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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14086/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La società aveva licenziato disciplinarmente la dipendente il 24 ottobre 2007, contestandole di avere svolto attività lavorativa presso l’esercizio commerciale gestito dal compagno durante un’assenza per malattia. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, sulla base anche della prova testimoniale e di una consulenza medico-legale; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 giugno 2018, riformò tale decisione, dichiarò legittimo il licenziamento e condannò la lavoratrice a restituire quanto ricevuto come indennità sostitutiva della reintegra, oltre interessi, respingendo inoltre la domanda riconvenzionale di ritorsività. La Corte d’appello ritenne reale la patologia depressiva, ma non provato che fosse stata causata da condotte aziendali vessatorie; giudicò invece l’attività lavorativa svolta per terzi, nel contesto accertato, una violazione grave di correttezza e buona fede, oggettivamente idonea a ritardare il rientro in azienda e configurante la scelta di un’alternativa lavorativa. La lavoratrice propose otto motivi: (1) e (2) giudicato interno sulla valutazione di non contrarietà a diligenza e buona fede della condotta durante la malattia; (3) ultrapetizione, perché la società non avrebbe allegato che l’attività avesse ritardato la guarigione, aggravato la patologia o fosse incompatibile con essa; (4) violazione del contraddittorio per decisione su una questione rilevata d’ufficio; (5) violazione delle norme sul licenziamento e sulla malattia, sostenendo che la patologia era reale e che la consulenza ne aveva ritenuto compatibile l’attività presso terzi; (6) violazione dell’onere della prova, che gravava sul datore quanto alla giusta causa e all’incompatibilità dell’attività; (7) motivazione apparente o incomprensibile per il dissenso dalle conclusioni del consulente; (8) violazione dell’art. 6 CEDU per la valutazione cartolare di una testimonianza, con subordinata questione di legittimità costituzionale. La società aveva proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non coglievano la ratio della sentenza d’appello: la decisione non si fondava sull’aver causato un aggravamento o ritardato la guarigione, bensì sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sul ritardo nel rientro in azienda derivante dalla condotta complessivamente accertata. Il quinto motivo è stato respinto perché la Corte d’appello non aveva ipotizzato la simulazione della malattia, ma aveva escluso il nesso tra la patologia e la condotta datoriale allegata. Il sesto è stato respinto: era stata provata, e non era contestata in Cassazione, l’effettività dell’attività lavorativa presso terzi; la valutazione della giusta causa era stata correttamente compiuta dal giudice di merito. Il settimo è infondato, poiché la sentenza aveva spiegato in modo articolato le ragioni del dissenso dalle conclusioni peritali, tra cui la distanza temporale dell’accertamento e la mancata considerazione dell’evoluzione intermedia della patologia. L’ottavo è stato ritenuto privo di decisività, perché la decisione non era fondata esclusivamente sulla testimonianza contestata, ma su un complesso di elementi probatori. La lavoratrice è stata condannata alle spese di legittimità: euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata violata la regola sul riparto degli oneri probatori (art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2119 c.c.), in quanto nel giudizio di merito è stata dimostrata l’effettività della prestazione lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia (circostanza che neppure è contestata in sede di legittimità), mentre ogni altra indagine verteva sull’apprezzamento della giusta causa, la cui valutazione è stata validamente e correttamente operata dalla Corte di appello.

    La regola sull’onere probatorio non è violata quando risulta provato il fatto materiale contestato e la residua valutazione della sua rilevanza ai fini della giusta causa è affidata al giudice di merito.

  • art. 2119 c.c.

    Non è stata violata la regola sul riparto degli oneri probatori (art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2119 c.c.), in quanto nel giudizio di merito è stata dimostrata l’effettività della prestazione lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia (circostanza che neppure è contestata in sede di legittimità), mentre ogni altra indagine verteva sull’apprezzamento della giusta causa, la cui valutazione è stata validamente e correttamente operata dalla Corte di appello.

    La valutazione della giusta causa può fondarsi sulle circostanze provate e sul loro apprezzamento complessivo da parte del giudice di merito; nel caso deciso, la condotta è stata valutata alla luce dei doveri di correttezza e buona fede, non come simulazione della malattia o aggravamento della patologia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nella specie, la sentenza ha ampiamente argomentato le ragioni del suo dissenso: il C.t.u. aveva svolto un apprezzamento a distanza di molti anni senza considerare tale peculiarità; non aveva considerato il periodo intermedio, quanto a sviluppi della malattia; aveva recepito acriticamente la descrizione del vissuto della lavoratrice, la cui versione era stata peraltro connotata – come poi appurato in giudizio – dalla descrizione anche di episodi che la Corte di appello ha definito “inventati”. Non si vede come, in tale iter argomentativo, possano ravvisarsi gli estremi della motivazione apparente o contraddittoria o perplessa.

    La motivazione non è apparente o perplessa quando espone in modo intelligibile e articolato le ragioni per cui il giudice non aderisce alle conclusioni del consulente tecnico.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nella specie, la sentenza ha ampiamente argomentato le ragioni del suo dissenso: il C.t.u. aveva svolto un apprezzamento a distanza di molti anni senza considerare tale peculiarità; non aveva considerato il periodo intermedio, quanto a sviluppi della malattia; aveva recepito acriticamente la descrizione del vissuto della lavoratrice, la cui versione era stata peraltro connotata – come poi appurato in giudizio – dalla descrizione anche di episodi che la Corte di appello ha definito “inventati”. Non si vede come, in tale iter argomentativo, possano ravvisarsi gli estremi della motivazione apparente o contraddittoria o perplessa.

    Il vizio di nullità processuale per difetto di motivazione ricorre se questa è totalmente mancante o meramente apparente, o del tutto inidonea a esplicitare le ragioni della decisione; non ricorre quando il dissenso dal consulente è motivato con un percorso argomentativo comprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Lo svolgimento di attività lavorativa durante un’assenza per malattia può essere valutato, ai fini della giusta causa, come violazione dei doveri di correttezza e buona fede quando, in base alle circostanze complessive accertate, si presenti come un’alternativa lavorativa scelta dal dipendente e sia oggettivamente idoneo a ritardare il rientro in azienda; tale valutazione è distinta dall’accertamento che l’attività abbia aggravato la patologia o ritardato la guarigione.
  • La ratio della decisione va individuata nel concreto fondamento della pronuncia impugnata: censure che contestano l’aggravamento della malattia o il ritardo della guarigione non colgono la decisione quando essa si fonda invece sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sul ritardo nel rientro al lavoro.
  • Quando è provata l’effettività dell’attività lavorativa svolta per terzi durante l’assenza per malattia, il riparto dell’onere della prova non risulta violato per il solo fatto che il giudice di merito valuti poi la rilevanza disciplinare della condotta ai fini della giusta causa.
  • Il dissenso del giudice dalle conclusioni del consulente tecnico non determina motivazione apparente se la sentenza espone ragioni comprensibili e specifiche, anche con riguardo alla distanza temporale dell’accertamento e agli elementi non considerati dal consulente.
  • La contestazione dell’apprezzamento di una singola testimonianza è priva di decisività quando la decisione risulta fondata su un complesso di elementi probatori e non su quella sola deposizione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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