Cassazione Penale, Sentenza n. 8517/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il motivo ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) per carenza di motivazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione. La parte relativa alla pena concordata con il patteggiamento è rimasta impregiudicata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputata proponeva ricorso per carenza di motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). Lamentava che il GIP non ha spiegato i criteri e i parametri giuridico-fattuali utilizzati né se abbia applicato la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, c. strada.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza è stata emessa in base all'accordo tra parti. La Corte ricorda che, pur trattandosi di patteggiamento, l'obbligo motivazionale sussiste laddove la sanzione accessoria si discosti sensibilmente dal minimo edittale.
Delitto di omicidio stradale: fattispecie per la quale è stato applicato il patteggiamento e per la quale, in sede di determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, devono essere considerate le regole di legge e giurisprudenza specifiche.
art. 222, comma 2-bis, cod. strada
Prevede la diminuzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) nei casi applicabili; la Corte afferma che, quando il giudice applica tale riduzione in sentenza di patteggiamento, deve espressamente darne conto e motivare il calcolo.
art. 218, comma 2, cod. strada
Indica i criteri per la commisurazione delle sanzioni amministrative (gravità della violazione, entità del danno, pericolo derivante dalla circolazione). La Corte ribadisce che la misura della sanzione amministrativa accessoria va determinata secondo questi parametri, non secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Norma sui criteri di determinazione della pena penale: la Corte sottolinea che tali criteri non sono applicabili per la commisurazione della sanzione amministrativa accessoria, che ha propria autonomia valutativa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha inciso sull'applicabilità della sospensione della patente nei casi di omicidio stradale; la Corte di Cassazione ne trae la conseguenza che, nel patteggiamento, si applica l'art. 222, comma 2-bis, c. strada e che occorre motivare la riduzione prevista.
Massime di principio
- In sentenza di patteggiamento l'obbligo motivazionale rispetto alla sanzione amministrativa accessoria sussiste quando la misura si discosta sensibilmente dal minimo edittale; in tale ipotesi la motivazione deve esplicitare i parametri adottati.
- Per le sanzioni accessorie inerenti alla circolazione (es. sospensione patente) la commisurazione va effettuata secondo i criteri dell'art. 218 cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della ulteriore circolazione) e non secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
- In caso di omicidio stradale, se si applica la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, il giudice deve espressamente indicarlo e motivarlo nella sentenza di patteggiamento o rischia l'annullamento limitato della parte relativa alla sanzione accessoria.
- La mancata o insufficiente motivazione sulla durata della sanzione accessoria determina l'annullamento parziale della sentenza con rinvio esclusivamente sul punto della sanzione accessoria, senza necessariamente intaccare la parte penale del patteggiamento.
- Quando la misura della sanzione accessoria è pari o prossima al minimo edittale, può essere sufficiente una motivazione implicita o sintetica; se invece la misura è significativamente diversa, è richiesta una motivazione analitica.
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