Sentenza del 24/04/2023 n. 109 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Tardivo versamento accise gas naturale - Sanzione amministrativa e d indennità di mora - Cumulabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul mancato versamento delle rate di acconto dell'accisa sul gas naturale relative ai mesi di agosto-dicembre 2019 (cinque rate da €29.101,79 ciascuna, per un debito totale di €145.508,95). L'Ufficio delle Dogane notificava avviso di pagamento ai sensi dell'art.15 D.Lgs. n.504/95 e l'atto di irrogazione della sanzione (art.13 D.Lgs. n.471/97, 30% dell'imposta non versata). Il contribuente impugnava sostenendo l'irricevibilità della cumulazione tra l'indennità di mora ex art.3, comma 4, TUA (D.Lgs. n.504/95) e la sanzione ex art.13 D.Lgs. n.471/97, invocando il principio di non cumulabilità della Legge n.689/81 e precedente giurisprudenza che aveva qualificato l'indennità come afflittiva.
La decisione
La Corte tributaria d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo fondato il motivo: ha aderito alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n.19340/2022) che qualifica l'indennità di mora di cui all'art.3, c.4, TUA come misura di natura risarcitoria e non sanzionatoria, e ne ha quindi confermata la cumulabilità con la sanzione per tardivo/omesso versamento prevista dall'art.13 D.Lgs. n.471/97. Ha inoltre richiamato la portata generale del D.Lgs. n.472/97 quale disciplina di settore per le sanzioni tributarie (microsistema) e ha ritenuto non applicabile il divieto di cumulazione generale della legge n.689/81. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n.504/1995 (TUA), art.3, comma 4
Indennità di mora prevista per il ritardo nel pagamento delle accise; la Corte di Cassazione (sent. n.19340/2022) e il giudice d'appello la qualificano come misura di natura risarcitoria (compensativa del danno da ritardo) e non come sanzione
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria (es. 30%) per omesso o tardivo versamento di tributi; norma di portata generale applicabile anche alle accise per la sua collocazione nel titolo dedicato alle sanzioni in materia di riscossione
Disciplina generale delle sanzioni tributarie; costituisce il 'microsistema' di riferimento per le sanzioni in materia tributaria e prevale/si applica come disciplina speciale rispetto al regime generale della Legge n.689/81
Legge n.689/1981, art.9, comma 10
Principio generale che in linea di principio limita la cumulabilità delle sanzioni ma prevede l'eccezione per discipline speciali e di settore; per i tributi l'applicabilità è quindi mitigata dall'esistenza della disciplina speciale (D.Lgs. n.472/1997)
Cass. civ., sent. n.30034/2018
Pronuncia precedente che aveva sostenuto la natura afflittiva dell'indennità di mora, ostando alla cumulazione con sanzioni; richiamata nel processo come contrastante con la più recente impostazione
Cass. civ., sent. n.19340/2022
Pronuncia più recente e adottata dal giudice d'appello nel presente caso: qualifica l'indennità di mora ex art.3, c.4, TUA come risarcitoria (non sanzionatoria) e ne afferma la cumulabilità con la sanzione di cui all'art.13 D.Lgs. n.471/97; inoltre conferma l'applicabilità del D.Lgs. n.471/97 all'omesso/tardivo versamento di qualunque tributo
Massime di principio
- L'indennità di mora prevista dall'art.3, comma 4, TUA (accise) è oggi interpretata dalla giurisprudenza prevalente come misura di natura risarcitoria: quindi non è in linea di principio una sanzione e può concorrere con le sanzioni per omesso/tardivo versamento.
- Per le sanzioni tributarie vale la disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n.472/1997 (microsistema): il principio generale di non cumulabilità della legge n.689/81 non impedisce l'applicazione congiunta di misure previste nel settore tributario quando la disciplina speciale lo consente o non lo esclude espressamente.
- L'art.13 D.Lgs. n.471/97 (sanzione 30%) ha portata generale in materia di riscossione e può essere applicata anche alle accise; la cumulazione non implica automaticamente violazione dei prinicipi di proporzionalità o uguaglianza secondo la Corte di Cassazione.
- In cause simili è fondamentale verificare la giurisprudenza applicabile alla data del giudizio: orientamenti più recenti (es. Cass. n.19340/2022) possono ribaltare decisioni precedenti e incidere sull'esito del contenzioso.
- Se si contestano atti di irrogazione, possono essere vie alternative di difesa più efficaci, ad esempio: contestare l'inesistenza dell'obbligo tributario, errori di calcolo, vizi di notifica, o la non configurabilità dell'indennità nel caso concreto; la sola doglianza di cumulazione potrà risultare debole alla luce del mutato indirizzo giurisprudenziale.
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