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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37364/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'omessa dichiarazione e mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità relativa alle esposizioni pubblicitarie effettuate nello Stadio Olimpico durante le partite. La questione giuridica principale riguardava l'individuazione del soggetto passivo ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 507/1993: se il proprietario/gestore dello stadio rimane soggetto passivo dell'imposta anche quando la gestione dell'attività pubblicitaria è affidata contrattualmente a una società terza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassato la sentenza della CTR del Lazio ritenuta erroneamente conforme al principio, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario (quello proposto da S.S. Lazio). In sostanza la Corte ha confermato che il proprietario del mezzo pubblicitario (o chi 'dispone' dello stesso) resta soggetto passivo dell'imposta anche se la gestione è affidata a un intermediario; le parti possono essere responsabili in via solidale. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono a carico della S.S. Lazio S.p.A., liquidate in C 5000,00 oltre spese forfetarie, accessori di legge e C 200,00 per esborsi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 507/1993, art. 6

    "1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità."

    La Corte ha interpretato il termine ampio "dispone" come comprensivo anche della disponibilità mediata (non materiale), riconoscendo che la disponibilità può derivare sia da diritti reali sia da diritti personali di godimento; pertanto il proprietario/colui che dispone del mezzo resta soggetto passivo anche se affida la gestione a terzi. Inoltre è ribadita la solidarietà dell'obbligo del produttore/venditore/fornitore dei servizi pubblicizzati.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)

    Cass. 13 marzo 2015, n. 5039; Cass. 18 novembre 2009, n. 24307; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23007; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1916; Cass., sez. trib., 10 aprile 2004, n. 6446

    La giurisprudenza citata ha consolidato il principio che la soggettività passiva ai fini dell'imposta sulla pubblicità sussiste anche quando la gestione dell'attività pubblicitaria è affidata contrattualmente a una società terza; le parti coinvolte possono essere responsabili in via solidale.

Massime di principio

  • Il soggetto che "dispone" del mezzo pubblicitario è il soggetto passivo principale dell'imposta, anche se la gestione è affidata a terzi mediante contratto.
  • La nozione di "disponibilità" è ampia: include diritti reali e diritti personali di godimento e può essere mediata (es. disponibilità derivante da un contratto).
  • Il produttore, venditore o prestatore dei servizi pubblicizzati è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta; quindi nei rapporti tra proprietario e intermediario possono sussistere obblighi concorrenti.
  • Nei casi analoghi è utile verificare la titolarità dei diritti di disponibilità del mezzo (contratto, clausole di gestione, attribuzioni di potere), ma la semplice esternalizzazione della gestione non elimina la soggettività passiva del proprietario.
  • Se una giurisdizione di merito applica il principio in senso difforme, la Corte di Cassazione è propensa a ribadire la pressoché consolidata interpretazione estensiva di "dispone" e a cassare la decisione.
  • Sulle spese processuali: quando gli esiti sono alterni, il giudice può compensare le spese del merito; tuttavia la parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.

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