Cassazione Civile, Ordinanza n. 27648/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’assunzione di un lavoratore con contratto a tempo determinato full time, dal 16 ottobre 2013 al 15 ottobre 2016, presso una filiale di Poste Italiane, per mansioni di Cyber Security specialist. Il lavoratore ha dedotto che, alla scadenza, il rapporto sarebbe proseguito di fatto oltre il termine finale, prima fino al 31 dicembre 2016 e poi fino al 31 luglio 2017. Il tribunale ha accertato la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 31 luglio 2017, ordinando la riammissione in servizio e il pagamento di un’indennità. La corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo provata la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre la scadenza, irrilevante la dedotta collaborazione esterna con altra società di consulenza, corretta l’applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 368/2001 e congrua la liquidazione di sei mensilità ex art. 32 l. 183/2010. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 368/2001 per avere la corte ritenuto la proroga sulla base di documenti successivi alla scadenza; 2) omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare che il lavoratore non era più dipendente della società ma di Ernst Young; 3) violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 368/2001, sostenendo che non vi sarebbe stata né proroga né prosecuzione di fatto con Poste Italiane; 4) violazione dell’art. 5 d.lgs. 368/2001, assumendo che la legge non prevederebbe la conversione automatica per l’illegittima apposizione del termine; 5) violazione dell’art. 32 l. 183/2010, contestando la misura dell’indennità e invocando la riduzione a 2,5 mensilità in presenza di accordi sindacali e di una graduatoria per future assunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi perché diretti, in sostanza, a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito oppure a censurare valutazioni probatorie e discrezionali non sindacabili in sede di legittimità; in particolare ha ribadito che il vizio di violazione di legge presuppone un fatto già accertato e non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha ritenuto non fondato, richiamando il principio secondo cui la determinazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, l. 183/2010, entro il minimo e il massimo, è rimessa al giudice di merito ed è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria, vizi non ravvisati nella specie; inoltre è stato ritenuto non censurabile l’accertamento di fatto sulla mancata prova della riduzione prevista dal comma 6. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
La ricorrente lo invocava per escludere la proroga; la Corte non entra nel merito della norma perché censura inammissibile la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla società.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 368/2001
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini
La Corte richiama la regola come base della conversione per prosecuzione del rapporto oltre i limiti temporali; la censura della società è inammissibile perché presuppone una diversa ricostruzione del fatto.
art. 32, commi 5 e 6, legge n. 183/2010
L’indennità spettante nei casi di contratto a termine va determinata dal giudice di merito secondo i parametri di legge; la riduzione di cui al comma 6 richiede un accertamento fattuale sulla sua applicabilità, non sindacabile se adeguatamente motivato.
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’indennità ex art. 32 l. 183/2010.
La Corte ribadisce che la violazione di legge ex n. 3 presuppone un fatto accertato e non consente la rivalutazione del materiale istruttorio; le censure che contestano la ricostruzione della vicenda sono inammissibili.
Norma procedurale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe la corretta sussunzione del fatto già accertato nella norma; se invece mira a rimettere in discussione l’accertamento in fatto o la valutazione delle prove, è inammissibile.
- La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, se accertata in fatto dal giudice di merito, può integrare l’effetto legale di conversione a tempo indeterminato secondo la disciplina applicabile, senza che sia possibile in cassazione sostituire una diversa lettura degli atti.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato sulla sua irrilevanza alla luce delle prove già acquisite; tale valutazione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
- Nella determinazione dell’indennità dovuta per l’illegittima apposizione del termine, la scelta della misura tra minimo e massimo legale è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile solo per anomalie motivazionali rilevanti; la riduzione ulteriore prevista dalla legge richiede una specifica dimostrazione in fatto.
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