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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13919/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione della ricorrente da una selezione per l’assunzione con qualifica di capo servizi treno, motivata dal mancato raggiungimento del limite minimo di altezza previsto dal D.P.C.M. n. 411 del 1987. In primo grado la domanda della lavoratrice era stata accolta; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 settembre 2014, l’ha riformata e ha respinto la domanda di accertamento del diritto all’assunzione e di pagamento delle spettanze retributive dalla messa in mora del 6 settembre 2002. La Corte d’appello, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva ritenuto il requisito dell’altezza funzionale alle mansioni di capo servizi treno. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 115 c.p.c., 1336 e 1175 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato l’avviso di selezione e che ella aveva partecipato soltanto alla selezione per ruoli non tecnici di assistenza alla clientela, per i quali non era previsto un requisito minimo di altezza; ha inoltre qualificato l’avviso come offerta al pubblico e lamentato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 90 disp. att. c.p.c. e 195, comma 2, c.p.c., nonché la nullità della consulenza tecnica: il consulente avrebbe effettuato rilievi e scattato fotografie sui convogli ferroviari senza la presenza dei consulenti di parte e non avrebbe risposto alle osservazioni del consulente tecnico di parte. La società ha resistito con controricorso notificato tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura si fondava sull’avviso di selezione senza indicare specificamente dove il documento fosse stato prodotto e reperibile, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; la prospettazione relativa alla selezione per ruoli non tecnici e all’offerta al pubblico era inoltre nuova, non essendo stata indicata la sua tempestiva deduzione nel giudizio di merito. La doglianza sull’omesso esame del documento investiva comunque l’accertamento di fatto e non poteva essere veicolata mediante la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. Il secondo motivo non è stato accolto: l’asserita nullità procedimentale della consulenza avrebbe dovuto essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, ma il ricorso non indicava l’atto nel quale l’eccezione sarebbe stata tempestivamente formulata; il rilievo contenuto nell’illustrazione del motivo non era sufficiente. Inoltre, la nullità processuale non consegue automaticamente a ogni irregolarità, ma richiede la dimostrazione di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa con riflessi sulla decisione; la ricorrente non aveva neppure contestato le misurazioni del consulente. La resistente, pur avendo depositato un controricorso tardivo, ha partecipato alla discussione orale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 1.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando fonda una censura su atti o documenti del giudizio di merito senza riprodurli, oppure senza indicare con precisione gli elementi che ne consentano l’individuazione e il reperimento nel fascicolo e la verifica della loro produzione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo, come nella specie, nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

    Quando una questione che implica accertamenti di fatto non risulta esaminata nella sentenza impugnata, chi la propone per la prima volta in cassazione deve allegare e indicare specificamente l’atto del giudizio di merito in cui l’aveva già dedotta; altrimenti la censura è inammissibile per novità.

  • art. 115 c.p.c.

    Il preteso omesso apprezzamento del contenuto di un documento attiene all’accertamento di fatto precluso a questa Corte Suprema, come è reso palese dall’improprio riferimento all’art. 115 c.p.c., denunciato come violato dall’istante, che, riguardo il principio del libero convincimento, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

    La contestazione dell’apprezzamento o dell’omesso esame di un documento riguarda l’accertamento di fatto e non integra, di per sé, una violazione dell’art. 115 c.p.c.; in cassazione deve essere proposta attraverso il pertinente vizio motivazionale, nei limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 157 c.p.c.

    Anche laddove l’alterazione procedimentale determini un pregiudizio del diritto di difesa (ad ex. per mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o mancata loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni), essa si traduce, per consolidata giurisprudenza di legittimità (tra molte v. Cass. n. 1744 del 2013), in una nullità assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c. sicchè tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

    La nullità della consulenza tecnica derivante da un’irregolarità procedimentale, anche quando incida sul diritto di difesa, deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito; in mancanza, la nullità è sanata.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

    La sentenza richiama l’art. 370, comma 1, c.p.c. per precisare che, nonostante la tardività del controricorso, il difensore della società era abilitato a partecipare alla discussione orale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi fonda un motivo di ricorso per cassazione su un documento del giudizio di merito deve indicare in modo specifico il documento, la sede processuale in cui è stato prodotto e la sua collocazione, così da renderne possibile il reperimento e l’esame da parte della Corte; il mero richiamo non soddisfa l’onere di specificità.
  • La questione giuridica che implichi un accertamento di fatto e non sia stata trattata nella sentenza impugnata è nuova in cassazione, salvo che il ricorrente indichi specificamente in quale atto del giudizio di merito l’abbia già dedotta, consentendo il controllo sulla relativa tempestività.
  • La doglianza sul mancato o non corretto apprezzamento del contenuto di un documento attiene, di regola, alla valutazione di fatto e non può essere trasformata in una censura di violazione dell’art. 115 c.p.c.; va dedotta mediante il pertinente vizio motivazionale e nei limiti stabiliti dalla legge processuale.
  • Le nullità della consulenza tecnica derivanti da irregolarità procedimentali devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; in difetto, sono sanate.
  • La violazione di una regola processuale non comporta automaticamente la nullità degli atti successivi: la nullità è giustificata quando l’irregolarità abbia prodotto un effettivo e insanabile pregiudizio al diritto di difesa, con incidenza sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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