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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14983/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione universitarie, deducendo di aver svolto attività a tempo pieno durante i corsi senza ricevere alcun compenso. I convenuti avevano eccepito la prescrizione del diritto. Il tribunale aveva accolto l'eccezione e rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i medici hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi, dell'art. 2935 c.c., del d.lgs. n. 257/1991 e della l. n. 370/1999, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente individuato nel 27 ottobre 1999 il dies a quo della prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata si fosse conformata a un orientamento consolidato secondo cui, per i medici ammessi ai corsi di specializzazione nel periodo indicato, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Poiché il primo atto interruttivo risultava essere la citazione notificata nel 2013, il diritto era prescritto. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli oneri previsti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    ha fondato la declaratoria di inammissibilità perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per contestare la decorrenza della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto corretta la fissazione del dies a quo al 27 ottobre 1999

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    indicato come norma di trasposizione tardiva e incompleta delle direttive europee sui compensi dei medici specializzandi

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    considerato il momento in cui lo Stato ha colmato solo parzialmente la lacuna, facendo decorrere da tale data la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria per i soggetti esclusi dalla tutela specifica

  • direttiva 75/362/CEE

    richiamata come direttiva europea rimasta tardivamente e incompletamente trasposta

  • direttiva 82/76/CEE

    richiamata come direttiva europea rimasta tardivamente e incompletamente trasposta

  • direttiva 76/82

    richiamata nel motivo di ricorso come norma europea relativa alla remunerazione dei medici specializzandi

  • direttiva 16/93

    richiamata nel motivo di ricorso

  • direttiva 36/05

    richiamata nel motivo di ricorso

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    "per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta"

    utilizzato per liquidare il compenso unico con aumento progressivo in ragione dell'elevato numero di ricorrenti

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio per la proposizione di un ricorso su questione già ripetutamente esaminata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla remunerazione dei medici specializzandi per il periodo di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive europee, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, poiché da quel momento gli aventi diritto esclusi hanno avuto certezza dell'assenza di ulteriori atti di adempimento dello Stato.
  • Quando il ricorso per cassazione investe una questione già risolta da un orientamento consolidato della Corte, la sentenza impugnata che si sia conformata a tale orientamento rende il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione della pretesa risarcitoria, rileva il momento in cui il comportamento omissivo dello Stato cessa di essere incerto per il creditore e diviene ragionevolmente definitivo, non il mero momento di maturazione del danno.
  • In presenza di pluralità di ricorrenti, la liquidazione del compenso unico del difensore può essere aumentata secondo i criteri progressivi previsti dal d.m. n. 55/2014 in ragione del numero dei soggetti assistiti.
  • La proposizione di un ricorso reiterativo su un tema già più volte deciso con giurisprudenza ferma può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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