Cassazione Penale, Ordinanza n. 33340/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per il reato contestato in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concedendo anche la non menzione della condanna. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo l'insussistenza del dolo generico e l'erroneità della nozione di errore di diritto come causa di esclusione della punibilità; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla dosimetria della pena, sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e sulla determinazione della pena sopra il minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi delle doglianze già formulate in appello e già adeguatamente respinte dal giudice territoriale, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata. In particolare, ha considerato congrua la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, desunta dalla piena consapevolezza dell'imputato circa la percezione di redditi rilevanti nell'anno 2020 ai fini del patrocinio a spese dello Stato; ha ritenuto corretta anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto, per la lesione della pubblica fede e per il danno erariale conseguito; ha infine giudicato adeguatamente motivato lo scostamento dal minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002
norma incriminatrice richiamata come base del reato contestato, in relazione all'art. 79, comma 1, lett. b) e c), del medesimo decreto
art. 79, comma 1, lett. b) e c), d.p.r. n. 115 del 2002
disposizione richiamata quale parametro della falsità o della non veridicità delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
norma applicata per concedere il beneficio della non menzione della condanna
richiamato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto; la Corte ne conferma l'esclusione
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo sostanzialmente identico i motivi già proposti in appello e già motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso non è specifico quando non sviluppa una critica argomentata alla motivazione del provvedimento impugnato e si risolve in doglianze apparenti.
- La sussistenza del dolo generico può essere desunta dalla consapevolezza dell'imputato circa la percezione di redditi rilevanti e dalla concreta acquisizione delle somme nel periodo considerato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta incide su beni di rilievo pubblicistico, come la pubblica fede, e determina un danno erariale.
- La scelta della pena sopra il minimo edittale è legittima se il giudice la giustifica in relazione alla concreta gravità del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
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