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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09164/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il decreto che ha rigettato la sua istanza di revoca della confisca di prevenzione riguardante beni ritenuti riconducibili al marito Franco Costanzo. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per non avere ritenuto nuove e decisive le prove addotte a sostegno della richiesta di revoca e per non aver delimitato correttamente nel tempo la pericolosità sociale del proposto; (2) violazione di norme in materia di confisca e CEDU e vizio di motivazione per avere ritenuto sussistente la sproporzione tra redditi/capacità economiche della ricorrente e i beni confiscati; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicabilità retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 alle confische ormai definitive.

La decisione

Il ricorso è stato complessivamente respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto che: (a) il sindacato di legittimità è limitato alle violazioni di legge e all'inesistenza o alla mera apparenza della motivazione; le censure che contestano la valutazione probatoria dei giudici di merito sono, in larga parte, inammissibili o infondate; (b) le prove indicate dalla Agosta non erano 'nuove' o 'decisive' ai sensi delle regole sulla revoca/ revocazione della confisca, essendo o già conosciute e valutate nel procedimento di prevenzione, o deducibili con ordinaria diligenza difensiva; (c) i rilievi della Corte territoriale sulla sproporzione tra patrimoni e redditi (anche con riguardo alla perizia e alla documentazione sull'immobile di Palagonia) sono motivati e non manifestamente illogici; (d) il terzo motivo è inammissibile perché la ricorrente non ha titolo per mettere in discussione la pericolosità già giudicata del proposto e perché la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, nella sua funzione interpretativa di rigetto, non è idonea a rimettere in discussione provvedimenti di confisca definitivamente acquisiti.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4 e art. 7)

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alle violazioni di legge e sancisce i presupposti per la revoca della confisca; l'art. 7 non può essere usato per riaprire surrettiziamente questioni già decise se le prove non sono nuove e decisive.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, comma 1, lett. b), art. 3-ter, comma 2; art. 10, comma 3)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 3-ter, comma 2; art. 10, comma 3

    Definisce le categorie di pericolosità sociale e conferma l'uso delle norme precedenti; la qualificazione del soggetto come appartenente alla categoria di cui alla lett. b) è coperta dal giudicato quando è irrevocabile.

  • codice di procedura penale (art. 125, art. 546 lett. e), art. 631, art. 606)

    art. 125; art. 546 lett. e); art. 631; art. 606

    Art. 125 cod. proc. pen. concernente la motivazione: la cassazione può censurare l'assenza o la mera apparente della motivazione; le deduzioni che mirano a contestare la tenuta logica della motivazione di merito sono in gran parte escluse dal sindacato di legittimità; art. 606 disciplina i motivi di impugnazione.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)

    Stabilisce i presupposti per la revocazione della confisca: rilevano le prove nuove sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definizione del procedimento; non sono ammissibili prove che potevano essere dedotte nel giudizio originario senza forza maggiore.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019

    Ha fornito una lettura 'tassativizzante' dell'art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011 (richiesto accertamento diagnostico-constatativo e significatività temporale delle condotte delittuose); la sentenza è interpretativa di rigetto e non ha efficacia demolitoria rispetto ai provvedimenti definitivi di confisca.

  • giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. e altre)

    es. Sez. U. n. 30355/2025; Sez. U. n. 3513/2021 dep. 2022; Sez. U. n. 2648/2025 dep. 2026

    La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la revoca/revocazione non serve a colmare carenze difensive o ritrattare il merito quando le prove erano deducibili nel giudizio originario; ha inoltre chiarito l'incidenza limitata delle sentenze interpretative della Corte costituzionale sul giudicato.

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione la revoca o revocazione richiede prove effettivamente nuove e decisive, ossia sopravvenute dopo la definizione del procedimento o preesistenti ma incolpevolmente scoperte; prove che potevano essere dedotte con ordinaria diligenza non bastano.
  • La cassazione nel procedimento di prevenzione è ammessa principalmente per violazioni di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; non è il canale per un nuovo esame dei fatti quando la motivazione di merito è congrua.
  • I terzi formalmente intestatari di beni (presunti fittizi intestatari) possono limitarsi a dimostrare l'effettiva titolarità dei beni e non possono impugnare i presupposti di pericolosità che spettano al proposto.
  • Le decisioni interpretative della Corte costituzionale che svolgono funzione di adeguamento/rigetto non hanno, di regola, efficacia demolitoria sul giudicato acquisito con provvedimenti di confisca definitivamente divenuti irrevocabili.
  • Il giudice delle misure di prevenzione può utilizzare e rivalutare elementi probatori tratti da procedimenti penali anche assolutori o prescritti, purché motivi la rilevanza di tali elementi come indicatori attuali di pericolosità.
  • Chi contesta una confisca deve introdurre tempestivamente in sede di prevenzione ogni elemento di difesa possibile; l'omessa deduzione di elementi processuali non giustifica, di per sé, richieste di revoca basate sugli stessi elementi.

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