Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00142/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda della procedura di liquidazione coatta amministrativa di far dichiarare inefficace, ex art. 67, comma 2, l.fall., un pagamento eseguito nel 2009 in favore della società fornitrice, con conseguente richiesta di restituzione della somma di euro 40.171,91, perché effettuato in periodo sospetto e in presenza della presunta conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice da parte dell'accipiens. La Corte d'appello aveva respinto il gravame della procedura, dichiarando inammissibili i documenti prodotti in appello e inammissibile l'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; aveva comunque aggiunto, sul merito, che non era provata la scientia decoctionis della società fornitrice. Con il ricorso per cassazione la procedura ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria tra declaratoria di inammissibilità e decisione nel merito; erronea inammissibilità della produzione documentale in appello senza verificare la causa del ritardo; erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, sostenendo la sufficienza dei motivi di gravame; omesso esame di elementi indiziari idonei a provare lo stato di insolvenza e l'anomalo andamento del rapporto commerciale; erronea esclusione della rilevanza di protesti, insoluti e comunicazioni ai fornitori, nonché erronea pretesa di prova della conoscenza effettiva anziché della conoscibilità secondo ordinaria diligenza; omessa pronuncia su due motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo: il vizio di omessa pronuncia o di carenza motivazionale non è configurabile per questioni processuali; inoltre, chi censura l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riportare in ricorso il contenuto dei motivi di appello asseritamente specifici, mentre nel caso concreto la parte ricorrente aveva trascritto solo i primi due motivi e non quello relativo all'elemento soggettivo. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi, perché la sentenza d'appello aveva fondato la decisione su una autonoma statuizione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; le ulteriori considerazioni sul merito erano state rese ad abundantiam e, pertanto, non imponevano una specifica impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dalla procedura per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito in periodo sospetto

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere motivi specifici; la Corte ribadisce che la censura di inammissibilità per difetto di specificità richiede nel ricorso la trascrizione del contenuto dei motivi ritenuti specifici

  • art. 345 c.p.c.

    nel giudizio di appello sono inammissibili i documenti nuovi prodotti oltre i limiti consentiti

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni di rito o eccezioni processuali, ma solo rispetto alle domande e questioni di merito

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare una motivazione apparente o contraddittoria della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sui fatti costitutivi della revocatoria e sulla prova della scientia decoctionis

  • artt. 2727-2729 c.c.

    richiamati a sostegno dell'uso delle presunzioni per dimostrare la conoscenza o conoscibilità dello stato di insolvenza

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari

  • art. 111 Cost.

    richiamato a supporto della censura di omesso esame di fatti decisivi

  • artt. 8 e 8-bis l. 386/1990

    richiamati dalla ricorrente in tema di insoluti e protesti di assegni come possibili indici di conoscenza dell'insolvenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è configurabile, di regola, con riguardo a questioni processuali o eccezioni di rito; in tali casi la censura deve essere veicolata come violazione della norma processuale che si assume erroneamente applicata.
  • Quando si contesta in cassazione una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente ha l'onere di riportare nel ricorso il contenuto dei motivi di appello che assume specifici, in modo da consentire il controllo sulla loro effettiva idoneità.
  • La deduzione di errores in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di formulare un motivo autosufficiente; l'accesso diretto agli atti da parte della Corte opera solo dopo avere verificato l'ammissibilità della censura.
  • Se la sentenza di merito contiene una autonoma statuizione di inammissibilità che esaurisce la potestas iudicandi, le ulteriori argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non richiedono una autonoma impugnazione e non possono fondare l'interesse a censurarle.
  • Nelle azioni revocatorie fallimentari, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo deve essere allegata e provata dalla parte che agisce, anche mediante presunzioni, ma la censura in cassazione richiede una puntuale critica degli specifici passaggi decisori della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.