Cassazione Civile, Sentenza n. 14088/2020 del 07/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La società aveva cessato l’attività e licenziato tutti i 28 dipendenti nello stesso giorno per giustificato motivo oggettivo, senza attivare la procedura per i licenziamenti collettivi prevista dalla L. n. 223 del 1991. Le parti avevano concordemente rinunciato a tale procedura; i lavoratori non avevano percepito l’indennità di mobilità, ma l’indennità di disoccupazione. L’INPS aveva emesso una cartella esattoriale per il contributo di mobilità previsto dall’art. 5, comma 4, della L. n. 223 del 1991. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società e la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 1473/2013 depositata il 6 dicembre 2013, aveva confermato la decisione. Con un unico motivo, l’INPS denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 4, 7, comma 1, 16, comma 1, e 24 della L. n. 223 del 1991. Sosteneva che il contributo fosse dovuto ogniqualvolta sussistessero in astratto i presupposti del licenziamento collettivo, indipendentemente dall’attivazione della procedura e dal fatto che i lavoratori avessero rinunciato all’indennità di mobilità o percepissero quella di disoccupazione. Contestava inoltre che il contributo fosse in rapporto sinallagmatico con l’indennità di mobilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello. Ha ribadito che il contributo di mobilità è riferito al singolo lavoratore e commisurato al trattamento di mobilità spettante a quest’ultimo: il datore di lavoro è tenuto a versarlo soltanto per i lavoratori che hanno diritto all’indennità di mobilità, non per quelli privi dei requisiti per beneficiarne. Nel caso concreto, la società aveva cessato l’attività, i licenziamenti erano stati intimati per giustificato motivo oggettivo e le parti avevano concordemente rinunciato alla procedura di mobilità; i lavoratori non avevano ricevuto l’indennità di mobilità, ma quella di disoccupazione. Non sussisteva quindi il presupposto per l’addebito del contributo, e la sola presenza in astratto dei presupposti per il licenziamento collettivo non era sufficiente a renderlo dovuto. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 8.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, accessori di legge ed euro 200 per esborsi. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, L. n. 223/1991
In tema di contribuzione per la mobilità, in forza della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, per il quale l’impresa datrice di lavoro è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, e del combinato disposto dell’art. 7, commi 1 e 2 e art. 16, comma 1, della stessa Legge (ai sensi dei quali alcune categorie di lavoratori non hanno diritto all’indennità), le imprese sono tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto all’indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità non aventi diritto ad usufruire dell’indennità stessa.
Il contributo di mobilità è dovuto per le posizioni dei lavoratori collocati in mobilità che abbiano diritto alla relativa indennità; non è dovuto per i lavoratori privi di tale diritto.
art. 7, commi 1 e 2, L. n. 223/1991
il contributo in esame è riferito singolarmente a ciascuno dei lavoratori posti in mobilità (e non all’insieme di essi considerati nel loro complesso), ed è rapportato come importo al trattamento mensile di mobilità spettante a quel singolo lavoratore. Ciò significa che sussiste un rapporto diretto tra l’onere a carico dell’azienda ed il trattamento erogato dall’Istituto assicuratore ai singoli lavoratori, mentre, quando il lavoratore non ha diritto all’indennità di mobilità non sussiste neppure l’onere a carico dell’azienda.
Il diritto all’indennità di mobilità costituisce il riferimento individuale per determinare l’obbligo contributivo del datore di lavoro: in assenza del diritto alla prestazione per il singolo lavoratore, non sorge il corrispondente onere.
art. 16, comma 1, L. n. 223/1991
Infatti, la stessa L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, prevede che abbiano diritto all’indennità solamente i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, vale a dire i lavoratori, gli operai, gli impiegati o i quadri, che possano far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi i periodi di sospensione dal lavoro derivante da ferie, festività ed infortuni, con un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine.
Il diritto all’indennità di mobilità presuppone il possesso dei requisiti indicati dalla norma, tra cui un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, almeno sei dei quali di lavoro effettivo, e un rapporto continuativo e non a termine.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il contributo di mobilità previsto dall’art. 5, comma 4, della L. n. 223 del 1991 è riferito al singolo lavoratore e commisurato al trattamento mensile di mobilità a lui spettante; non costituisce un contributo generale destinato a finanziare la gestione della mobilità.
- Il datore di lavoro è tenuto al contributo di mobilità soltanto per i lavoratori che hanno diritto alla relativa indennità secondo i requisiti di legge; se il singolo lavoratore non ha diritto alla prestazione, non sorge il corrispondente obbligo contributivo.
- La sussistenza in astratto dei presupposti per il licenziamento collettivo non è sufficiente, da sola, a fondare l’obbligo di versare il contributo di mobilità quando i lavoratori non hanno percepito l’indennità di mobilità e non ne ricorre il diritto.
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