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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di un'avvocata per alcuni periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori a Euro 5.000. La Corte d'appello, confermando il primo giudice, ha escluso l'obbligo ritenendo che il superamento o meno della soglia economica fosse un indice della occasionalità dell'attività e che l'INPS non avesse fornito prova della natura abituale della prestazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe attribuito valore decisivo alla sola soglia reddituale di Euro 5.000, senza considerare altri elementi già acquisiti e non contestati, come il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali e la titolarità della partita IVA, elementi che avrebbero dovuto condurre a ritenere abituale l'attività professionale e quindi dovuto l'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui il reddito professionale era inferiore a Euro 5.000. La Corte ha ribadito che l'obbligo contributivo riguarda chi esercita abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo professionale, e anche chi svolge attività occasionale solo oltre la soglia di Euro 5.000; tuttavia il requisito dell'abitualità deve essere accertato in fatto sulla base di elementi presuntivi, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, mentre il reddito inferiore alla soglia può costituire un indizio utile a escludere in concreto l'abitualità se valutato insieme alle altre circostanze. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non si fosse fondata solo sul dato reddituale, ma anche sulla mancata allegazione, da parte dell'INPS, di elementi idonei a contrastare la natura occasionale dell'attività. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore attestazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; l'obbligo viene meno solo quando il reddito sia già integralmente coperto da obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12

    è richiamato come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata e conferma la ricostruzione dell'obbligo contributivo in base all'attività professionale esercitata.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2

    estende l'obbligo di iscrizione anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo quando il reddito annuo derivante da tali attività superi Euro 5.000.

  • L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8

    richiamata nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi attribuisca una specifica portata diversa da quella già ricostruita nel sistema normativo applicabile.

Massime di principio

  • In materia previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo sussiste quando l'attività sia abituale, ancorché non esclusiva, e il relativo reddito non sia già coperto da obbligo assicurativo presso la cassa professionale di riferimento.
  • Per le attività professionali occasionali, l'iscrizione alla Gestione separata è dovuta solo se il reddito annuo supera la soglia di Euro 5.000; il dato reddituale, da solo, non consente però di qualificare l'attività come occasionale o abituale.
  • Il requisito dell'abitualità va accertato in fatto sulla base di elementi oggettivi e presuntivi relativi all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività, quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e predisposizione di una struttura professionale.
  • Il reddito inferiore alla soglia legale può costituire un indizio, ma deve essere valutato insieme agli altri elementi acquisiti al processo e non può essere considerato un criterio automatico e decisivo per escludere l'obbligo contributivo.
  • Chi contesta la pretesa contributiva deve fornire elementi idonei a contrastare la ricostruzione fattuale della natura abituale o occasionale dell'attività, mentre il giudice di merito deve motivare la valutazione complessiva delle circostanze rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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