Cassazione Penale, Sentenza n. 25958/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne pronunciate in abbreviato: contestano in particolare la qualificazione del fatto come tentato omicidio (sostengono dolo eventuale o colpa cosciente), la mancata ricognizione della scriminante della legittima difesa, l'erronea sussunzione del reato di rissa o la sua inesistenza per chi si sarebbe difeso, la qualificazione della responsabilità di Simone (concorso anomalo), la mancata e/o contrastante valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva, vizi nella dosimetria della pena e carenze nella liquidazione delle spese di parte civile e della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi annullando la sentenza impugnata limitatamente al reato di rissa aggravata sub capo d) nei confronti di tutti i ricorrenti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio su tale capo e, conseguentemente, per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio residuo per Davide e Simone Arnone. Quanto al resto delle censure proposte da Davide e Simone, i ricorsi sono stati rigettati. La censura principale di Bottiglia relativa alla qualificazione della rissa è stata ritenuta fondata e ha giovato anche agli Arnone ai sensi dell'art. 587 c.p.p.; in conseguenza dell'annullamento sulla rissa nulla è stato riconosciuto a Bottiglia a titolo di spese di parte civile. Sono state altresì disposte le liquidazioni di competenza per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Riferimento generale alla responsabilità per concorso di persone nel reato, invocato nelle censure sulla partecipazione e sul dolo.
Norma sul delitto di omicidio; richiamata nella discussione sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio intenzionale.
art. 577, comma secondo, cod. pen.
Richiamata in relazione alle circostanze aggravanti previste per il reato di omicidio o tentato omicidio.
Norma sulle lesioni personali; utilizzata per la qualificazione delle condotte tenute nei confronti di Bottiglia e Cianfrocca.
Richiama la disciplina dell'aggravamento delle lesioni, rilevante nella determinazione del titolo di reato e della pena.
Norma sul concorso anomalo o partecipazione a titolo diverso; discussa in relazione alla posizione di Simone Arnone.
Norma sulla legittima difesa, centrale nelle censure di Bottiglia che sostenva di essersi difeso contro un numero superiore di aggressori.
Richiamata in tema di recidiva e possibile prevalenza o meno delle attenuanti generiche nella determinazione della pena.
Richiami normativi relativi alla determinazione della pena e agli aumenti in continuazione, invocati nelle censure sulla motivazione e sulla dosimetria.
art. 538 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulla liquidazione delle spese di parte civile; utilizzate per contestare la genericità della quantificazione effettuata in appello.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale che consente la censura per vizio di motivazione sui punti decisionali, più volte invocata nei motivi di ricorso.
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per estendere gli effetti di un annullamento in favore dei coimputati che non abbiano impugnato quel punto della decisione, riconoscendo a Davide e Simone beneficio dall'annullamento ottenuto da Bottiglia.
art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma richiamata per la liquidazione dell'onorario del difensore di fiducia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Delitto di rissa: va accertata la reciproca volontà di attentare all'altrui incolumità da parte di due gruppi contrapposti. Quando un gruppo assale un altro e le vittime si limitano a difendersi, la fattispecie tipica della rissa potrebbe non sussistere e ricomprendere responsabilità differenziate per aggressori e aggrediti.
- Tentato omicidio vs dolo eventuale: l'uso reiterato di armi contundenti o da taglio, colpi ripetuti alla testa o al volto e la prosecuzione dell'aggressione dopo la caduta della vittima sono elementi forti per ritenere il dolo intenzionale e la idoneità dell'azione ad uccidere; dichiarazioni autoaccusatorie e fotografie vanno prodotte e valorizzate in grado di merito, ma non sempre riescono a ribaltare una ricostruzione basata su plurime testimonianze e prove materiali.
- Legittima difesa: la sproporzione numerica e l'imprevedibilità dell'offesa possono giustificare la scriminante, ma la sua configurazione richiede una rigorosa valutazione dei fatti concreti e delle azioni difensive effettivamente poste in essere, nonché delle modalità di reazione delle parti.
- Concorso anomalo o responsabilità dei partecipanti: la posizione di chi fornisce manforte a chi ricerca lo scontro può essere valutata come piena responsabilità quando egli si rende consapevolmente partecipe del progetto violento o si rappresenta la possibilità che l'azione degeneri fino a eventi gravi.
- Impugnazioni in Cassazione e limiti processuali: motivi generici, aspecifici o esclusivamente rivalutativi sono inammissibili. Non sono normalmente impugnabili in Cassazione decisioni discrezionali come la quantificazione di una provvisionale; la censura sulle spese di parte civile deve essere specifica e documentata.
- Effetto estensivo degli annullamenti: se la Cassazione annulla un punto non esclusivamente personale, l'annullamento può giovare anche ai coimputati non ricorrenti ai sensi dell'art. 587 c.p.p., con conseguente necessità di ricalcolo della pena e di revisione delle statuizioni civili connesse.
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