Cassazione Civile, Sentenza n. 13912/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore rimase vittima di un infortunio sul lavoro mentre svolgeva attività di montaggio e smontaggio di pezzi, durante le quali era previsto l’uso di occhiali protettivi. Il Tribunale di Forlì, dopo consulenza medico-legale, riconobbe un danno biologico comprensivo del danno morale e personalizzato, liquidando Euro 160.000,00 per tale voce e, includendo i postumi temporanei e gli accessori indicati, condannò la società datrice di lavoro al pagamento di Euro 218.705,52; accolse inoltre la manleva assicurativa entro il massimale di Euro 154.937,00. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17 febbraio 2015, ridusse il risarcimento a Euro 112.000,00, oltre interessi legali dal sinistro sul capitale devalutato e rivalutato anno per anno, ravvisando un concorso di colpa del lavoratore del 30%. Confermò la responsabilità datoriale per culpa in vigilando e ritenne irrilevante verso il lavoratore l’eventuale responsabilità dei sanitari, rilevante soltanto nei rapporti interni. Il lavoratore propose quattro motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 2087 e 1227 c.c. e della normativa antinfortunistica, sostenendo che il datore non poteva far valere il concorso del lavoratore in assenza di adeguata formazione, informazione e vigilanza sull’uso dei dispositivi; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita omessa valutazione delle prove testimoniali; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata formazione, informazione e verifica dell’effettivo uso dei dispositivi; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese disposta in appello. L’Azienda USL era stata evocata senza che fossero formulate domande nei suoi confronti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte d’appello aveva accertato, sulla base delle prove selezionate come attendibili, che gli occhiali erano stati messi a disposizione e ne era stato prescritto l’uso; il ricorrente contrapponeva una diversa lettura delle deposizioni, non consentita in sede di legittimità. In tale quadro, il concorso del lavoratore nella misura del 30% era coerente con l’obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza, non essendo stato accertato un inadempimento datoriale informativo o formativo tale da escludere l’addebito al lavoratore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza non indicava una violazione processuale riconducibile alle ipotesi in cui può configurarsi autonomamente il malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e contestava, in sostanza, la valutazione delle prove, senza trascrivere integralmente le deposizioni rilevanti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di merito e non individuava un fatto storico decisivo omesso secondo i requisiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; la Corte d’appello aveva comunque motivato sull’assolvimento degli obblighi datoriali. Il quarto motivo è stato rigettato: la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca rientrava nella discrezionalità del giudice di merito ed era sorretta da motivazione esplicita non illogica. Il lavoratore è stato condannato a pagare alla società Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; le spese sono state compensate nei confronti dell’Azienda USL, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell’assicurazione rimasta intimata. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
La Corte, come appena detto, ha proceduto ad un accertamento di merito, dal quale “in termini di grave presunzione” ha evinto che vi era stata la messa a disposizione del lavoratore dei predetti dispositivi (occhiali) e della relativa prescrizione di utilizzo.
La responsabilità datoriale per la tutela della sicurezza è stata valutata alla luce dell’accertamento concreto circa la fornitura dei dispositivi e la prescrizione del loro utilizzo; la Cassazione non ha sostituito a tale accertamento una diversa ricostruzione delle prove.
art. 1227 c.c.
in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227 c.c., comma 1; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso, H che in particolare avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio o quando l’infortunio scaturisca dall’avere il datore di lavoro integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o infine quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonchè esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso
Il comportamento colposo del lavoratore può ridurre il risarcimento, salvo che la violazione datoriale delle misure prevenzionistiche abbia incidenza esclusiva nella causazione dell’infortunio, nei casi descritti dalla motivazione.
