Sentenza del 09/09/2016 n. 17840 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2001, 2002 e 2003, ritenendo assoggettata alla tassa un'area coperta adibita a laboratorio artigianale. La società aveva impugnato gli avvisi per difetto di motivazione e per erronea applicazione della tariffa, sostenendo che nell'area venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti direttamente dalla contribuente. La CTR aveva annullato gli avvisi, ritenendo insufficientemente motivati sia i provvedimenti comunali di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani sia gli atti impositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso del Comune, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che la contribuente, non avendo riproposto in appello l'eccezione di carenza di motivazione già respinta in primo grado, aveva prestato acquiescenza sul punto, con formazione del giudicato interno. Inoltre, la CTR non aveva esaminato adeguatamente la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi né le deduzioni del Comune relative ai criteri qualitativi e quantitativi previsti dalla legge. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La Corte ha precisato che l'onere di riproposizione riguarda, in particolare, le questioni non esaminate o assorbite; quelle espressamente respinte devono essere impugnate, altrimenti si forma il giudicato interno.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2
I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani in base a criteri qualitativi e quantitativi.
L'assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani può consentire l'applicazione della TARSU anche quando il produttore provveda autonomamente allo smaltimento, purché l'assimilazione sia adottata sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati.
La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti e gli elementi essenziali della pretesa tributaria; nel caso concreto, tuttavia, la questione è stata ritenuta coperta da giudicato interno.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
L'atto impositivo deve indicare gli elementi necessari a comprendere la pretesa, inclusi i dati rilevanti per la determinazione del tributo e della tariffa applicata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una questione espressamente respinta in primo grado deve essere specificamente impugnata in appello; se non viene impugnata, può formarsi il giudicato interno e il giudice d'appello non può riesaminarla d'ufficio.
- I rifiuti speciali non pericolosi prodotti da un'attività economica possono essere assoggettati alla tassa sui rifiuti se un valido provvedimento comunale li ha assimilati ai rifiuti urbani secondo criteri qualitativi e quantitativi verificabili.
- L'autosmaltimento dei rifiuti da parte del contribuente non esclude automaticamente la tassazione quando i rifiuti siano legittimamente assimilati a quelli urbani.
- Un giudice d'appello che ritenga illegittimo un atto per carenza di motivazione deve indicare concretamente quali elementi risultino mancanti e deve esaminare le delibere e la documentazione decisiva prodotte dalle parti.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla debenza del tributo: impone al giudice di rinvio un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
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