Cassazione Civile, Sentenza n. 37550/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'avv. Gianluca Bruno era stato sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per dieci mesi dal Consiglio dell'Ordine di Torino e confermato dal Consiglio Nazionale Forense per aver omesso di adempiere al mandato conferitogli dal cliente Andrea Tescari (accertamento responsabilità del cedente o casa costruttrice per vizio dell'autovettura) e per avere indotto il cliente in errore circa l'esistenza di una transazione con la Fiat, consegnando una scrittura privata apocrifa e anticipando somme con assegni risultati poi scoperti. In Cassazione il ricorrente propose cinque motivi: incompetenza/invalidità della composizione del collegio per presunta ineleggibilità di membri; prescrizione degli illeciti disciplinari; violazione del diritto di difesa per omessa audizione nonostante richiesta; nullità per tardivo deposito della sentenza; violazione del principio di legalità/tassatività delle fattispecie disciplinari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il successivo accertamento di ineleggibilità non invalida la validità originaria di una pronuncia già pubblicata; le censure sulla prescrizione sono infondate perché si applica il regime previgente alla legge 247/2012 (termine di cinque anni con possibilità di aumento fino alla metá per interruzioni) e i fatti non risultano prescritti; il diritto di difesa è stato rispettato poiché il ricorrente era presente e ha potuto discutere e rendere conclusioni; il tardivo deposito della sentenza non comporta nullità procedurale nel sistema disciplinare; e il principio di legalità penalistico non è applicabile in senso stretto al codice deontologico: esiste una "norma di chiusura" (art.9 CDF) che consente di sanzionare comportamenti idonei a ledere il rapporto di fiducia anche se non dettagliatamente tipizzati. È stata inoltre richiamata la condanna penale dell'avvocato per il reato di truffa/appropriazione (art. 640 c.p. con art. 81 cpv), elemento corroborante per la responsabilità disciplinare. La Corte ha dichiarato inoltre gli effetti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
R.D. n. 37 del 1934, artt. 63 e 64
Richiamato nella censura sull'assenza del requisito del presidente firmatario; la Corte ha affermato che il successivo accertamento di ineleggibilità non incide sulla validità di una pronuncia già pubblicata, quindi la presunta mancanza di requisito non determina la nullità del provvedimento pubblicato
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (artt. 3, 34, 36, 37, 51, 56, art.3 c.3)
Regola l'ordinamento forense e il procedimento disciplinare; la Corte ha applicato i principi interpretativi relativi alla competenza e ai termini di prescrizione, ribadendo che il regime di prescrizione più favorevole introdotto dall'art.56 non si applica retroattivamente agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore
Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2 (Codice Deontologico Forense), artt. 21, 22, 26 (e art.9 del Codice)
Art.21-22 attengono al diritto di difesa e alle fasi istruttorie; la Corte ha ritenuto che la presenza del difensore e la possibilità di intervenire in udienza soddisfano il diritto di essere ascoltati. L'art.9 (norma di chiusura) consente di perseguire comportamenti non puntualmente tipizzati se contrari ai doveri fondamentali dell'avvocato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Prevede l'obbligo, per i ricorsi proposti successivamente al 30 gennaio 2013, del versamento dell'ulteriore contributo unificato; la Corte ha disposto l'applicazione di tale onere in favore dell'amministrazione
Codice Penale, artt. 81 cpv e 640
La condanna penale per il reato correlato è stata considerata elemento significativo e coerente con la valutazione disciplinare della gravità della condotta (frode, emissione di assegni scoperti, falso)
Cass. S.U. 30 marzo 2021 n. 8777 (giurisprudenza richiamata)
In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda
Principio di conservazione degli atti: la pubblicazione rende efficace la pronuncia anche se successivamente emergono vizi di composizione del collegio
Cass. S.U. 28 febbraio 2020 n. 5596 e Cass. S.U. 16 luglio 2021 n. 20383 (giurisprudenza sul regime della prescrizione)
Precisano che il regime prescrizionale più favorevole introdotto dalla legge 247/2012 non si applica retroattivamente agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; per gli illeciti ante 2/2/2013 resta applicabile la disciplina più favorevole non se prevista dalla norma sopravvenuta
Massime di principio
- Una pronuncia disciplinare già pubblicata conserva efficacia anche se successivamente emerge l'ineleggibilità di membri dell'organo che l'ha adottata: la violazione di composizione non determina automaticamente la nullità della decisione pubblicata
- Per la prescrizione degli illeciti disciplinari conta la data di commissione del fatto: il regime prescrizionale applicabile è quello vigente al tempo del fatto, con limitate forme di applicazione retroattiva della normativa più favorevole
- Il diritto di difesa è soddisfatto quando l'interessato, assistito da difensore, partecipa al dibattimento e ha la possibilità di intervenire e formulare conclusioni; la mera richiesta formale di essere nuovamente audito non è automaticamente sufficiente a configurare violazione se è dato spazio alla difesa
- Il tardivo deposito o pubblicazione di una sentenza disciplinare non comporta di per sé la nullità del provvedimento, salvo che non emerga un vizio procedurale specifico previsto dalla normativa
- Il codice deontologico forense contiene norme "di chiusura" e un apparato sanzionatorio che non richiede la stessa tassatività del diritto penale: comportamenti che ledono gravemente il rapporto di fiducia con il cliente possono essere sanzionati anche se non strettamente tipizzati
- Condotte dell'avvocato che configurino reati o comportamenti fraudolenti (assegni scoperti, scritture apocrife, inganno del cliente) sono idonee a integrare illeciti disciplinari e giustificano l'irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 37364/2021 del 30/11/2021
- Sentenza civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 37365/2021 del 30/11/2021
- Sentenza civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 37366/2021 del 30/11/2021
- Sentenza civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 37367/2021 del 30/11/2021
- Sentenza civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 37368/2021 del 30/11/2021
- Sentenza civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 37369/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →