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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13915/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro davanti al Tribunale di Sassari, deducendo di aver prestato attività subordinata come autotrasportatore in prova dal 25 maggio 2002 e di essere rimasto gravemente infortunato durante le operazioni di scarico di materiale da un autoarticolato aziendale, che si era ribaltato. L’INAIL gli aveva riconosciuto un’invalidità del 98%; il procedimento penale si era concluso con archiviazione. Il lavoratore aveva chiesto 1.546.729,37 euro a titolo di danno differenziale, sostenendo che il mezzo non fosse stato collaudato e revisionato, che fosse rotto da tempo il cavo d’acciaio limitatore del sollevamento dei pistoni e che non avesse ricevuto istruzioni sul funzionamento del semirimorchio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 28 aprile 2016, aveva riformato la decisione, dichiarato responsabile il datore di lavoro e liquidato il danno non patrimoniale in 1.252.035 euro, di cui 1.174.760 euro per invalidità permanente e 57.275 euro per 395 giorni di inabilità temporanea totale. La Corte territoriale aveva valorizzato, tra l’altro, la rottura risalente e l’ossidazione del cavo, la mancata revisione del mezzo, il sovraccarico di circa 800 kg e l’assenza di adeguate istruzioni al lavoratore. Il datore di lavoro ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione del nesso causale e della vetustà del cavo; 2) violazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., sostenendo che fosse stato indebitamente posto a suo carico l’onere di provare l’adempimento degli obblighi di sicurezza e formazione, con trasformazione della responsabilità in oggettiva; 3) violazione degli artt. 414, 345, 346 e 112 c.p.c., contestando che la responsabilità per carenza di formazione fosse stata affermata senza specifica allegazione in appello; 4) omesso esame del fatto che il lavoratore, per la pioggia e la scarsa visibilità, avrebbe aperto lo sportello e tentato di uscire dalla cabina quando il rimorchio stava per ribaltarsi; 5) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, lamentando assenza di prova medico-legale e di indicazione dei criteri di calcolo.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi. Ha chiarito che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato la ricostruzione dei fatti sulla base delle risultanze istruttorie. Ha escluso l’inversione dell’onere probatorio: il lavoratore aveva allegato e provato il rapporto, il danno e il nesso con la prestazione, mentre spettava al datore dimostrare la causa non imputabile e l’adempimento dell’obbligo di sicurezza; tale prova non era stata fornita, anche considerata l’ammissione di non aver dato raccomandazioni sulle modalità di funzionamento e sollevamento del semirimorchio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato. Il quinto motivo è stato accolto: la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non indicava il percorso logico, i criteri e i baremes utilizzati né il peso attribuito alle circostanze del caso, così da impedire il controllo sulla determinazione del danno effettivo e sull’integralità del risarcimento. La sentenza è stata cassata limitatamente alla liquidazione del danno e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Una questione quale quella prospettata in questa sede, di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può, infatti, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La violazione delle regole sulle prove non ricorre per il solo fatto che il giudice di merito abbia valutato in modo non condiviso il materiale istruttorio. In sede di legittimità rilevano le specifiche ipotesi di uso di prove non dedotte o illegittimamente disposte, disconoscimento di prove legali o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    E’ bene ribadire che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione fattuale non controversa e riguarda la sussunzione del fatto nella norma; non permette di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invero, secondo i consolidati dicta di questa Corte, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

    Il vizio richiede l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente lamentare che la sentenza non abbia dato conto di ogni elemento istruttorio, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato.

  • artt. 1218 e 2087 c.c.

    Il principio sopra esposto non comporta l’affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 c.c., nella stessa misura in cui l’allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell’art. 1218 c.c.; da ciò discende che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

    La responsabilità del datore per violazione dell’obbligo di sicurezza è contrattuale, ma non oggettiva. Il lavoratore deve provare rapporto, danno e nesso causale con la prestazione; il datore deve provare la causa non imputabile e l’adempimento dell’obbligo di sicurezza.

  • art. 1374 c.c.

    La responsabilità ex art. 2087 c.c. è infatti di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicchè il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 c.c. sull’inadempimento delle obbligazioni.

    L’obbligo legale di sicurezza integra il contenuto del contratto individuale di lavoro; perciò la domanda risarcitoria da infortunio si colloca nell’ambito della responsabilità contrattuale e segue il riparto probatorio previsto per l’inadempimento.

  • art. 2087 c.c.

    Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., va assolto con l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ed anche con l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori meno esperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, mediante lo svolgimento di attività inerente all’istruzione, informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni.

    L’obbligo di sicurezza comprende non soltanto le cautele tecniche e la messa a disposizione di mezzi sicuri, ma anche misure organizzative e attività di istruzione, informazione e formazione sui rischi, con riguardo alla possibile inesperienza dei lavoratori.

  • art. 1226 c.c.

    E’ mancata l’indicazione del processo logico e valutativo seguito nel pervenire alla quantificazione dei danni non patrimoniali risentiti dall’infortunato e la enunciazione dei baremes utilizzati, idonei a garantire una tendenziale uniformità di valutazione del pregiudizio, suscettibili di opportuno arricchimento mediante valorizzazione di tutte le circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, idonee ad ulteriormente definire le conseguenze già compensate da una liquidazione forfetizzata.

    Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale il giudice deve rendere riconoscibile il percorso di quantificazione, indicando i criteri e i parametri adottati e le circostanze concrete che giustificano eventuali personalizzazioni.

Massime di principio

  • Nella domanda del lavoratore per il danno differenziale da infortunio, il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza del rapporto di lavoro, il danno e il nesso causale tra danno e prestazione; il datore deve provare che il danno è derivato da causa a lui non imputabile e di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza.
  • L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro non configura responsabilità oggettiva, ma comprende l’adozione delle cautele necessarie, le misure di organizzazione del lavoro e l’istruzione, l’informazione e la formazione sui rischi, in particolare rispetto a lavoratori meno esperti.
  • La contestazione della valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non è sufficiente se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve esporre, almeno sommariamente, il percorso logico seguito, i criteri o parametri adottati e il rilievo attribuito alle circostanze concrete, così da consentire il controllo sulla quantificazione e sull’integralità del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliProveImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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