Cassazione Civile, Ordinanza n. 32362/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Nel corso di un giudizio introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., una società acquirente finale di energia elettrica chiese la condanna della società fornitrice alla restituzione di euro 44.640, versati negli anni 2010 e 2011 a titolo di addizionale provinciale sull’accisa per l’energia elettrica, qualificando la somma come indebitamente corrisposta ex art. 2033 c.c. e sostenendo la contrarietà della relativa disciplina al diritto dell’Unione europea. La domanda fu accolta in primo grado e in appello. La società fornitrice propose ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE, per avere la Corte territoriale attribuito efficacia erga omnes all’interpretazione della Corte di giustizia e per avere consentito la disapplicazione dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE; 2) violazione degli artt. 11 e 117 Cost., 288 e 291 TFUE e 2033 c.c., per avere ritenuto esperibile la ripetizione dell’indebito nonostante, secondo la ricorrente, il giudice nazionale non potesse disapplicare la norma interna; 3) violazione dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988 e dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per non poter qualificare l’addizionale provinciale come imposta indiretta autonoma rientrante nelle "altre imposte indirette". La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che la controversia era sovrapponibile ad altre già decise dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., confermandone comunque il dispositivo, perché la pretesa restitutoria era fondata: la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina interna, sopravvenuta nel corso della vicenda, comporta tra solvens e accipiens la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione e legittima il consumatore finale a chiedere al fornitore la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ferma la possibilità del fornitore di rivalersi sullo Stato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente in ragione del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale determinato dalla pronuncia costituzionale; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ha costituito il rito introduttivo del giudizio di merito
è la base dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal consumatore finale contro il fornitore
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 11 Cost.
invocato in relazione all’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto UE
art. 117, primo comma, Cost.
invocato quale parametro di conformità della norma interna al diritto dell’Unione
artt. 267 e 288 TFUE
richiamati dal ricorrente per contestare l’efficacia attribuita all’interpretazione della Corte di giustizia
art. 291 TFUE
richiamato dal ricorrente nel censurare la disapplicazione della norma interna
art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511
norma interna sull’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, poi travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
richiamato per la qualificazione dell’addizionale come imposta indiretta e per il contrasto con il diritto UE
ha consentito la correzione della motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedente pronuncia di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro di misura del contributo unificato
Massime di principio
- Quando una norma interna che ha giustificato il pagamento viene successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto dell’Unione, il pagamento perde ex tunc la propria causa giustificatrice nei rapporti tra solvens e accipiens e può essere chiesto in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
- Il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, un’imposta poi riconosciuta incompatibile con il diritto UE è legittimato ad agire direttamente contro il fornitore per la restituzione, restando impregiudicata l’eventuale azione di rivalsa del fornitore verso lo Stato.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina applicabile può rendere infondate censure di violazione di legge fondate esclusivamente sul preteso divieto di disapplicazione della norma interna o sulla mancata efficacia erga omnes dell’interpretazione eurounitaria.
- In sede di legittimità la Corte può rigettare i motivi ma correggere la motivazione della decisione impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.
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