Cassazione Penale, Sentenza n. 1767/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Fuoco per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (artt. 74, 73, 80 d.P.R. n. 309/1990) e per un episodio di acquisto/importazione di 50 kg di cocaina con aggravanti mafiose (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione (mancanza, apparente illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova): affidamento a dichiarazioni del collaboratore Mellone ritenute smentite dalla difesa; identificazione incerta del soggetto "Giov" nelle intercettazioni (Fuoco ha due prenomi e non vi era prova univoca che fosse lui); fotografie e date errate o non probatorie; mancanza di elementi che dimostrino una stabile partecipazione all'associazione (assenza di ruolo definito, possibile mero finanziamento o contatti preparatori e non realizzazione dell'importazione); contestazione della sussistenza dei gravi indizi per il capo relativo all'importazione (spedizione mai avvenuta, possibile desistenza); carenza delle esigenze cautelari data l'assenza di precedenti e la stabile vita lavorativa in Germania. In memoria successiva la difesa ha anche eccepito l'inutilizzabilità di elementi acquisiti per presunte violazioni di norme sulla privacy e di garanzie processuali (richiamando artt. 191, 254-bis, 266 c.p.p., d.lgs. n.196/2003, d.lgs. n.108/2017 e principi CDFUE).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse gravemente lacunosa e difettosa, con passaggi argomentativi non esplicitati e conclusioni assertive: in particolare il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la identificazione del "Giov" con il Fuoco, ha dato per scontato che alcune fotografie provassero l'organizzazione di un "summit" nel ristorante del ricorrente senza rispondere alle obiezioni difensive, e ha assunto senza adeguata prova che il "cognato" indicato dal collaboratore Mellone corrispondesse a Fuoco nonostante documentazione contraria. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catanzaro chiedendo di colmare le lacune motivazionali e svolgere un nuovo esame. Sono state demandate le comunicazioni di cancelleria previste dalla legge.
Norme richiamate
Norma usata come base procedurale per il ricorso al Tribunale del riesame contro la misura cautelare; definisce la competenza per la revisione dei provvedimenti cautelari.
artt. 74 e 73, 80 d.P.R. n. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti: contestano il traffico di sostanze stupefacenti e le circostanze aggravanti; sono i reati per i quali Fuoco era indagato.
Riferimento all'aggravante per agevolazione di associazioni mafiose; contestata l'agevolazione delle cosche 'ndranghetistiche come aggravante.
Norme sul tentativo, desistenza e altre forme di partecipazione: la difesa richiamava tali disposizioni per sostenere che gli atti fossero preparatori o che fosse intervenuta desistenza, fatto che inciderebbe sulla configurabilità del reato contestato; la Corte non ha però deciso nel merito, avendo annullato per vizi motivazionali.
artt. 191, 254-bis, 266 e ss. cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di utilizzabilità e acquisizione delle prove (intercettazioni, atti probatori); la difesa ne ha dedotto l'inutilizzabilità di alcuni elementi, questione non decisa definitivamente dalla Corte in quanto il provvedimento è stato annullato per motivi di motivazione generale.
d.lgs. n.196/2003 (art. 132) e d.lgs. n.108/2017 (art. 43)
Richiami normativi in materia di protezione dati e privacy e loro tutela: la difesa ha eccepito violazioni nella acquisizione/trattamento dei dati (anche relativamente a comunicazioni internazionali), ma la Corte non ha definito la questione sostanziale, rinviando il giudizio per carenze motivazionali.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (artt. 7, 8, 47) presumibilmente
Richiami ai diritti fondamentali (rispetto della vita privata e protezione dei dati, diritto ad un ricorso effettivo): la difesa li ha invocati per contestare l'utilizzabilità di elementi probatori, ma la Corte ha deciso l'annullamento per carenze di motivazione senza esprimersi pienamente su tali profili.
Massime di principio
- Il tribunale di riesame deve esplicitare e motivare con chiarezza i nessi di identificazione tra soggetti intercettati e l'indagato: l'incertezza sull'identità (es. soprannomi o prenomi duplici) richiede elementi probatori stringenti e deduzioni argomentate.
- Le dichiarazioni di collaboratori vanno valorizzate ma non possono, da sole e senza adeguata corroborazione, fondare la misura cautelare se la difesa propone elementi di segno contrario; il giudice deve confrontare esplicitamente le contestazioni difensive.
- Fotografie, presenze in un locale o contatti sporadici non dimostrano automaticamente la partecipazione stabile a un'associazione criminale: occorre motivare il ruolo concreto e stabile dell'indagato nell'organizzazione.
- Per la misura cautelare personale è necessario che i gravi indizi siano logicamente coordinati e conducano al giudizio di probabile colpevolezza; lacune motivazionali nel collegamento tra indizi e conclusione obbligano all'annullamento e al rinvio.
- Se l'operazione contestata è rimasta a livello di contatti preparatori o non si è concretizzata (es. importazione mai avvenuta), il giudice deve valutare se sussistano elementi tali da superare la soglia della mera attività preparatoria o della possibile desistenza.
- La situazione personale dell'indagato (assenza di precedenti, stabile lavoro e domicilio all'estero) è elemento da valutare nella ponderazione delle esigenze cautelari: la sua esistenza può incidere sulla sussistenza del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.
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