Cassazione Civile, Ordinanza n. 29815/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni sanitarie rese da altra società poi cedente del credito. L'azienda sanitaria oppose il decreto deducendo, da un lato, la mancanza dei presupposti per l'emissione del monitorio e, dall'altro, la non debenza dell'intero importo per il superamento dei tetti di spesa sanitaria per l'anno 2006. In appello l'azienda sanitaria aggiunse anche la contestazione circa l'assenza di un contratto scritto tra la cessionaria e la società originaria, relativo alle prestazioni oggetto di causa. La Corte d'appello accolse il gravame ritenendo nullo il negozio contrattuale per difetto della forma scritta ad substantiam richiesta dalla disciplina sull'accreditamento sanitario e ritenendo inapplicabile il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. perché il fatto costitutivo del diritto era un atto soggetto a forma scritta necessaria. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria dedusse violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'inesistenza di un valido vincolo contrattuale non fosse stata contestata nel primo grado e dovesse quindi ritenersi acquisita al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto per mancanza della forma scritta prescritta ad substantiam e aveva escluso l'operatività del principio di non contestazione, poiché tale principio non vale quando il fatto costitutivo del diritto consiste in un atto per cui la legge richiede la forma scritta a pena di nullità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione consente di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma non opera quando il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio è un atto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
La disciplina sull'accreditamento sanitario richiede la forma scritta ad substantiam del relativo negozio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non può supplire alla mancanza di un documento richiesto dalla legge a pena di nullità: se il diritto fatto valere nasce da un atto soggetto a forma scritta ad substantiam, la sua esistenza deve risultare da prova documentale.
- Quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, l'onere formale incide sull'esistenza stessa del diritto e non solo sulla sua dimostrazione in giudizio; pertanto non sono sufficienti né la non contestazione della controparte né prove diverse dal documento.
- Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del contratto per difetto della forma prescritta quando tale forma è posta a tutela della validità dell'atto e della stessa configurabilità del rapporto dedotto in giudizio.
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