D.P.R. n. 547 del 1955, art. 12
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
Per le lavorazioni che possono proiettare schegge o materiali pericolosi, la norma impone l’adozione di schermi o di altre misure idonee a evitare danni alle persone; nel caso concreto la Corte d’appello aveva considerato la necessità degli occhiali protettivi nelle operazioni svolte.
art. 115 c.p.c.
un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove o conoscenze fuori dai limiti consentiti, oppure alteri il regime delle prove legali o liberamente valutabili; non basta contestare il peso attribuito alle testimonianze.
art. 116 c.p.c.
un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere denunciata quando il giudice disattenda il regime delle prove legali o tratti come prova legale un elemento soggetto a prudente apprezzamento; la diversa valutazione del materiale istruttorio non è sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”
Il motivo di omesso esame richiede l’indicazione puntuale del fatto storico decisivo, della fonte da cui risulta, del modo e del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o della motivazione.
art. 92 c.p.c.
Nei giudizi instaurati – come il presente (15.1.2007) – nella vigenza della disciplina introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (prima delle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 e poi nuovamente dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, conv., con mod. nella L. 10 novembre 2014, n. 162) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in ipotesi di soccombenza reciproca e se ricorrono “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a) Legge citata
Per i giudizi instaurati nel regime temporale considerato, la compensazione totale o parziale è consentita in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di altri giusti motivi esplicitamente indicati; la valutazione delle proporzioni della soccombenza e delle quote di compensazione resta discrezionale e non è sindacabile se adeguatamente motivata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21, 22, 35, 37, 38 e 39
Nella ritenuta sussistenza, nei termini ritenuti dalla Corte, della grave presunzione di messa a disposizione e prescrizione di utilizzo dei dispositivi di sicurezza, il motivo è formulato su un piano inidoneo a contrastare l’impianto argomentativo seguito, che, anche in diritto, è pienamente coerente con i principi sanciti da questa Corte di legittimità.
Le disposizioni sono richiamate dal ricorrente in relazione agli obblighi di sicurezza, formazione e informazione, ma la Corte decide la censura sulla base dell’accertamento di merito relativo alla disponibilità e alla prescrizione d’uso dei dispositivi, senza formulare una distinta interpretazione delle singole norme.
art. 91 c.p.c.
l’ultimo motivo è infondato in quanto, rispetto alla soccombenza reciproca – che nella specie risulta essersi configurata, per effetto del ritenuto concorso di colpa del lavoratore con parziale riconoscimento quindi delle ragioni di parte appellante – la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito
La statuizione sulle spese è esaminata in rapporto alla soccombenza reciproca e alla discrezionalità del giudice nella ripartizione o compensazione; la Corte non riconosce una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Massime di principio
- Negli infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore può concorrere a ridurre il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., quando, accertato l’adempimento datoriale degli obblighi prevenzionistici rilevanti, il lavoratore non osservi prescrizioni di sicurezza concretamente impartite.
- Il concorso colposo del lavoratore non può essere fondato sulla sua ignoranza di circostanze che il datore avrebbe dovuto comunicargli o insegnargli, quando l’omissione degli obblighi informativi o formativi renda altamente presumibile che, se adempiuti, il comportamento causativo dell’infortunio non si sarebbe verificato.
- La condotta incauta del lavoratore non riduce il risarcimento quando la violazione datoriale di obblighi di prevenzione abbia incidenza esclusiva nella determinazione dell’evento, in particolare nei casi indicati dalla decisione: imposizione di ordini rischiosi, organizzazione della lavorazione sulla base di disposizioni gravemente imprudenti o omissione di cautele concretamente individuabili, esigibili e idonee a impedire l’evento.
- In cassazione, la contestazione della selezione o del peso attribuito alle deposizioni testimoniali non consente una nuova ricostruzione del fatto e non integra, di per sé, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il ricorrente deve indicare una specifica alterazione delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve identificare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non può essere utilizzato per sollecitare una diversa valutazione degli elementi istruttori.
- In presenza di soccombenza reciproca, la valutazione delle rispettive proporzioni e la determinazione della quota di spese da ripartire o compensare rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per i giudizi soggetti al regime applicabile ratione temporis, gli altri giusti motivi di compensazione devono essere esplicitati in motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13919/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13915/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13914/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13918/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13913/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 7 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14086/2020 del 07/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →