Cassazione Penale, Sentenza n. 1321/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625‑bis c.p.p., deducendo che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sui "motivi aggiunti" presentati in Cassazione (pag. 6): in particolare si lamentava la mancata valutazione dell'essenziale elemento organizzativo richiesto per il reato associativo (art. 416‑bis), l'omessa considerazione che alcuni reati potessero essere semplici concorsi di persone e non indice di struttura organizzativa, l'assenza di argomentazione sul presunto rapporto costante del ricorrente con soggetti Arcuri/associati napoletani, la frammentarietà e scarsa attendibilità delle intercettazioni (capo H) e l'incertezza sull'identificazione di "Peppe" (capo K). Quanto al capo Q si censurava la ricostruzione secondo cui il termine gergale "pacchi" sarebbe indicativo di partite di stupefacenti di alto valore, sostenendo che tale gergo fosse attribuibile solo al collaboratore Trinino e non al ricorrente. Inoltre il ricorrente ha depositato motivi nuovi e ha richiamato documentazione (atto d'appello, motivi nuovi di appello) e, in parte, prospettato questioni di ne bis in idem.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'inammissibilità delle censure originarie (contro l'associazione e i capi E, H, K) si trasmettesse ai motivi aggiunti per il vincolo di connessione e per l'impossibilità di sanare con motivi nuovi un vizio radicale dei motivi originari (giurisprudenza consolidata). Le critiche sul capo Q sono state considerate questioni di merito/interpretazioni alternative dei fatti e quindi anch'esse inammissibili. I motivi nuovi depositati il 6/11/2023 non sono stati esaminati per i medesimi limiti di ammissibilità. Per i profili di colpa nella proposizione del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha ritenuto che le doglianze proposte rientrassero in censura di merito o fossero connesse a motivi originari già inammissibili.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Principio per cui l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi collegati: la Corte lo ha applicato per escludere l'esame dei motivi aggiunti e di quelli depositati successivamente.
Norma richiamata per la pronuncia delle spese e per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, applicata per la colpa nella proposizione del ricorso.
Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione relativo al traffico di stupefacenti; contestazione originaria oggetto del giudizio di merito.
Norma sull'associazione di tipo mafioso richiamata nella discussione sull'elemento organizzativo; il ricorrente contestava la rilevanza dell'elemento organizzativo nella fattispecie, ma la Corte ha ritenuto la questione rientrante nell'esame di merito e/o già inammissibile nei motivi originari.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625‑bis c.p.p. è uno strumento ristretto: non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni di merito o a introdurre interpretazioni alternative dei fatti già decise, salvo errori di fatto chiari e materiali.
- Se i motivi originari di impugnazione sono dichiarati inammissibili, i motivi aggiunti o i motivi nuovi collegati subiscono lo stesso destino per il vincolo di connessione (art. 585, comma 4 c.p.p.); non è possibile sanare un vizio radicale dell'impugnazione principale con nuovi motivi.
- Le censure basate su valutazioni probatorie (es. qualità delle intercettazioni, identificazione di soggetti, significato di espressioni gergali) vengono spesso considerate questioni di merito: ai fini dell'ammissibilità del rimedio straordinario occorre dimostrare un errore materiale o di fatto manifesto e non una semplice diversa interpretazione.
- L'omessa o insufficiente motivazione deve essere denunciata in modo specifico e non generico; la Corte verifica l'esistenza di un vizio che incida sui presupposti di legge per il riesame, altrimenti la censura è dichiarata inammissibile.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o procedere con negligenza nella scelta dei rimedi espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad eventuali somme alla Cassa delle ammende.
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