Cassazione Penale, Ordinanza n. 21859/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra sei sentenze di condanna. Deduceva violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente negato il vincolo continuativo. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano meramente confutative, generiche e comunque manifestamente infondate, poiché investivano in realtà la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sull'assenza di un medesimo disegno criminoso. L'ordinanza impugnata aveva infatti motivato il rigetto richiamando la notevole distanza temporale tra le condotte, la diversità dei beni giuridici lesi e la mancanza di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una previa programmazione unitaria delle condotte illecite.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite perché puramente confutative e attinenti al merito, oppure comunque manifestamente infondate, in quanto il provvedimento impugnato aveva fornito una motivazione congrua e non illogica sul diniego della continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, senza automatismi derivanti da precedenti riconoscimenti in altre sentenze.
La continuazione presuppone un programma delittuoso unitario previamente ideato e voluto; non è sufficiente la mera abitualità criminale, né la generica propensione a delinquere.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Indicata tra i reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna poste a base dell'istanza di continuazione.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Indicata tra i reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna poste a base dell'istanza di continuazione.
Indicata tra i reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna poste a base dell'istanza di continuazione.
Indicata tra i reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna poste a base dell'istanza di continuazione.
Indicata tra i reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna poste a base dell'istanza di continuazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Indicata tra i reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna poste a base dell'istanza di continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, inteso come programma unitario di condotte illecite previamente ideato e voluto.
- La mera analogia tra i reati, la contiguità del contesto in cui sono stati commessi o una generica spinta a delinquere non bastano a fondare la continuazione.
- Un "programma di vita" orientato al crimine, caratterizzato da reiterazione di reati per sostenimento personale o per abituale propensione delittuosa, è concetto diverso dal medesimo disegno criminoso e viene semmai apprezzato da istituti come recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
- Il precedente riconoscimento della continuazione tra determinati reati in una sentenza non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione a estenderla ad altre condanne.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di continuazione non può limitarsi a contestazioni generiche o meramente fattuali della motivazione del giudice dell'esecuzione; occorre evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico del provvedimento.
- Quando il giudice dell'esecuzione motiva in modo congruo sulla distanza temporale tra i fatti, sulla diversità dei beni giuridici offesi e sull'assenza di specifici elementi di unificazione ideativa, il diniego della continuazione è legittimo.
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