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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21907/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Il ricorrente ha censurato la motivazione del giudice di merito per non avere chiarito la presunta contraddizione tra le annotazioni di Polizia Giudiziaria (da cui risultava la presenza di "più persone") e le dichiarazioni rese in dibattimento dagli agenti, i quali avevano riferito che gli astanti si trovavano a distanza di circa uno o un metro e mezzo. È stato contestato che il Tribunale non abbia spiegato perché tale distanza non fosse idonea a integrare l'elemento costitutivo della fattispecie (la presenza di più persone che possano udire l'oltraggio) e non abbia motivato adeguatamente la ritenuta insufficienza delle deposizioni circa la riferibilità delle espressioni offensive agli agenti e il loro contenuto (es. frasi come "Pagliacci, vi fate forti solo perché avete una divisa; senza stellette non siete nessuno").

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente perché non ha spiegato la presunta contraddizione tra annotazioni di servizio e deposizioni e perché ha escluso apoditticamente la rilevanza probatoria delle testimonianze senza un adeguato sviluppo argomentativo. La Corte ha inoltre chiarito che una distanza di circa uno/uno e mezzo metro non esclude di per sé che gli astanti abbiano potuto udire le espressioni e che la presenza di "più persone" è elemento costitutivo del reato. Infine la Corte ha rigettato la richiesta di correzione materiale (indicazione del difensore come di fiducia anziché d'ufficio), poiché mancavano atti necessari per verificarne la sussistenza.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale richiede che l'espressione ingiuriosa leda congiuntamente l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale e che il fatto avvenga in un contesto di pubblicità: la presenza di "più persone" è elemento costitutivo della fattispecie (non più una mera circostanza aggravante) e tali persone devono essere estranee all'atto d'ufficio, in grado di udire le frasi offensive.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la trasmissione degli atti a questa Corte in caso di impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso pronuncia che ricade nelle fattispecie disciplinate; giustifica la trasmissione ex art. 568(5).

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnabilità da parte del Pubblico Ministero; la novella operata dalla L. n. 114/2024 incide sulle ipotesi in cui il PM può proporre impugnazione, giustificando il procedimento di trasmissione.

  • L. n. 114/2024

    Ha novellato l'art. 593 c.p.p., modificando la disciplina delle impugnazioni proponibili dal Pubblico Ministero e rendendo procedibile l'impugnazione nell'ipotesi concreta, con conseguente necessità di trasmissione ex art. 568(5).

  • Legge 15 luglio 2009, n. 94

    Ha reintrodotto il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e riformulato la condotta tipica: oltre alla connessione con l'esercizio delle funzioni, richiede che l'offesa leda onore e prestigio e che avvenga in contesto di pubblicità (presenza di più persone).

  • Legge 25 giugno 1999, n. 205

    Norma che aveva precedentemente abrogato la fattispecie; richiamata per contesto storico rispetto alla riformulazione del reato con la L. n. 94/2009.

  • Previgente art. 341 cod. pen., quarto comma

    Sottolinea che in passato la presenza di più persone era qualificata come circostanza aggravante, mentre con la riformulazione è divenuta elemento costitutivo della fattispecie.

Massime di principio

  • La presenza di "più persone" richiesta dall'art. 341-bis va valutata in termini funzionali: è rilevante che soggetti estranei potessero effettivamente udire le espressioni; la mera indicazione di una distanza (es. 1–1,5 m) non esclude automaticamente tale requisito.
  • Il giudice di merito deve motivare puntualmente come risolve eventuali contrasti tra annotazioni di Polizia Giudiziaria e deposizioni orali; è necessario spiegare perché una versione è ritenuta più attendibile e perché l'altra è scartata.
  • L'affermazione dell'insufficienza probatoria delle testimonianze non può essere apodittica: occorre indicare i rilievi specifici (incoerenze, contraddizioni, difetti di riferibilità) che giustificano l'esclusione della loro efficacia probatoria.
  • La correzione di un errore materiale indicato in sentenza richiede che la Corte disponga degli atti necessari per verificarne l'esistenza; in mancanza non può essere disposta d'ufficio.
  • Dopo la modifica legislativa (L. n. 114/2024) il Pubblico Ministero ha poteri di impugnazione in casi specifici; chi procede all'impugnazione deve verificare i presupposti di legge e la correttezza formale della trasmissione degli atti.

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