Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di regolamento di confine tra fondi limitrofi. Un soggetto ha agito chiedendo la delimitazione del confine tra il proprio fondo e quello del convenuto. Il convenuto si è difeso sostenendo che l’attore non fosse proprietario del bene conteso, ha dedotto che il terreno appartenesse a un terzo ed ha proposto riconvenzionale di usucapione della porzione controversa. Nel corso del giudizio è intervenuto il terzo asseritamente proprietario, facendo proprie le domande principali. Il tribunale ha ammesso l’intervento, ha accolto le domande del terzo, ha dichiarato il difetto di titolarità in capo all’attore originario, ha respinto la riconvenzionale di usucapione e ha compensato le spese tra attore originario e convenuto, ponendo le altre spese a carico del convenuto. La corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo legittimo l’intervento del terzo e giustificata la regolazione delle spese. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione e sulla pronuncia oltre i limiti della domanda, contestando la compensazione delle spese di primo grado nonostante il rigetto della domanda avversaria; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo di non essere soccombente poiché la domanda principale sarebbe stata dichiarata inammissibile o comunque l’attore avrebbe perso per difetto di legittimazione; con il terzo ha lamentato violazione dell’art. 92 c.p.c., assumendo che la compensazione fosse stata disposta senza presupposti, in assenza di una vera soccombenza reciproca e senza che la delimitazione del confine fosse effettivamente controversa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha chiarito che la riconvenzionale di usucapione non era stata rinunciata ma respinta nel merito per difetto di prova, integrando soccombenza reciproca e quindi consentendo la compensazione delle spese di primo grado; ha inoltre ritenuto legittima la condanna alle spese di appello, poiché l’impugnazione era stata integralmente disattesa nei confronti dell’attore e del terzo intervenuto. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, nel regolamento di confini, ai fini delle spese processuali è soccombente la parte la cui prospettazione sia stata disattesa, mentre il diritto di ottenere la delimitazione del confine a spese comuni riguarda solo le spese materiali di apposizione dei termini. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l’intervento del terzo, corretto il rigetto della riconvenzionale di usucapione e legittima la compensazione delle spese di primo grado per soccombenza reciproca. Ha inoltre confermato la condanna del ricorrente alle spese di appello, perché le sue ragioni erano state totalmente disattese. In conseguenza della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione nella decisione impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla motivazione della decisione; la Corte non vi ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha respinto la doglianza.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nel regolamento di confini, ai fini delle spese processuali soccombe la parte la cui prospettazione o resistenza è disattesa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese di primo grado è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 268 c.p.c.

    La Corte afferma che il divieto di nuove domande non preclude al volontario interveniente principale/litisconsortile di proporre la propria domanda fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando che subisce le preclusioni istruttorie già maturate.

  • art. 951 c.c.

    Il diritto di chiedere la delimitazione del confine a spese comuni riguarda solo le spese materiali di apposizione dei termini e non le spese del giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso conforme alla proposta anticipata consente l’applicazione delle sanzioni processuali previste dal comma 3, ultimo periodo, e dal comma 4.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato definito in senso conforme alla proposta e ritenuto manifestamente infondato, la Corte applica la condanna a una somma equitativa e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di confini, ai fini della liquidazione delle spese processuali, va considerata soccombente la parte la cui domanda o difesa sia stata respinta, anche se la controversia riguarda l’esatta delimitazione del confine.
  • La compensazione delle spese di primo grado è legittima quando vi sia soccombenza reciproca, e ciò accade anche se la riconvenzionale di usucapione venga rigettata nel merito per difetto di prova.
  • Il diritto di ciascun confinante a chiedere la delimitazione del confine a spese comuni ex art. 951 c.c. si riferisce soltanto ai costi materiali di apposizione dei termini e non alle spese processuali.
  • L’intervento volontario principale o litisconsortile può introdurre domande autonome fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; il limite dell’art. 268 c.p.c. opera sul piano istruttorio, non impedisce l’attività assertiva dell’interveniente.
  • Quando il ricorso per cassazione è definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. ed è manifestamente infondato, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.