Cassazione Penale, Sentenza n. 44724/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/07/2024 del Tribunale di Roma (riesame) che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 20/06/2024, disponendo la custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere (capo 37) e di riciclaggio (capo 38), entrambi aggravati dall'agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduce: carenza e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sottolineando l'assenza di intercettazioni dirette, l'uso di conversazioni tra terzi prive di riscontro e la mancata valorizzazione dell'interrogatorio di garanzia), inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (assenza di contatti oggettivi e di riscontri che colleghino l'indagato ai referenti mafiosi), e infine insussistenza delle esigenze cautelari e della loro attualità (detenzione pregressa, cessazione delle condotte, disparità di trattamento rispetto a coindagati, proponendo la misura domiciliare).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato e reiterativo delle stesse questioni già valutate dal riesame. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata, esaustiva e non affetta da manifesta illogicità: il Tribunale aveva infatti esaminato i profili relativi ai gravi indizi, all'aggravante dell'agevolazione mafiosa e all'attualità delle esigenze cautelari, evidenziando la molteplicità di rapporti con ambienti criminali e l'incapacità di autocontrollo dell'indagato, che rendevano inadeguata la misura domiciliare. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; dalla pronuncia non deriva la remissione in libertà del detenuto.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (agevolazione mafiosa / associazione di tipo mafioso)
La Corte ha ritenuto che, nonostante l'assenza di intercettazioni dirette, gli elementi complessivi (rapporti con ambienti criminali, ruolo nel riciclaggio e riscontri ritenuti sufficienti) consentivano di ritenere configurata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per manifesta infondatezza/inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, poiché la pronuncia non comporta la remissione in libertà del detenuto
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il rimedio per Cassazione è ammissibile solo se denunciata la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; una diversa valutazione dei fatti o una rivalutazione degli elementi probatori costituiscono censure di merito inammissibili.
- La mancata intercettazione diretta non esclude automaticamente la possibilità di ritenere gravi indizi di colpevolezza quando la valutazione complessiva degli elementi (rapporti, riscontri indiretti, ruolo nelle condotte) sia ritenuta dal giudice di merito adeguatamente motivata.
- Per contestare efficacemente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessario dimostrare l'assenza di collegamenti oggettivi e riscontri che colleghino l'indagato all'organizzazione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti in sede di Cassazione.
- Sul tema dell'attualità delle esigenze cautelari, il ricorrente deve provare concretamente la cessazione del pericolo (es. cessazione dei rapporti criminosi, adeguatezza di misure alternative); l'anzianità delle condotte o la detenzione pregressa non basta di per sé a escludere il requisito dell'attualità.
- Denunciare l'omessa considerazione di "tutti" gli elementi senza indicare quali specifici atti o dichiarazioni sarebbero decisivi è aspecifico e inefficace: è necessario mostrare quali elementi concreti siano stati ignorati e in che modo la loro valorizzazione avrebbe fatto venir meno la decisione impugnata.
- Ricorsi ripetitivi o manifestamente infondati possono comportare oltre al rigetto anche condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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