Cassazione Penale, Sentenza n. 34636/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Pitasi per i reati di intestazione fittizia aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (in particolare richiamando l'art. 274 c.p.p. e il "principio del devolutum"), lamentando l'erronea valutazione secondo cui temi quali il dissequestro di somme di proprietà del ricorrente e le precisazioni del Pubblico Ministero non sarebbero stati sottoposti al GIP nell'istanza di revoca, oltre a criticare l'illogicità e l'apparenza della motivazione sulle esigenze cautelari. Il Pubblico Ministero aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando un vizio processuale nella valutazione del Tribunale del riesame: erano stati omessi o erroneamente esclusi elementi direttamente dipendenti dal contenuto dell'ordinanza del GIP (dissequestro delle somme e precisazioni del PM) e quindi rilevanti per la valutazione della gravà indiziaria e delle esigenze cautelari. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, affinché valuti se gli elementi omessi costituiscano novum decisivo sul tema della gravà indiziaria e delle esigenze cautelari. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; l'annullamento non ha determinato automaticamente la remissione in libertà dell'indagato.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: rileva come circostanza aggravante l'associazione mafiosa nelle ipotesi di intestazione fittizia. Nella sentenza è la norma che definisce la fattispecie contestata all'indagato, ma l'annullamento si basa su vizi processuali nella valutazione degli elementi di prova e delle esigenze cautelari.
Richiamato dal ricorrente in relazione al "principio del devolutum": la Corte rileva che il giudice di merito non ha correttamente considerato questioni strettamente dipendenti dal contenuto dell'ordinanza impugnata (e quindi rientranti nel devolutum), determinando un vizio di motivazione e di valutazione che giustifica l'annullamento e il rinvio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi all'annullamento dell'ordinanza (obblighi di comunicazione e procedura relativi alla custodia cautelare). La Corte dispone gli adempimenti senza disporre automaticamente la remissione in libertà.
Massime di principio
- Questioni e fatti che dipendono direttamente dal contenuto dell'ordinanza impugnata rientrano nel devolutum: il giudice d'appello deve valutare tutte le censure attinenti a quell'ordinanza, anche se presentate indirettamente.
- Se il giudice del riesame omette di considerare elementi favorevoli rilevabili dall'atto di impugnazione o dal contenuto dell'ordinanza impugnata, tale omissione può costituire vizio di motivazione suscettibile di annullamento e rinvio.
- L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza può essere superata quando il ricorso contiene indicazioni precise che mostrano vizi processuali o di merito rilevanti; il vizio sostanziale prevale sulla mera forma se emerge chiaramente dal ricorso.
- L'annullamento dell'ordinanza cautelare per vizi procedurali non comporta automaticamente la scarcerazione: occorre verificare le modalità di esecuzione e gli adempimenti previsti dalle norme procedurali (es. art. 94 disp. att.).
- In sede di riesame successivo il giudice dovrà valutare se gli elementi omessi costituiscono 'novum' idoneo a mutare la valutazione della gravà indiziaria e delle esigenze cautelari; quindi è possibile sia la conferma che la revoca o la sostituzione della misura.
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