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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37368/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato gli avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2007 basati su movimentazioni bancarie emerse da indagini sulla società Ecoedil s.r.l. Le censure erano: 1) irregolarità nella notifica degli avvisi (relata incompleta); 2) omesso esame di fatti e prova di giustificazione delle movimentazioni bancarie (vendite di bestiame e terreni in Paraguay, reinvestimenti, restituzione finanziamento soci, sentenza penale di assoluzione); 3) illegittimità degli accertamenti per applicazione dell'art. 32 DPR 600/1973 nella parte resa incostituzionale dalla Corte Costituzionale n.228/2014 (imputazione di "prelevamenti" anche a lavoratori dipendenti/assimilati); 4) nullità per mancati poteri del firmatario degli avvisi in seguito alla sentenza Cost. n.37/2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla notificazione (1) e alla motivazione/valutazione di merito (2), e ha dichiarato inammissibile il motivo sul potere del firmatario (4). Ha però accolto il terzo motivo nei limiti indicati: ha ritenuto applicabile la pronuncia della Corte Costituzionale n.228/2014 (ius superveniens) che consente di escludere la presunzione relativa fondata sui "prelevamenti" per i soggetti non imprenditori (mentre i "versamenti" conservano efficacia presuntiva per tutti i contribuenti). Per tale ragione la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la materia escludendo dal computo fiscale i prelevamenti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, legge 20 novembre 1982, n. 890

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, ...

    La Corte ha ritenuto che, per le notifiche effettuate direttamente dall'Ufficio tramite posta ai sensi di questa norma, si applichino le regole del servizio postale ordinario; non è richiesta relata come per la notifica dell'ufficiale giudiziario e opera la presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.) salvo prova di impossibilità di prendere cognizione.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha applicato la sanatoria prevista dall'art.156, terzo comma, c.p.c.: l'invalidità della notifica non invalida automaticamente l'atto tributario quando risulti la piena conoscenza del contribuente entro il termine di decadenza (es. impugnazione tempestiva).

  • art. 1335 c.c.

    Richiamata implicitamente per la presunzione che l'atto pervenuto all'indirizzo sia stato conosciuto dal destinatario, superabile solo con prova di impossibilità senza colpa.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    La Corte ha chiarito che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.228/2014, la presunzione fondata sui movimenti bancari (prelevamenti e versamenti) non opera più integralmente nei confronti dei lavoratori autonomi o dei soggetti assimilati: i "prelevamenti" produttivi di presunzione si riferiscono ai soli imprenditori, mentre i "versamenti" conservano efficacia presuntiva per tutti i contribuenti.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014

    Dichiarata rilevante dalla Corte di Cassazione come ius superveniens: ha ritenuto incostituzionale, per violazione degli artt.3 e 53 Cost., l'estensione della presunzione dei prelevamenti ai lavoratori autonomi; gli effetti della pronuncia retroagiscono sui rapporti non consolidati.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Sulla sottoscrizione degli avvisi la Corte ha ricordato che la validità degli avvisi richiede la firma del capo dell'ufficio o di funzionario delegato di carriera (area terza); la declaratoria di illegittimità di norme sulla nomina di alcuni funzionari non incide automaticamente sulla validità degli atti firmati da dirigenti di ruolo.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015

    La sentenza è stata evocata dai ricorrenti per contestare la legittimità del firmatario degli avvisi; la Corte di Cassazione ha ritenuto la relativa censura inammissibile e comunque non determinante perché gli atti risultavano sottoscritti da un dirigente di ruolo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per delimitare le censure di motivazione ammissibili in cassazione (solo omesso esame di fatto decisivo), con applicazione delle regole vigenti per le sentenze depositate dopo il 11.9.2012.

  • art. 116 c.p.c. e art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamati nel contesto del rapporto tra giudicato penale e giudizio tributario: la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica di giudicato nel processo tributario e deve essere valutata come elemento di prova dal giudice tributario.

Massime di principio

  • Notifiche dirette effettuate dall'Ufficio a mezzo posta (legge 890/1982, art.14) si considerano regolari secondo le regole del servizio postale e sono coperte dalla presunzione di conoscenza; inesattezze formali nella relata possono essere sanate se il contribuente ha comunque tempestivamente impugnato l'atto.
  • L'art.156 c.p.c. può sanare vizi formali della notificazione degli atti amministrativi tributari quando risulti la piena conoscenza del contribuente entro il termine di decadenza (es. impugnazione tempestiva).
  • Dopo la sentenza Cost. n.228/2014, la presunzione fondata sui prelevamenti bancari si applica solo agli imprenditori; per lavoratori dipendenti o assimilati (e, in parte, per lavoratori autonomi ex caso concreto) i prelevamenti non possono essere automaticamente imputati a reddito d'impresa. I versamenti, invece, mantengono efficacia presuntiva nei confronti di tutti i contribuenti.
  • La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica nel processo tributario: il giudice tributario può e deve valutare autonomamente la rilevanza della decisione penale rispetto alle prove del giudizio tributario.
  • Se nel corso del processo sopravviene una pronuncia costituzionale che modifica la disciplina (ius superveniens), i giudici devono disapplicare la norma illegittima e, se necessario, disporre il rinvio al giudice di merito per accertamenti di fatto non compiuti alla luce della nuova disciplina.
  • Le eccezioni relative alla legittimazione del firmatario degli atti devono essere tempestivamente rilevate nel processo; introdurle per la prima volta in cassazione è, di norma, inammissibile.

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