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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23523 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' aveva impugnato l'avviso di accertamento e attribuzione di rendita catastale relativo a un fabbricato insistente su demanio marittimo e destinato ad uso magazzino in forza di concessione. L'amministrazione aveva variato la categoria catastale da E1 a D8. La ricorrente contestava di essere legittimata ad impugnare l'atto nonostante la notifica sia avvenuta solo all'Autorita' Portuale di Trieste, deducendo violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 6 CEDU e norme UE) e chiedendo che fosse riconosciuta la possibilita' per il concessionario di proporre autonomo ricorso per classamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel contenzioso tributario (esteso anche al contenzioso catastale), puo' proporre il giudizio soltanto chi e' destinatario dell'atto impositivo notificato; i terzi non destinatari possono partecipare solo con intervento adesivo dipendente nei limiti previsti dall'art. 14 D.Lgs. 546/1992 e non possono presentare autonomi motivi di gravame. Inoltre l'avviso di accertamento catastale e' atto di natura dichiarativa e non impositiva: l'obbligo tributario per il concessionario sorgerebbe solo dopo la notificazione dell'atto impositivo concreto, che e' diverso e autonomo rispetto al mero classamento; pertanto il mancato riconoscimento della legittimazione attiva del concessionario non ha leso il diritto di difesa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 14

    Disciplina il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio; prevede che i non destinatari dell'atto possano partecipare al processo solo mediante intervento adesivo dipendente, senza acquisire legittimazione autonoma ad impugnare.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19

    Rammentata come regola che estende la disciplina del processo tributario anche al contenzioso catastale, con le relative regole impugnatorie e decadenziali.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2

    Richiamato per il quadro generale delle impugnazioni nel processo tributario e per l'applicabilita' al contenzioso catastale.

  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 3, comma 2

    Stabilisce che l'obbligo tributario del concessionario (ICI/IMU) scaturisce in relazione all'avvenuta notificazione dell'atto impositivo; pertanto la sola notifica dell'atto di classamento non produce immediatamente un'obbligazione tributaria imputabile al non destinatario.

  • Legge 23 novembre 2000, n. 342, articolo 74

    Dispone che gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo dal momento della notificazione ai soggetti intestatari della partita catastale; la Corte lo utilizza per affermare l'obbligo di notificazione ai soggetti passivi risultanti nelle intestazioni catastali.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6

    Richiama gli obblighi di informazione dell'Amministrazione finanziaria; utilizzata per sostenere l'obbligo di notificare gli atti attributivi/modificativi a chi figura in catasto come soggetto passivo.

  • Costituzione italiana, articolo 24

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre una presunta menomazione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la lesione, ritenendo che i meccanismi processuali e sostanziali del diritto tributario garantiscano comunque la tutela.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, articolo 6

    Invocata per la tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione in assenza di notifica perché l'avviso catastale e' dichiarativo e la tutela piena e' garantita al momento dell'atto impositivo notificato al soggetto passivo.

  • Cassazione (giurisprudenza) - ex plurimis Cass. n. 807/2018, Cass. n. 14025/2019, Cass. n. 7867/2016, Cass. n. 255/2012, Cass. n. 9567/2013

    La Corte si e' attenuta a piu' orientamenti di legittimita' che precisano: a) la necessita' della notificazione agli intestatari catastali perche' l'atto sia efficace contro di loro; b) l'ammissibilita' dell'intervento adesivo dipendente dei terzi potenzialmente tenuti all'adempimento tributario, senza autonomia di impugnazione; c) il carattere dichiarativo dell'avviso di classamento rispetto all'imposta.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario e catastale puo' proporre autonomo ricorso soltanto chi e' destinatario dell'atto notificato; i terzi non destinatari possono intervenire solo in adesione e nei limiti dell'intervento dipendente previsto dall'art. 14 D.Lgs. 546/1992.
  • L'avviso di accertamento/attribuzione di rendita catastale e' atto di natura dichiarativa: non crea immediatamente l'obbligo tributario nei confronti di soggetti non destinatari; l'obbligo tributario nasce dall'atto impositivo notificato al soggetto passivo.
  • Perche' un concessionario demaniale possa impugnare autonomamente il classamento e far valere diritti sostanziali in materia tributaria e' necessaria la notificazione dell'atto catastale/tributario nei suoi confronti o il ricorso dell'effettivo destinatario che consenta l'intervento adesivo del concessionario nei limiti consentiti dalla legge.
  • Le amministrazioni hanno l'obbligo di notificare gli atti attributivi o modificativi di rendita ai soggetti risultanti intestatari in catasto (art. 74 L. 342/2000 e principio di trasparenza informativa), pertanto chi figura in catasto deve vigilare sull'effettiva notificazione e sulla corretta rappresentazione catastale della situazione giuridica.
  • Se si teme di non ricevere notifiche o di subire effetti pregiudizievoli, il concessionario deve attivarsi preventivamente (es. cura della partita catastale, richiesta di comunicazioni agli uffici, partecipazione come interveniente se possibile) e, se notificato un atto impositivo, impugnare tempestivamente secondo i termini decadenziali.

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