della strada
richiamato come norma sostanziale violata nel verbale di accertamento relativo alla collocazione della pre-insegna
art. 51, comma 2, lett. a), D.P.R. 495/1992
richiamato come disposizione regolamentare sulla distanza minima di collocazione dell'impianto pubblicitario dalla carreggiata; il secondo motivo mirava a contestarne l'applicazione, ma è rimasto assorbito
invocato dalla parte per chiedere la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo amministrativo
il giudice d'appello che riforma il difetto di giurisdizione del primo giudice deve rimettere la causa al primo giudice e non decidere il merito
richiamato nel motivo per sostenere la necessità della rimessione al primo giudice dopo la pronuncia sulla giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di legittimità richiamata per il secondo motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma di legittimità richiamata per il primo motivo di ricorso
richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza
Massime di principio
- Se il giudice d'appello riconosce la giurisdizione del giudice ordinario dopo che il primo giudice l'aveva esclusa, non può definire la controversia nel merito ma deve rimetterla al primo giudice.
- La rimessione al primo giudice opera a presidio della garanzia del doppio grado di giurisdizione ed è doverosa anche se le parti abbiano formulato conclusioni di merito.
- L'eventuale errore del giudice d'appello nel trattenere e decidere la causa nel merito comporta cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con rinvio per ragioni processuali, restano assorbite le ulteriori censure di merito.
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