Sentenza del 24/04/2023 n. 1222 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sanzione - esimente - forza maggiore - accezione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società V s.r.l. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRES 2015 e, in primo grado, ottenne l'annullamento della cartella per mancato versamento alle scadenze. La società aveva chiesto il riconoscimento del ravvedimento operoso nonostante la tardività, attribuendo il ritardo a un'imputabile forza maggiore: pignoramento presso terzi, sequestro preventivo e successiva sottoposizione alla procedura di amministrazione giudiziaria che avrebbero reso impossibile il pagamento puntuale.
La decisione
La Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non provata l'esimente della forza maggiore. Il giudice d'appello ha richiamato l'interpretazione restrittiva della forza maggiore in ambito sanzionatorio (accezione penalistica), ha rilevato l'assenza della documentazione richiesta dalla contribuente per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere (quadro contabile certificato e prove delle misure operative adottate) e ha confermato che lo stato di dissesto o la procedura concorsuale non costituiscono di per sé forza maggiore. Conseguentemente l'appello è stato accolto, la decisione di primo grado è stata riformata e la parte appellata (V s.r.l.) è stata condannata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi per complessivi €7.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997, art. 6, co. 5
art. 6, co. 5, D.Lgs. 472/1997
La norma sull'esimente per forza maggiore viene intesa in senso penalistico: occorre un evento imponderabile che annulli la signoria del soggetto sui propri comportamenti, escludendo coscienza e volontarietà della condotta sanzionata.
D.Lgs. 471/1997, art. 13
art. 13 D. Lgs. n. 471/1997
Richiamata come riferimento normativo sulle sanzioni tributarie; nella valutazione dell'appello è stato ritenuto che le condizioni per le agevolazioni o per la riduzione delle sanzioni non ricorressero per mancanza della prova dell'esimente.
D.Lgs. 472/1997, artt. 5 e 6
artt. 5 e 6 D. Lgs. 472/1997
Richiamati per il quadro normativo delle sanzioni e delle cause di esclusione della responsabilità amministrativa/sanzionatoria; l'interpretazione giurisprudenziale richiede un'applicazione rigorosa delle esimenti.
Codice Civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova: chi invoca l'esimente deve provare i fatti che la costituiscono; in assenza di prova adeguata l'eccezione non può essere accolta.
Cass. n. 11111/2022 (giurisprudenza)
Affermata la nozione penalistica di forza maggiore in ambito sanzionatorio: evento imponderabile che elimina la volontà e la coscienza dell'azione.
Cass. n. 3569/2010 (giurisprudenza)
La Corte ha ritenuto che lo stato di dissesto aziendale e la successiva assoggettazione a procedure concorsuali non siano fatti eccezionali estranei alla condotta dell'imprenditore e quindi non costituiscano forza maggiore.
Massime di principio
- La forza maggiore in materia di sanzioni tributarie va interpretata restrittivamente e secondo la sua accezione penalistica: deve trattarsi di un evento imponderabile che annulla la capacità di controllo dell'agente.
- Il contribuente che invoca la forza maggiore ha l'onere della prova (art. 2697 c.c.): deve dimostrare sia l'elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee) sia l'elemento soggettivo (aver adottato tutte le misure ragionevoli e non eccessivamente gravose per adempiere).
- Il semplice aggravamento della difficoltà nel pagare (es. ritardi dovuti a pignoramenti, sequestri o dissesto) non è di per sé sufficiente a integrare la forza maggiore se non supportato da documentazione probatoria chiara e certificata.
- Lo stato di dissesto aziendale e la successiva apertura di procedure concorsuali, di norma, non costituiscono forza maggiore perché rientrano nelle valutazioni e rischi tipici della gestione d'impresa.
- Per ottenere il riconoscimento del ravvedimento tardivo o l'esimente è necessario produrre un quadro contabile affidabile e certificato, comunicazioni del concessionario, prove di tentativi alternativi di pagamento e di azioni concrete poste in essere per reperire le risorse necessarie.
- In giudizio i criteri probatori sono rigorosi: l'assenza o l'incompletezza della documentazione richieste porta al rigetto dell'eccezione di forza maggiore e alla condanna alle spese per chi la invoca.
- Quando si prevedono rischi di insolvenza, è consigliabile documentare preventivamente le misure adottate per tutelare la liquidità e l'adempimento delle obbligazioni fiscali, così da poter dimostrare in giudizio di aver fatto tutto il possibile.
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