Cassazione Civile, Ordinanza n. 15841/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società commerciale e delle socie, relativo al 2015. L'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sulla base della presunzione di cessione di cui al DPR n. 441 del 1997, art. 4, dopo avere rilevato una forte differenza tra le rimanenze iniziali dichiarate per il 2016 e quelle risultanti dall'inventario di magazzino esibito in verifica. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4 DPR 441/1997, 86 TUIR, 39 DPR 600/1973, 53 e 21 DPR 633/1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la presunzione di cessione era stata correttamente applicata e che spettava alla contribuente fornire la prova contraria, non offerta. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse respinto l'appello con argomenti inconferenti e con riferimenti fattuali errati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, reputando la motivazione della sentenza impugnata sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale, ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, in tema di IVA e imposte sui redditi, la presunzione di cessione ex DPR 441/1997 art. 4 opera quando emerga una differenza quantitativa tra rimanenze registrate e risultanze delle scritture o della documentazione obbligatoria, e che la prova contraria è ammessa solo nelle forme tassativamente previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto. La CTR, invece, aveva erroneamente escluso l'operatività della presunzione valorizzando circostanze non decisive e richiamando dati relativi ad annualità diverse da quella oggetto di controllo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
invocato come vizio di legittimità per denunciare l'erronea applicazione della disciplina sostanziale sulla presunzione di cessione e sull'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92
invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il motivo è stato respinto perché la motivazione è stata ritenuta percepibile e logicamente controllabile.
presunzione di cessione dei beni
la differenza quantitativa tra rimanenze registrate e risultanze documentali integra una presunzione legale relativa di cessione per il periodo d'imposta oggetto di controllo, superabile solo con la prova contraria tipizzata dal decreto.
beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni
definisce il presupposto della presunzione di cessione e indica il regime della prova contraria.
modalità della prova contraria
individua in modo tassativo le prove ammissibili per vincere la presunzione di cessione o di acquisto.
richiamato come parte del sistema normativo sulle presunzioni di cessione e acquisto dei beni.
art. 5, comma 2, DPR n. 441/1997
richiamato per affermare che il regolamento ha sostituito la disciplina già contenuta nell'art. 53 del DPR n. 633/1972.
art. 14, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973
le scritture ausiliarie di magazzino costituiscono il termine di confronto per rilevare le differenze quantitative che fanno operare la presunzione.
richiamato in chiave sistematica come precedente disciplina della presunzione di cessione, assimilata a quella del DPR 441/1997.
richiamato tra le norme denunciate come violate dall'Agenzia nel primo motivo.
richiamato tra le norme denunciate come violate dall'Agenzia nel primo motivo.
richiamato tra le norme denunciate come violate dall'Agenzia nel primo motivo.
richiamato per l'affermazione dell'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente una volta operante la presunzione.
richiamato come parametro generale sulle presunzioni semplici, ma la Corte ha ricondotto la fattispecie alla disciplina della presunzione legale relativa di cui al DPR 441/1997.
norma sulla motivazione delle sentenze del giudice tributario, invocata ma non ritenuta violata.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta sufficiente perché idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
Massime di principio
- La presunzione di cessione dei beni prevista dal DPR n. 441 del 1997 opera quando, all'esito della verifica, emerga una differenza quantitativa tra le rimanenze registrate o la documentazione obbligatoria e le risultanze delle scritture di magazzino; in tale ipotesi la presunzione è legale relativa e sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria nei limiti e con i mezzi tipizzati dalla legge.
- Ai fini della presunzione di cessione ex DPR n. 441 del 1997, rileva il periodo d'imposta oggetto del controllo e non possono essere valorizzate, per escluderne l'operatività, vicende tributarie di annualità anteriori o elementi estranei al raffronto inventariale che ha evidenziato la differenza.
- La prova contraria alla presunzione di cessione o di acquisto dei beni non è liberamente esperibile con qualunque mezzo, ma deve essere offerta secondo le modalità tassative previste dagli artt. 1 e 2 del DPR n. 441 del 1997.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; se il percorso argomentativo è percepibile e controllabile, la sentenza supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
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