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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26282/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna (26/03/1999) nei confronti di Vincenzo Scamardella, dante causa dell'istante. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) nullità per mancata acquisizione delle conclusioni finali della difesa; 2) nullità per mancata acquisizione del fascicolo del giudizio di merito (per verificare la prescrizione del reato); 3) vizio di motivazione rispetto alla ritenuta illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, sostenendo l'esistenza di condizioni formali e sostanziali per la sanatoria che osterebbero all'esecuzione; 4) violazione del principio di proporzionalità (art. 8 CEDU e art. 7 legge 47/1985) per le conseguenze gravose dell'esecuzione nei confronti della ricorrente che avrebbe agito per la legalizzazione dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la mancata verbalizzazione/produzione delle conclusioni difensive non produce automaticamente nullità se non dimostrato l'impedimento o il pregiudizio, e la mancata acquisizione del fascicolo di merito è irrilevante perché i terzi estranei al processo di cognizione non possono sollevare questioni relative allo svolgimento del processo penale che abbia portato alla condanna dell'imputato. Viceversa, la Corte ha accolto il terzo motivo: l'ordinanza impugnata ha motivato in modo sommario sull'illegittimità del permesso in sanatoria, senza indicare la volumetria illecita né spiegare perché sussisterebbe un artificioso frazionamento della domanda di sanatoria; per tale ragione la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio di valutare compiutamente la legittimità o meno del permesso di sanatoria e, alla luce di ciò, valutare eventualmente anche la questione della proporzionalità (quarto motivo) se ancora pertinente.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla nullità per mancata acquisizione delle conclusioni; la Corte ha interpretato che la norma non produce nullità automatica: la mancata acquisizione delle conclusioni è rilevante solo se vi è stato impedimento totale o pregiudizio concreto.

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 4

    Richiamato dalla difesa per questioni procedurali in sede di esecuzione; la Corte ha ritenuto che le censure procedurali avanzate non giustificavano la nullità dell'ordinanza nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, art. 127, commi 3 e 5

    Rilevato dalla ricorrente con riferimento alla regolarità della fase procedurale; la Corte non ha ritenuto provato un vizio tale da invalidare l'ordinanza quando non è dimostrato il pregiudizio.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha utilizzato tali parametri per valutare la specificità e la fondatezza delle censure (carenza di specificità per i motivi 1 e 2; fondatezza parziale del motivo 3).

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9

    «Per le opere abusive di cui al presente articolo [relativo agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali], il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

    La Corte interpreta questa norma nel senso che l'ordine di demolizione ha natura reale e vincola anche i terzi (comproprietari o acquirenti): l'ordine deve essere contenuto nella sentenza di condanna e produce efficacia anche rispetto a soggetti estranei al processo penale.

  • legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma

    Rilevata in termini di principio storico equivalente al d.P.R. 380/2001 circa l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione per abusi edilizi; conferma la natura reale dell'ordine di demolizione.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 36

    Norma richiamata come rimedio processuale: il terzo estraneo al giudizio penale può impugnare in sede di incidente di esecuzione l'esistenza dell'abuso o chiedere l'accertamento di conformità/sanatoria; quindi la tutela del terzo è prevista in sede esecutiva e non attraverso la rinnovazione del merito penale.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8

    Invocata nel motivo sulla proporzionalità; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e da riesaminare dal giudice del rinvio una volta chiarita la legittimità della sanatoria, essendo la verifica della proporzionalità subordinata all'esito dell'accertamento di conformità/sanatoria.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emesso in una sentenza di condanna per abusi edilizi ha natura reale e vincola anche i terzi acquirenti: l'alienazione dell'immobile non esclude l'esecuzione a spese del condannato.
  • Un soggetto terzo rimasto estraneo al processo penale di cognizione non può sollevare davanti al giudice dell'esecuzione questioni sullo svolgimento e sull'esito del processo penale che riguardano l'imputato; la tutela del terzo deve essere svolta mediante strumenti previsti (es. incidente di esecuzione, domanda di accertamento di conformità o richiesta di sanatoria).
  • La mancata acquisizione delle conclusioni difensive o di documenti non determina automaticamente nullità: è necessario dimostrare l'impedimento concreto o il pregiudizio derivante dalla omissione.
  • La validità di un permesso di costruire in sanatoria può ostare all'esecuzione di un ordine di demolizione; pertanto, il giudice dell'esecuzione deve motivare compiutamente sulla legittimità della sanatoria (volumetria, eventuale frazionamento artificioso delle istanze) prima di rigettare una richiesta di sospensione o revoca.
  • La valutazione del principio di proporzionalità (anche in chiave CEDU) è subordinata alla verifica preventiva dei presupposti sostanziali dell'ordine di demolizione: se la sanatoria è legittima, la questione della proporzionalità va riesaminata alla luce di tale accertamento.

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