Sentenza n. 1207/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - degli atti e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione resistente in relazione alla procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di un accordo quadro per "l'esecuzione di lavori di posa in opera e fornitura di barriere di sicurezza metalliche - aree gestione rete - 2024, suddiviso in 8 lotti", con riguardo al Lotto 5, riguardante "Area Gestione Rete Abruzzo Molise e Puglia, codice CIG B4CB62065C", nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l'aggiudicazione del Lotto 5 al RTI EUROSTRADE S.R.L. (mandataria) - PALISTRADE 2000 S.R.L. - CONSORZIO STABILE A.R.E.M e, in particolare: - del provvedimento prot. n. 780536 del 10.9.2025, con il quale ANAS ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 in favore del RTI Eurostrade; - del verbale del 3.9.2025, recante la proposta di aggiudicazione del Lotto 5 in favore del RTI Eurostrade; - del verbale dell'8.5.2025, recante l'assegnazione dei punteggi tecnici agli operatori economici partecipanti al Lotto 5; - di tutti i verbali (anche istruttori) e, in particolare, dei verbali di gara del 10.4.2025; del 11.4.2025; del 16.4.2025, del 17.4.2025 e dell'8.5.2025, relativi all'apertura della busta tecnica ed economica, nonché alle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche; - dei giudizi della Commissione giudicatrice e delle schede di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi, dalle quali risulta che la Commissione, con riferimento al criterio B.4, al sub - criterio B.3.3. ed al sub-criterio B.1.1. dell'offerta tecnica, ha dato corso ad una errata attribuzione dei punteggi in violazione della legge di gara e ella normativa primaria, ed ha illogicamente valutato e quotato l'offerta tecnica del RTI aggiudicatario; - delle operazioni di verifica e delle risultanze delle verifiche condotte dalla S.A. al fine di accertare il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, nonché la serietà e sostenibilità dell'offerta prima graduata e, quindi, al fine di pervenire all'aggiudicazione (definitiva); - di ogni altro atto, operazione o valutazione, anche non conosciuti, adottati o posti in essere dall'Amministrazione con riferimento alla procedura di gara de quo; - per quanto di ragione ed in via subordinata, delle previsioni del Disciplinare di gara e di ogni altro eventuale e non conosciuto chiarimento o indicazione resi dalla S.A. in merito alla valutazione e quotazione delle offerte per il criterio B.4. e per il sub-criterio B.1.1., ove da intendersi in senso difforme da quello desumibile dalla legge ed a seguire prospettato; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguente a quelli impugnati; per la condanna: - della S.A. al subentro dell'odierno ricorrente nel contratto sottoscritto con il controinteressato, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 5 di una procedura aperta ANAS per un accordo quadro relativo alla posa e fornitura di barriere di sicurezza metalliche, disposta in favore di un RTI concorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 74,4 punti, a 0,459 punti dall'RTI aggiudicatario, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara deducendo, con il primo motivo, l'illegittima attribuzione di 2 punti all'RTI aggiudicatario per il criterio B.4, relativo all'adozione di politiche per la parità di genere. Secondo la ricorrente, le certificazioni prodotte dalla mandataria e dalla mandante erano state rilasciate da Audiso, organismo non accreditato da Accredia e non iscritto nell'elenco degli organismi abilitati per lo schema UNI/PdR 125:2022. Sono stati inoltre dedotti ulteriori vizi concernenti l'attribuzione dei punteggi per il criterio B.4, per il sub-criterio B.3.3 e per il sub-criterio B.1.1, nonché violazioni degli artt. 100, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti, della lex specialis e dei principi di par condicio, certezza e affidabilità dell'offerta, oltre a difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e illogicità manifesta. In via consequenziale è stato chiesto il subentro nel contratto, previa dichiarazione di inefficacia, oppure il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima l'attribuzione dei 2 punti per il criterio B.4. La lex specialis richiedeva il possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 da parte di tutti i componenti del raggruppamento. In base all'art. 2, commi 1 e 2, del d.m. 29 aprile 2022, adottato in attuazione dell'art. 46-bis del d.lgs. 198/2006, la certificazione può essere rilasciata soltanto da organismi di valutazione accreditati per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022 secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008 e la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Poiché Audiso non risultava accreditato da