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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10484/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex l. n. 89/2001 per equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, che si era articolato in cognizione, appello, ricorso per cassazione, esecuzione forzata e giudizio di ottemperanza. In sede di merito era stato riconosciuto un indennizzo complessivo, poi rideterminato dopo cassazione e rinvio. La ricorrente ha impugnato in cassazione solo la liquidazione delle spese processuali, deducendo: 1) violazione dell'art. 2233, co. 2, c.c. e dei decreti ministeriali sui parametri forensi, per mancata liquidazione distinta per fasi in ciascun grado; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi, per omessa liquidazione della fase istruttoria, che assumeva dovuta; 3) violazione degli artt. 1292 c.c. e 97 c.p.c., per avere il giudice di merito imputato le spese in parte al Ministero della giustizia e in parte al Ministero dell'economia e delle finanze.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che dalla motivazione del decreto impugnato fosse comunque chiaramente ricostruibile la liquidazione per singole fasi e che i compensi rispettassero i minimi tariffari applicabili; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, per difetto di interesse concreto della ricorrente a contestare l'imputazione delle spese tra i due Ministeri, poiché la decisione non le precludeva di ottenere una sola volta l'intero dovuto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel procedimento di equa riparazione compete al difensore anche il compenso per la fase istruttoria. Di conseguenza ha cassato il provvedimento limitatamente a tale aspetto e, decidendo nel merito, ha liquidato e posto a carico dei Ministeri le somme ulteriori dovute per la fase istruttoria nei giudizi interessati, disponendo anche la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei Ministeri controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali, insieme ai decreti ministeriali sui parametri forensi.

  • D.M. n. 55/2014

    Utilizzato quale riferimento per la liquidazione dei compensi per fasi del procedimento.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato tra le fonti regolatrici dei compensi professionali.

  • D.M. n. 147/2022

    Applicato dalla Corte per verificare i minimi tariffari e quantificare gli importi spettanti per fase.

  • art. 4, punto 5, D.M. n. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di liquidazione distinta per fasi.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulla condanna alle spese, invocata per sostenere la debenza anche della fase istruttoria.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla solidarietà e all'imputazione delle spese tra i due Ministeri.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato nel motivo concernente la ripartizione delle spese tra Ministeri; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di interesse.

  • l. n. 89/2001

    Base normativa del procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 93 c.p.c.

    Usato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001, ai fini della liquidazione delle spese al difensore è dovuto anche il compenso per la fase istruttoria, ove la fase sia prevista e ricorrano i presupposti della relativa attività processuale.
  • La mancata esplicitazione analitica degli importi per fase non determina, di per sé, l'illegittimità della liquidazione se dal provvedimento è comunque possibile ricostruire con chiarezza il criterio seguito e verificare il rispetto dei minimi tariffari.
  • La censura sulla ripartizione delle spese tra diverse articolazioni ministeriali è inammissibile quando la parte non dimostri un concreto interesse processuale a ottenere un diverso assetto, specie se la decisione non incide sulla possibilità di esigere una sola volta l'intero importo dovuto.
  • La distrazione delle spese a favore del difensore antistatario è ammissibile quando questi dichiari di averle anticipate senza riscuotere onorari, con conseguente attribuzione diretta delle somme liquidate.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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