Cassazione Civile, Sentenza n. 11327/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
Per il periodo d’imposta 2004, l’Agenzia delle entrate notificò alla società un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, fondato sugli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale di Varese respinse il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia respinse l’appello, ritenendo adeguatamente motivato l’accertamento e osservando che l’Ufficio aveva considerato la pluralità dei prodotti chimici mediante i relativi parametri. La società propose ricorso per cassazione con sei motivi: (1) vizio di motivazione per mancata considerazione degli elementi, documenti e argomenti addotti a giustificazione dello scostamento; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d’appello; (3) violazione degli artt. 23, 53 e 111 Cost., sostenendo che l’accertamento si basava esclusivamente sugli studi di settore, senza istruttoria né ulteriori elementi; (4) violazione delle norme sull’obbligo di motivazione dell’avviso, per mancata risposta alle difese svolte nel contraddittorio; (5) violazione delle norme sull’onere della prova, sostenendo che spettasse all’Ufficio dimostrare la fondatezza dello scostamento; (6) violazione delle norme sulle presunzioni, perché gli elementi prodotti dalla società avrebbero dimostrato l’inapplicabilità dello studio al caso concreto. In particolare, la contribuente aveva dedotto la crisi del settore tessile, l’esternalizzazione a un’unica società delle attività di mescolamento e confezionamento, la destinazione dei prodotti alla fase iniziale e meno remunerativa della lavorazione tessile, dati campionari sul margine lordo rispetto al costo del venduto difformi da quelli dello studio, la concentrazione del 40,51 per cento del fatturato su cinque clienti e l’effetto distorsivo dei compensi agli amministratori sulla stima GE.RI.CO.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri cinque. Ha ribadito che, negli accertamenti standardizzati, l’Ufficio deve dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto, mentre il contribuente deve allegare e provare circostanze idonee a giustificare lo scostamento o la specificità della propria attività. Quando tali circostanze sono dedotte in giudizio, il giudice deve valutarle criticamente e darne adeguatamente conto nella motivazione. La CTR aveva considerato soltanto una delle circostanze addotte e aveva richiamato quanto affermato dai primi giudici senza verificare la fondatezza di tale affermazione, omettendo di esaminare le altre deduzioni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente
Lo scostamento dai valori degli studi di settore può legittimare l’accertamento analitico-induttivo, ma la procedura deve svolgersi in contraddittorio e lo standard prescelto deve essere applicabile al caso concreto.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187
i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo
Gli studi di settore sono elaborazioni statistiche di dati settoriali e lo scostamento rispetto al dichiarato costituisce il presupposto per l’accertamento standardizzato, non una prova che dispensi dalla verifica della sua applicabilità concreta.
all’ente impositore spetterà la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento, mentre al contribuente farà carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce
L’onere probatorio è ripartito: l’ente impositore deve dimostrare che lo standard scelto è applicabile al caso concreto; il contribuente deve provare le condizioni che escludono l’impresa dall’area interessata o le peculiarità della sua attività nel periodo accertato.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su parametri o studi di settore, l’ente impositore deve dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto alla specifica attività e al periodo oggetto di accertamento; al contribuente spetta allegare e provare le circostanze che escludono l’applicabilità dello standard o giustificano lo scostamento dei ricavi dichiarati.
- Quando il contribuente deduce in giudizio circostanze concrete a giustificazione dello scostamento dagli esiti di uno studio di settore, il giudice deve valutarle criticamente nel loro complesso e darne conto in modo adeguato nella motivazione; l’omesso esame di una parte rilevante di tali circostanze integra un vizio della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11399/2020 del 12/06/2020
- Sentenza civile · 12 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11400/2020 del 12/06/2020
- Sentenza civile · 12 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11402/2020 del 12/06/2020
- Sentenza civile · 12 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11401/2020 del 12/06/2020
- Sentenza civile · 12 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11359/2020 del 12/06/2020
- Sentenza civile · 12 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11349/2020 del 12/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →