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Sentenza

Sentenza del 24/04/2023 n. 10883 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha chiesto il rimborso dell'addizionale IRES (Robin tax) versata nel 2008; dopo silenzio-rifiuto ha proposto ricorso alla CTP (9/1/2012) che veniva respinto; la CTR ha confermato il rigetto richiamando la sentenza della Corte Cost. n.10/2015, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.81 D.L. 112/2008 ma con efficacia temporale ex nunc. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) censura per mancata disapplicazione della norma dichiarata illegittima in rapporto pendente; (2) critica del bilanciamento operato dalla Corte Costituzionale (e dell'uso dell'equilibrio di bilancio per limitare la retroattività); (3) omesso esame di fatto decisivo (assenza di sovra-profitti); (4) mancata rimessione della questione alla Corte Costituzionale; (5) omessa pronuncia sull'incompatibilità con il diritto UE (libera prestazione dei servizi/aiuti di Stato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che, in sostanza, impugnavano indirettamente la pronuncia della Corte Costituzionale (art.137 Cost.), o chiedevano di rimodulare temporalmente gli effetti della declaratoria di illegittimità che la Corte medesima aveva già deciso. La Corte ha confermato che la pronuncia della Corte Costituzionale (n.10/2015) ha efficacia ex nunc e che l'eventuale bilanciamento dei valori e la delimitazione temporale spettano alla Corte Costituzionale; non risultano, pertanto, omissioni del giudice del merito da sindacare in cassazione. Le censure circa l'assenza di sovra-profitti e le questioni UE sono state ritenute irrilevanti o non pertinenti alla posizione soggettiva della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese (Euro 16.000,00) e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 81

    Norma che istituiva la maggiorazione dell'IRES per il settore energetico (c.d. Robin tax). La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della norma (sent. n.10/2015) ma ne ha circoscritto gli effetti nel tempo (efficacia ex nunc), con esclusione dell'applicazione retroattiva ai rapporti pendenti non esauriti.

  • Sentenza Corte Cost. n. 10 del 2015

    Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.81 D.L.112/2008; la Corte ha esercitato il potere di modulare gli effetti temporali della propria pronuncia in applicazione del principio di proporzionalità e del bilanciamento di valori costituzionali, stabilendo efficacia ex nunc e quindi escludendo l'estensione automatica agli atti e rapporti pendenti.

  • Costituzione, art. 136

    Prevede la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima e l'effetto erga omnes della decisione della Corte Costituzionale; la Corte di Cassazione ha richiamato il regime generale ma anche l'autonomia della Corte Costituzionale nel modulare gli effetti temporali.

  • Costituzione, art. 137

    "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione"

    Principio che impedisce di impugnare in sede di giudizio ordinario le decisioni della Corte Costituzionale; la Cassazione ha ritenuto inammissibili come forma di impugnazione indiretta le censure che miravano in realtà a contestare la sentenza costituzionale.

  • Costituzione, art. 81

    Richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale come parametro del bilanciamento (equilibrio di bilancio) che ha inciso sulla decisione di modulare la retroattività della dichiarazione di illegittimità.

  • L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai poteri del giudice: la Cassazione ha ritenuto che le censure basate su tale disposizione finivano per impugnare indirettamente la decisione della Corte Costituzionale e quindi erano inammissibili.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Norme dispositivo delle ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato i motivi alla luce di questi 3 nessi (violazione di legge, omessa decisione su questione rilevante, vizio di motivazione) e li ha ritenuti in gran parte inammissibili o infondati perché sostanzialmente diretti a censurare la sentenza costituzionale o irrilevanti per la posizione della ricorrente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma sul processo tributario (prescrizione/competenza/attuazione di questioni pregiudiziali): invocata dalla ricorrente per chiedere la rimessione della questione alla Corte Costituzionale; la Cassazione ha ritenuto la richiesta inammissibile o irrilevante alla luce della pronuncia costituzionale già intervenuta.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato in relazione all'onere di rimessione al giudice delle leggi e all'istruttoria: la Corte ha ritenuto che non sussisteva obbligo di rimessione al giudice costituzionale e che la questione era assorbita dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norme relative al contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, e ha liquidato le spese processuali.

  • TFUE, art. 107 (richiamato nel motivo)

    Il tema degli "aiuti di Stato" è stato evocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che le questioni UE sollevate non riguardassero la posizione soggettiva della ricorrente (non impresa stabilita in altro Stato membro né danneggiata nella competizione rilevante) e quindi non rilevanti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Non è possibile, mediante ricorso in Cassazione, impugnare indirettamente una decisione della Corte Costituzionale: l'art.137 Cost. esclude impugnazioni contro le decisioni della Corte.
  • Quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma ma ne limita gli effetti temporali (es. efficacia ex nunc), il giudice del merito deve applicare la disciplina così modulata; non spetta al giudice di merito (né alla Corte di Cassazione) rimettere o ridefinire la temporalità decisa dalla Corte Costituzionale.
  • Se la declaratoria di illegittimità è stata già modulata dalla Corte Costituzionale per tutelare altri valori costituzionali (es. equilibrio di bilancio), le doglianze basate su un diverso bilanciamento dei valori sono inammissibili in sede di impugnazione ordinaria.
  • Le eccezioni fattuali (es. assenza di "sovra-profitti") possono essere rilevanti solo se la norma è effettivamente applicabile al rapporto; se la Corte Costituzionale ha escluso la retroattività e la norma continua a trovare applicazione nei rapporti pendenti, l'incidenza della prova fattuale va valutata nei limiti consentiti e non può sovvertire la decisione costituzionale.
  • Le questioni di diritto dell'Unione devono essere prospettate in modo pertinente rispetto alla posizione soggettiva del ricorrente: profili EU non attinenti al caso concreto possono essere ritenuti irrilevanti.
  • In contenziosi tributari, la pronuncia di illegittimità costituzionale con efficacia limitata nel tempo può comportare l'esito negativo della richiesta di rimborso per periodi anteriori alla decorrenza indicata dalla Corte; pertanto è essenziale valutare la data di efficacia indicata nella sentenza costituzionale.

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