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Sentenza

Sentenza del 24/04/2023 n. 10875 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestò alla società la mancata presentazione delle dichiarazioni relative al 2007-2008, il mancato versamento di accise e addizionali per gli anni 2006-2009 e irrogò sanzioni ai sensi del TUA. La società aveva compilato le dichiarazioni facendo riferimento ai dati di fatturazione; l'Agenzia invece aveva accertato maggiori consumi basati sul criterio dell'immissione in consumo.

La decisione

La CTP e poi la CTR avevano annullato gli avvisi ritenendo che il criterio della fatturazione, introdotto dal D.L. 16/2012, rendesse non punibile la condotta e fosse ravvisabile obiettiva incertezza normativa; la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia (primo, terzo e quarto motivo), ritenendo che al tempo dei fatti l'esigibilità dell'accisa si basasse sul criterio dell'immissione in consumo (art. 52 TUA come modificato dal D.Lgs. 26/2007) e che la novella del 2012 non avesse effetto di abolitio criminis né potesse essere invocata come favor rei. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei criteri corretti; è invece passato in giudicato il principio sulla prescrizione per l'anno 2006, non impugnato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 52

    Stabiliva che il criterio dell'immissione in consumo era il momento di determinazione dell'esigibilità dell'accisa per l'epoca dei fatti; quindi ai fini impositivi rilevava l'energia immessa in consumo.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 53

    Disciplina gli obblighi dichiarativi dei rivenditori di energia; la modifica successiva (comma 8-bis introdotto dal D.L. 16/2012) ha adottato il criterio della fatturazione per i grossisti, ma tale modifica è successiva ai fatti ed non retroagisce per mutare l'esigibilità ratione temporis.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 55

    Norme collegate alla determinazione e accertamento delle imposte sui consumi; richiamata nell'ambito del quadro normativo sul quale fondare l'accertamento delle accise.

  • D.L. n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012), art. 3 (introduzione comma 8-bis art. 53 TUA)

    Ha introdotto per i grossisti il criterio della fatturazione come momento di riferimento per gli obblighi dichiarativi in luogo dell'immissione in consumo, ma è norma successiva ai fatti: non configura abolitio criminis né legittima l'applicazione del favor rei per fatti anteriori.

  • D.Lgs. n. 26/2007

    Modificò l'art. 52 e l'art. 53 del TUA rendendo l'immissione in consumo il criterio di esigibilità dell'imposta per il periodo rilevante nel caso concreto.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 3 e 6

    Art. 3 (favor rei) e art. 6 (inquadramento dell'incertezza normativa): la Corte ha ritenuto che la novella del 2012 non integrasse i presupposti per applicare il favor rei né potesse essere considerata tale da creare una condizione oggettiva di incertezza giustificativa dell'esclusione della sanzione per i comportamenti anteriori.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    Regola la decisione di merito tributaria e la rideterminazione dell'obbligazione: la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito dovrà riesaminare le prove secondo il criterio corretto e può, se del caso, rideterminare l'obbligazione.

Massime di principio

  • Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa (D.L. 16/2012), il momento di esigibilità dell'accisa sull'energia è l'immissione in consumo: le dichiarazioni basate sulla sola fatturazione possono essere insufficienti per escludere un accertamento.
  • Una successiva modifica normativa che cambi il criterio di determinazione dell'imposta (es. da immissione in consumo a fatturazione) non ha automaticamente effetto di abolitio criminis sulle omissioni pregresse e non legittima il favore rei salvo che la norma nuova elimini espressamente il fatto-reato.
  • Il giudice tributario, se annulla un atto impositivo per vizi di criterio, deve riesaminare il materiale probatorio alla luce del criterio corretto e, se possibile, rideterminare l'obbligazione tributaria residua anziché limitarsi a un annullamento tout court.
  • L'invocazione di obiettiva incertezza normativa per escludere sanzioni richiede una dimostrazione concreta dell'effetto disorientante della norma, non è presunta solo perché è intervenuta una modifica normativa successiva.
  • La prescrizione degli anni accertati deve essere valutata separatamente e la statuizione sulla prescrizione, se non impugnata, resta vincolante (passa in giudicato).

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