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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05006/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che l’accordo transattivo sopravvenuto, con conseguente ammissione delle imposte al passivo fallimentare, ha definito ogni controversia sulle ragioni creditorie oggetto del giudizio e ha fatto venir meno il contrasto tra le parti. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, per conseguenza, l’estinzione del giudizio. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società, poi fallita, aveva impugnato una cartella di pagamento emessa in relazione a ruoli straordinari ex art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973, cartella fondata su due avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per le annualità 2005 e 2006. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR della Liguria aveva accolto l’appello della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR spiegato perché avesse ritenuto che gli avvisi prodromici fossero stati emessi ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973; (3) falsa applicazione dell’art. 37-bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. Successivamente al ricorso, l’Agenzia ha comunicato che il 22 marzo 2022 era stato raggiunto un accordo transattivo con il fallimento, con ammissione integrale al passivo delle imposte accertate per gli anni dal 2005 al 2010, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta transazione tra le parti, quando comporti la definizione integrale della pretesa dedotta in giudizio e la sua stabilizzazione nel passivo fallimentare, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.
  • Quando l'accordo negoziale definisce completamente le ragioni creditorie oggetto della controversia, viene meno in radice il contrasto di posizioni tra le parti e non residua interesse alla decisione sul ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Le spese possono essere dichiarate irripetibili quando la controversia si estingue per effetto di un accordo transattivo sopravvenuto che definisce integralmente la lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicato

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