Sentenza del 24/04/2023 n. 10875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio contestò alla società la mancata presentazione delle dichiarazioni relative al 2007-2008, il mancato versamento di accise e addizionali per gli anni 2006-2009 e irrogò sanzioni ai sensi del TUA. La società aveva compilato le dichiarazioni facendo riferimento ai dati di fatturazione; l'Agenzia invece aveva accertato maggiori consumi basati sul criterio dell'immissione in consumo.
La decisione
La CTP e poi la CTR avevano annullato gli avvisi ritenendo che il criterio della fatturazione, introdotto dal D.L. 16/2012, rendesse non punibile la condotta e fosse ravvisabile obiettiva incertezza normativa; la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia (primo, terzo e quarto motivo), ritenendo che al tempo dei fatti l'esigibilità dell'accisa si basasse sul criterio dell'immissione in consumo (art. 52 TUA come modificato dal D.Lgs. 26/2007) e che la novella del 2012 non avesse effetto di abolitio criminis né potesse essere invocata come favor rei. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei criteri corretti; è invece passato in giudicato il principio sulla prescrizione per l'anno 2006, non impugnato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 52
Stabiliva che il criterio dell'immissione in consumo era il momento di determinazione dell'esigibilità dell'accisa per l'epoca dei fatti; quindi ai fini impositivi rilevava l'energia immessa in consumo.
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 53
Disciplina gli obblighi dichiarativi dei rivenditori di energia; la modifica successiva (comma 8-bis introdotto dal D.L. 16/2012) ha adottato il criterio della fatturazione per i grossisti, ma tale modifica è successiva ai fatti ed non retroagisce per mutare l'esigibilità ratione temporis.
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 55
Norme collegate alla determinazione e accertamento delle imposte sui consumi; richiamata nell'ambito del quadro normativo sul quale fondare l'accertamento delle accise.
D.L. n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012), art. 3 (introduzione comma 8-bis art. 53 TUA)
Ha introdotto per i grossisti il criterio della fatturazione come momento di riferimento per gli obblighi dichiarativi in luogo dell'immissione in consumo, ma è norma successiva ai fatti: non configura abolitio criminis né legittima l'applicazione del favor rei per fatti anteriori.
D.Lgs. n. 26/2007
Modificò l'art. 52 e l'art. 53 del TUA rendendo l'immissione in consumo il criterio di esigibilità dell'imposta per il periodo rilevante nel caso concreto.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 3 e 6
Art. 3 (favor rei) e art. 6 (inquadramento dell'incertezza normativa): la Corte ha ritenuto che la novella del 2012 non integrasse i presupposti per applicare il favor rei né potesse essere considerata tale da creare una condizione oggettiva di incertezza giustificativa dell'esclusione della sanzione per i comportamenti anteriori.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
Regola la decisione di merito tributaria e la rideterminazione dell'obbligazione: la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito dovrà riesaminare le prove secondo il criterio corretto e può, se del caso, rideterminare l'obbligazione.
Massime di principio
- Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa (D.L. 16/2012), il momento di esigibilità dell'accisa sull'energia è l'immissione in consumo: le dichiarazioni basate sulla sola fatturazione possono essere insufficienti per escludere un accertamento.
- Una successiva modifica normativa che cambi il criterio di determinazione dell'imposta (es. da immissione in consumo a fatturazione) non ha automaticamente effetto di abolitio criminis sulle omissioni pregresse e non legittima il favore rei salvo che la norma nuova elimini espressamente il fatto-reato.
- Il giudice tributario, se annulla un atto impositivo per vizi di criterio, deve riesaminare il materiale probatorio alla luce del criterio corretto e, se possibile, rideterminare l'obbligazione tributaria residua anziché limitarsi a un annullamento tout court.
- L'invocazione di obiettiva incertezza normativa per escludere sanzioni richiede una dimostrazione concreta dell'effetto disorientante della norma, non è presunta solo perché è intervenuta una modifica normativa successiva.
- La prescrizione degli anni accertati deve essere valutata separatamente e la statuizione sulla prescrizione, se non impugnata, resta vincolante (passa in giudicato).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 apr 2023Sentenza del 24/04/2023 n. 109 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 24 apr 2023Sentenza del 24/04/2023 n. 253 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 24 apr 2023Sentenza del 24/04/2023 n. 302 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 24 apr 2023Sentenza del 24/04/2023 n. 1222 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 24 apr 2023Sentenza del 24/04/2023 n. 10879 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 apr 2023Sentenza del 24/04/2023 n. 10883 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →