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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25958/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne pronunciate in abbreviato: contestano in particolare la qualificazione del fatto come tentato omicidio (sostengono dolo eventuale o colpa cosciente), la mancata ricognizione della scriminante della legittima difesa, l'erronea sussunzione del reato di rissa o la sua inesistenza per chi si sarebbe difeso, la qualificazione della responsabilità di Simone (concorso anomalo), la mancata e/o contrastante valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva, vizi nella dosimetria della pena e carenze nella liquidazione delle spese di parte civile e della provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi annullando la sentenza impugnata limitatamente al reato di rissa aggravata sub capo d) nei confronti di tutti i ricorrenti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio su tale capo e, conseguentemente, per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio residuo per Davide e Simone Arnone. Quanto al resto delle censure proposte da Davide e Simone, i ricorsi sono stati rigettati. La censura principale di Bottiglia relativa alla qualificazione della rissa è stata ritenuta fondata e ha giovato anche agli Arnone ai sensi dell'art. 587 c.p.p.; in conseguenza dell'annullamento sulla rissa nulla è stato riconosciuto a Bottiglia a titolo di spese di parte civile. Sono state altresì disposte le liquidazioni di competenza per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento generale alla responsabilità per concorso di persone nel reato, invocato nelle censure sulla partecipazione e sul dolo.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sul delitto di omicidio; richiamata nella discussione sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio intenzionale.

  • art. 577, comma secondo, cod. pen.

    Richiamata in relazione alle circostanze aggravanti previste per il reato di omicidio o tentato omicidio.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; utilizzata per la qualificazione delle condotte tenute nei confronti di Bottiglia e Cianfrocca.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiama la disciplina dell'aggravamento delle lesioni, rilevante nella determinazione del titolo di reato e della pena.

  • art. 116 cod. pen.

    Norma sul concorso anomalo o partecipazione a titolo diverso; discussa in relazione alla posizione di Simone Arnone.

  • art. 52 cod. pen.

    Norma sulla legittima difesa, centrale nelle censure di Bottiglia che sostenva di essersi difeso contro un numero superiore di aggressori.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in tema di recidiva e possibile prevalenza o meno delle attenuanti generiche nella determinazione della pena.

  • art. 81, 132, 133 cod. pen.

    Richiami normativi relativi alla determinazione della pena e agli aumenti in continuazione, invocati nelle censure sulla motivazione e sulla dosimetria.

  • art. 538 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulla liquidazione delle spese di parte civile; utilizzate per contestare la genericità della quantificazione effettuata in appello.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale che consente la censura per vizio di motivazione sui punti decisionali, più volte invocata nei motivi di ricorso.

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata per estendere gli effetti di un annullamento in favore dei coimputati che non abbiano impugnato quel punto della decisione, riconoscendo a Davide e Simone beneficio dall'annullamento ottenuto da Bottiglia.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Norma richiamata per la liquidazione dell'onorario del difensore di fiducia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Delitto di rissa: va accertata la reciproca volontà di attentare all'altrui incolumità da parte di due gruppi contrapposti. Quando un gruppo assale un altro e le vittime si limitano a difendersi, la fattispecie tipica della rissa potrebbe non sussistere e ricomprendere responsabilità differenziate per aggressori e aggrediti.
  • Tentato omicidio vs dolo eventuale: l'uso reiterato di armi contundenti o da taglio, colpi ripetuti alla testa o al volto e la prosecuzione dell'aggressione dopo la caduta della vittima sono elementi forti per ritenere il dolo intenzionale e la idoneità dell'azione ad uccidere; dichiarazioni autoaccusatorie e fotografie vanno prodotte e valorizzate in grado di merito, ma non sempre riescono a ribaltare una ricostruzione basata su plurime testimonianze e prove materiali.
  • Legittima difesa: la sproporzione numerica e l'imprevedibilità dell'offesa possono giustificare la scriminante, ma la sua configurazione richiede una rigorosa valutazione dei fatti concreti e delle azioni difensive effettivamente poste in essere, nonché delle modalità di reazione delle parti.
  • Concorso anomalo o responsabilità dei partecipanti: la posizione di chi fornisce manforte a chi ricerca lo scontro può essere valutata come piena responsabilità quando egli si rende consapevolmente partecipe del progetto violento o si rappresenta la possibilità che l'azione degeneri fino a eventi gravi.
  • Impugnazioni in Cassazione e limiti processuali: motivi generici, aspecifici o esclusivamente rivalutativi sono inammissibili. Non sono normalmente impugnabili in Cassazione decisioni discrezionali come la quantificazione di una provvisionale; la censura sulle spese di parte civile deve essere specifica e documentata.
  • Effetto estensivo degli annullamenti: se la Cassazione annulla un punto non esclusivamente personale, l'annullamento può giovare anche ai coimputati non ricorrenti ai sensi dell'art. 587 c.p.p., con conseguente necessità di ricalcolo della pena e di revisione delle statuizioni civili connesse.

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