Cassazione Civile, Ordinanza n. 07243/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società debitrice ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro un atto di precetto notificatole nell’ambito del recupero di un credito già ceduto e cartolarizzato, fondato su un mutuo fondiario. Sosteneva, da un lato, che il precetto fosse nullo perché non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e, dall’altro, che non potesse operare l’esenzione prevista per il creditore fondiario dall’art. 41, comma 1, T.U.B., poiché una precedente sentenza del Tribunale aveva dichiarato la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, accogliendo sì la conversione in mutuo ordinario, ma lasciando non impugnata proprio la declaratoria di nullità. In cassazione ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 479, 480 c.p.c. e 41 T.U.B., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente ignorato il parziale passaggio in giudicato della sentenza che aveva escluso la natura fondiaria del titolo esecutivo. La controparte ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso e sostenendo, inoltre, che la società incaricata del recupero non fosse legittimata a compiere tali attività perché non iscritta nell’albo ex art. 106 T.U.B.; la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, affermando che l’eventuale mancanza di iscrizione rileva sul piano amministrativo/vigilanza e non comporta invalidità civilistica degli atti di riscossione o del mandato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e dichiarando la nullità del precetto opposto. Ha inoltre condannato la resistente alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di legittimità. La decisione si fonda sul fatto che la precedente sentenza, nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del mutuo fondiario, era passata in giudicato, sicché il credito non poteva più essere qualificato come fondiario e non poteva quindi operare l’esenzione dall’obbligo di notificazione del titolo prevista dall’art. 41, comma 1, T.U.B.; il precetto, essendo stato intimato senza la valida notificazione del titolo, risultava affetto da vizio formale deducibile con opposizione agli atti esecutivi.
Norme richiamate
È il rimedio esperibile per far valere la nullità formale del processo esecutivo iniziato senza valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto.
L’atto introduttivo del ricorso per cassazione non deve contenere ogni dettaglio del fatto processuale, ma gli elementi essenziali per la decisione.
È richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.
È invocato per sostenere l’efficacia del giudicato formatosi sulla declaratoria di nullità del mutuo fondiario.
È richiamato per affermare il passaggio in giudicato della parte non impugnata della sentenza.
È richiamato in relazione all’obbligo di notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione, salvo esenzioni di legge.
È richiamato in relazione ai requisiti del precetto e alla sua validità formale.
art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993
L’esenzione dalla previa notificazione del titolo esecutivo spetta al creditore fondiario; non si applica se il titolo non è più qualificabile come mutuo fondiario.
La mancata iscrizione all’albo del soggetto incaricato del recupero crediti non determina, di per sé, invalidità civilistica del mandato o degli atti di riscossione.
art. 2, comma 6, L. n. 130/1999
La disciplina della cartolarizzazione è letta come normativa di settore con rilievo amministrativo e di vigilanza, non come fonte di nullità civilistica automatica dei rapporti negoziali o degli atti di recupero.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Consente la regolazione delle spese anche in sede di legittimità e nel merito dopo la decisione sostitutiva.
È richiamato per la qualificazione del finanziamento come mutuo fondiario e per la relativa disciplina.
Massime di principio
- Se una sentenza ha dichiarato la nullità di un mutuo fondiario e tale statuizione non è stata impugnata, la parte passata in giudicato preclude di considerare il titolo ancora fondiario ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di notificazione del titolo esecutivo prevista per il credito fondiario.
- L’esenzione del creditore fondiario dalla previa notificazione del titolo esecutivo opera solo quando il titolo azionato conservi effettivamente la qualifica di mutuo fondiario; se tale qualifica è esclusa con giudicato, il precetto notificato senza titolo è viziato.
- La nullità formale dell’esecuzione promossa senza valida notificazione del titolo esecutivo o del precetto è deducibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- La mancata iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto incaricato del recupero crediti non comporta automaticamente nullità civilistica del mandato o degli atti di riscossione; eventuali conseguenze possono rilevare sul piano amministrativo di vigilanza o penale.
- Le disposizioni del settore bancario e finanziario non sono automaticamente norme imperative civilistiche: per produrre nullità negoziali o invalidità degli atti occorre che siano poste a tutela di interessi generali qualificati e non solo di un generico interesse pubblico all’ordinato funzionamento del settore.
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