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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625‑bis c.p.p., deducendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sui "motivi aggiunti" presentati in Cassazione (pag. 6): in particolare si lamentava la mancata valutazione dell'essenziale elemento organizzativo richiesto per il reato associativo (art. 416‑bis), l'omessa considerazione che alcuni reati potessero essere semplici concorsi di persone e non indice di struttura organizzativa, l'assenza di argomentazione sul presunto rapporto costante del ricorrente con soggetti Arcuri/associati napoletani, la frammentarietà e scarsa attendibilità delle intercettazioni (capo H) e l'incertezza sull'identificazione di "Peppe" (capo K). Quanto al capo Q si censurava la ricostruzione secondo cui il termine gergale "pacchi" sarebbe indicativo di partite di stupefacenti di alto valore, sostenendo che tale gergo fosse attribuibile solo al collaboratore Trinino e non al ricorrente. Inoltre il ricorrente ha depositato motivi nuovi e ha richiamato documentazione (atto d'appello, motivi nuovi di appello) e, in parte, prospettato questioni di ne bis in idem.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'inammissibilità delle censure originarie (contro l'associazione e i capi E, H, K) si trasmettesse ai motivi aggiunti per il vincolo di connessione e per l'impossibilità di sanare con motivi nuovi un vizio radicale dei motivi originari (giurisprudenza consolidata). Le critiche sul capo Q sono state considerate questioni di merito/interpretazioni alternative dei fatti e quindi anch'esse inammissibili. I motivi nuovi depositati il 6/11/2023 non sono stati esaminati per i medesimi limiti di ammissibilità. Per i profili di colpa nella proposizione del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha ritenuto che le doglianze proposte rientrassero in censura di merito o fossero connesse a motivi originari già inammissibili.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio per cui l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi collegati: la Corte lo ha applicato per escludere l'esame dei motivi aggiunti e di quelli depositati successivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la pronuncia delle spese e per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, applicata per la colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 74 d.p.r. n. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione relativo al traffico di stupefacenti; contestazione originaria oggetto del giudizio di merito.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso richiamata nella discussione sull'elemento organizzativo; il ricorrente contestava la rilevanza dell'elemento organizzativo nella fattispecie, ma la Corte ha ritenuto la questione rientrante nell'esame di merito e/o già inammissibile nei motivi originari.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625‑bis c.p.p. è uno strumento ristretto: non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni di merito o a introdurre interpretazioni alternative dei fatti già decise, salvo errori di fatto chiari e materiali.
  • Se i motivi originari di impugnazione sono dichiarati inammissibili, i motivi aggiunti o i motivi nuovi collegati subiscono lo stesso destino per il vincolo di connessione (art. 585, comma 4 c.p.p.); non è possibile sanare un vizio radicale dell'impugnazione principale con nuovi motivi.
  • Le censure basate su valutazioni probatorie (es. qualità delle intercettazioni, identificazione di soggetti, significato di espressioni gergali) vengono spesso considerate questioni di merito: ai fini dell'ammissibilità del rimedio straordinario occorre dimostrare un errore materiale o di fatto manifesto e non una semplice diversa interpretazione.
  • L'omessa o insufficiente motivazione deve essere denunciata in modo specifico e non generico; la Corte verifica l'esistenza di un vizio che incida sui presupposti di legge per il riesame, altrimenti la censura è dichiarata inammissibile.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o procedere con negligenza nella scelta dei rimedi espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad eventuali somme alla Cassa delle ammende.

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