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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23521/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui la società che aveva svolto il ritiro e lo stoccaggio del mais proveniente da campi risultati positivi ai controlli OGM chiedeva il pagamento del saldo asseritamente dovuto per il servizio reso. La committente proponeva opposizione sostenendo che il prezzo pattuito fosse quello originario di € 0,003 al kg e che non vi fosse stato alcun accordo per l’aumento a € 0,01 e poi a € 0,05. Il Tribunale rigettava l’opposizione, mentre la Corte d’appello riformava la decisione, ritenendo non provata la pattuizione di un aumento del corrispettivo sulla base delle deposizioni testimoniali. In cassazione la società ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 112 e 115 c.p.c. e vizio di omesso esame, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova dell’accordo sul nuovo prezzo senza valutare l’intero compendio istruttorio, limitandosi a due testi, e senza considerare l’interpello del legale rappresentante della controparte e il pagamento di una fattura recante il prezzo più alto; 2) nullità della sentenza e vizio motivazionale per avere aderito alla prima delle due ipotesi di calcolo formulate dal CTU, senza adeguata giustificazione, e senza considerare che il prezzo di mercato avrebbe dovuto essere desunto anche da fatture emesse verso altri clienti; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c. e omesso esame, assumendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata sui costi dei servizi aggiuntivi (movimentazione della granella e disinfestazione) e che su tali voci si fosse formato giudicato, perché l’appello della controparte avrebbe contestato solo i costi di stoccaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha osservato che la Corte d’appello non aveva fatto ricorso a presunzioni, ma aveva valutato liberamente le prove raccolte, valorizzando le dichiarazioni dei testi e ritenendo non provato l’accordo modificativo del corrispettivo; non vi era quindi violazione dell’art. 2697 c.c. né obbligo di esaminare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il principio di non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a una diversa ricostruzione quando le prove acquisite la smentiscano. Ha ritenuto infondata anche la doglianza di omessa pronuncia e di vizio motivazionale, poiché le censure miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove. Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva aderito alle conclusioni del CTU sul presupposto che né il costo di stoccaggio né le prestazioni accessorie avessero subito aumento; inoltre, non era configurabile alcun giudicato sui servizi accessori, poiché dall’atto di appello risultava che la controparte aveva contestato sia i costi di stoccaggio sia quelli delle prestazioni accessorie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è infondata quando il giudice di merito ha accertato in fatto, sulla base delle prove raccolte, la mancata dimostrazione dell’accordo invocato.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma non ritenuto decisivo perché la Corte territoriale non ha fondato la decisione su un ragionamento presuntivo.

  • art. 2729 c.c.

    Come sopra, la Corte esclude che la decisione impugnata sia fondata su presunzioni semplici da sindacare sotto tale profilo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione, non quando valuti diversamente le risultanze probatorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di disattendere il fatto non contestato se le prove acquisite ne smentiscono la ricostruzione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione dei singoli elementi istruttori quando non si deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si forma su capi non preclusi dal devolutum dell’impugnazione, se dall’atto di appello risulta la contestazione anche delle relative voci.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso giudicato interno, escluso perché le voci contestate erano state investite dall’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ricostruisce il fatto storico mediante apprezzamento delle prove raccolte, non può imputarsi una violazione dell’art. 2697 c.c. o degli artt. 2727-2729 c.c. solo perché non ha seguito la lettura probatoria prospettata dalla parte.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se la doglianza riguarda, in realtà, il peso attribuito alle prove o la coerenza della motivazione, e non l’assenza di una decisione su una domanda o eccezione.
  • Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di ritenere non provato il fatto allegato quando il complesso delle prove acquisite consenta una ricostruzione diversa.
  • In sede di legittimità, non è consentito censurare la mera valutazione analitica dei singoli elementi istruttori quando la sentenza impugnata abbia comunque compiuto un apprezzamento complessivo delle prove.
  • Il giudicato interno su singole voci di credito non si forma se dall’atto di appello risulta che quelle voci sono state espressamente investite dalla contestazione.
  • Quando il CTU viene richiamato dal giudice di merito, la censura è infondata se mira solo a sostituire una diversa ipotesi di calcolo senza dimostrare un reale errore giuridico o l’omissione di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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