Sentenza del 24/04/2023 n. 302 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Ires - accertamento - onere della prova - quantificazione analitica e puntuale della pretesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'accertamento IRES relativo all'anno 2013: l'Ufficio ha determinato un maggior reddito imponibile di € 241.842,83 sulla base del saldo del conto "c/personale Imprenditore" iscritto tra le passività dello stato patrimoniale. Il contribuente ha prodotto le scritture contabili e ha sostenuto che il saldo iniziale al 01/01/2013 (pari a € 316.761,72) si era formato in anni anteriori e, dunque, in parte non più suscettibile di verifica e comunque già tassato. L'Agenzia ha insistito che il contribuente non avrebbe provato l'effettiva natura dei movimenti, sostenendo una condotta di chiusura di partite tramite movimenti eterogenei sul conto personale.
La decisione
La Commissione d'Appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha ritenuto che, avendo il contribuente tempestivamente prodotto le schede contabili relative al conto personale (dal 2003 al 2013), l'onere della prova gravante sull'Amministrazione si è ricollocato in capo all'Ufficio il quale, però, non ha fornito una quantificazione analitica e puntuale delle componenti di reddito asseritamente sottratte ad imposizione, limitandosi a contestare genericamente il saldo del conto. Pertanto l'accertamento è stato annullato nella parte impugnata e l'Agenzia è stata condannata alle spese del grado.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992
Principio sull'onere della prova: quando il contribuente produce documentazione contabile idonea, l'onere di provare l'esistenza di componenti positivi o negativi di reddito sottratti all'imposizione spetta all'Amministrazione finanziaria, che deve darne prova analitica.
art. 39 e art. 41-bis, DPR 600/1973
Norme di riferimento per l'accertamento dei redditi d'impresa e per l'attività istruttoria dell'Ufficio; pur essendo base dell'atto impositivo, l'applicazione richiede che l'Ufficio quantifichi analiticamente le componenti di reddito contestate.
Citato solo per chiarire il significato di 'malversazione': la Corte ha escluso che la fattispecie in esame rientri in tale nozione penale, reputandola non pertinente alla controversia tributaria.
D.M. 10/3/2014 n. 55 e s.m.i. (liquidazione spese)
Riferimento normativo utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio in favore del resistente.
Massime di principio
- Se il contribuente fornisce tempestivamente e integralmente la documentazione contabile richiesta, l'onere di provare che determinati movimenti costituiscono componenti di reddito sottratti all'imposizione ricade sull'Amministrazione finanziaria.
- L'Ufficio non può limitarsi a contestare in modo generico un saldo di conto (ad es. "c/personale imprenditore"); deve procedere a una quantificazione analitica e puntuale degli elementi di reddito che intende recuperare.
- I saldi formatisi in esercizi precedenti non più suscettibili di verifica (per effetto di decadenze/decadenze temporali) non possono essere automaticamente recuperati senza dimostrare la correlazione di movimenti imponibili con l'anno in accertamento.
- La produzione di schede contabili e di mastro riferite a un congruo arco temporale (anche alcuni anni precedenti) può essere idonea a far ricadere sull'Amministrazione l'onere di dettagliare la pretesa tributaria.
- La semplice qualificazione giuridica o termini enfatici (es. 'malversazione') usati dall'Ufficio non supplisce alla necessità probatoria di dimostrare, con elementi analitici, l'esistenza di redditi non dichiarati.
- In presenza di adeguata documentazione del contribuente, un accertamento fondato su presunzioni o su una quantificazione forfettaria del saldo è destinato a essere annullato.
- La valutazione deve considerare anche se le somme contestate risultano già assoggettate ad imposizione in precedenti periodi; l'Ufficio deve dimostrare il contrario per recuperare imposte.
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