Accredia, né da organismi di altri Stati membri, per lo specifico schema, le certificazioni prodotte dalla mandataria e dalla mandante non potevano fondare l'attribuzione del punteggio. Non è stata ritenuta sufficiente né l'assenza, nella lex specialis, di un espresso riferimento ad Accredia, poiché il requisito discendeva direttamente dalla normativa richiamata dal bando, né l'asserito accreditamento generale dell'organismo per altri standard internazionali. Il TAR ha inoltre rilevato che ANAS non aveva fornito prova dell'accreditamento estero di Audiso né dell'adesione dell'organismo straniero agli accordi di mutuo riconoscimento. È stata riconosciuta, in astratto, la possibilità di considerare certificazioni rilasciate da organismi analoghi ad Accredia stabiliti in altri Stati membri, ma solo in presenza di un accreditamento specifico per la certificazione di parità di genere. La sottrazione dei 2 punti determinava il superamento della ricorrente, poiché l'RTI aggiudicatario aveva prevalso con soli 0,459 punti. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente e con assorbimento degli ulteriori motivi per ragione più liquida. Sul piano conformativo, ANAS deve procedere, previa verifica dei requisiti di legge, al subentro della ricorrente nell'aggiudicazione. Le spese sono state poste a carico di ANAS per euro 2.500, oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con il controinteressato.
Norme richiamate
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere deve essere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna
Il possesso della certificazione della parità di genere costituisce il presupposto per l'attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis; la stazione appaltante deve verificarne l'attendibilità.
La norma primaria demanda a decreti attuativi la fissazione dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere e rende vincolanti, tramite il relativo richiamo nella lex specialis, i requisiti stabiliti dal decreto attuativo.
art. 2, comma 1, d.m. 29 aprile 2022
al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese, in conformità alla Uni/Pdr 125:2022, provvedono gli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008
La certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato per lo specifico ambito della UNI/PdR 125:2022; non è sufficiente un accreditamento generico.
art. 2, comma 2, d.m. 29 aprile 2022
il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022
L'accreditamento richiesto ai fini della certificazione e del punteggio di gara deve essere specifico per lo schema UNI/PdR 125:2022.
La circostanza non contestata relativa all'assenza di accreditamento specifico dell'organismo certificatore è stata valorizzata dal giudice come fatto incontroverso.
Richiamati dalla ricorrente per chiedere, in via consequenziale, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro; la decisione ha disposto l'effetto conformativo del subentro previa verifica dei requisiti, senza sviluppare una specifica pronuncia sull'inefficacia contrattuale.
Massime di principio
- Ai fini dell'attribuzione in una gara pubblica del punteggio previsto per l'adozione di politiche di parità di genere, la certificazione UNI/PdR 125:2022 deve essere rilasciata da un organismo di valutazione accreditato per lo specifico schema, secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008 e la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1; un accreditamento generico per altri standard non è sufficiente.
- Quando la lex specialis richiama l'art. 46-bis del d.lgs. 198/2006 e la certificazione UNI/PdR 125:2022, i requisiti stabiliti dal d.m. 29 aprile 2022 integrano la disciplina di gara anche se il bando non menziona espressamente Accredia o l'elenco degli organismi accreditati.
- In astratto, possono essere riconosciute certificazioni rilasciate da organismi analoghi ad Accredia stabiliti in altri Stati membri, ma occorre dimostrare sia l'accreditamento dell'organismo sia la sua specifica abilitazione al rilascio della certificazione UNI/PdR 125:2022; la mera allegazione di un accreditamento internazionale generico non è sufficiente.
- Se la lex specialis prevede l'attribuzione del punteggio per la certificazione di parità di genere a un raggruppamento o consorzio, la certificazione deve essere posseduta da tutti i componenti indicati dalla disciplina di gara.
- Quando l'eliminazione di un punteggio illegittimamente attribuito determina il superamento del concorrente secondo classificato e consente a quest'ultimo di conseguire il bene della vita, il giudice può annullare gli atti nei limiti dell'interesse e conformare l'azione amministrativa al subentro, previa verifica dei requisiti di legge, assorbendo gli ulteriori motivi secondo il criterio della ragione più liquida.
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