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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14087/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionata)

La controversia

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità del coniuge, già pensionato del Fondo Volo dal 1996, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento, contestando l'applicazione della disciplina e del coefficiente di abbattimento di 0,9737 nella liquidazione della pensione diretta del coniuge. Il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato inammissibile la domanda per decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970; la Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 276/2013, depositata il 23 gennaio 2014, aveva confermato la decadenza e aveva inoltre esaminato il merito, ritenendo non provata l'applicazione del coefficiente e non sufficiente la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Con un motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulla decadenza previdenziale, delle disposizioni sul trattamento pensionistico del Fondo Volo, dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali. Ha sostenuto che la decadenza non si applicava alla domanda di riliquidazione di una pensione già riconosciuta e ha contestato la valutazione della prova circa il coefficiente, richiamando un documento prodotto in giudizio.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese. Ha stabilito che la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 non si applica, secondo la disciplina rilevante per il giudizio, alla domanda volta a ottenere l'adeguamento di una prestazione pensionistica già riconosciuta in misura inferiore al dovuto, comprese le ipotesi di errore di calcolo o di erronea applicazione della normativa. Ha inoltre chiarito che la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale dopo avere dichiarato la decadenza era una statuizione ad abundantiam, inutiliter data, poiché il giudice si era già spogliato del potere di decidere la controversia. La questione dell'applicazione del coefficiente e della corretta quantificazione della pensione dovrà quindi essere esaminata dal giudice di rinvio; la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione.

Norme richiamate

  • art. 47 D.P.R. n. 639/1970

    La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate intercettazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale

    La decadenza giudiziale previdenziale non si applica alle domande dirette soltanto ad adeguare una prestazione già riconosciuta in misura inferiore al dovuto, anche quando ciò dipenda da errori di calcolo, erronea interpretazione della normativa o mancato riconoscimento di una componente; resta fermo il limite della prescrizione ordinaria.

  • art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011

    in tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito – detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale

    La disciplina innovativa che estende la decadenza alle domande di adempimento di prestazioni riconosciute solo parzialmente non si applica ai giudizi già pendenti alla sua entrata in vigore; per questi resta il principio di inapplicabilità del termine decadenziale.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente aveva invocato la norma sull'onere della prova, ma la Cassazione non ne ha fornito un'interpretazione né ha deciso la contestazione probatoria sul coefficiente, rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 4 D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992

    La disposizione è stata indicata tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione; la decisione si è fondata sulla disciplina della decadenza.

  • art. 55 L. n. 859/1965

    La disposizione è stata indicata tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione né ha deciso nel merito la quantificazione della pensione.

  • art. 22 L. n. 859/1965

    La disposizione è stata indicata tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione né ha deciso nel merito la questione del coefficiente.

  • art. 1 L. n. 484/1973

    La disposizione è stata indicata tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione.

  • art. 6 L. n. 408/1988

    La disposizione è stata indicata tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione.

  • artt. 61 e seguenti c.p.c.

    La disciplina della consulenza tecnica d'ufficio è stata richiamata tra le norme denunciate, ma la Cassazione non ne ha fornito un'interpretazione, rimettendo al giudice di rinvio l'esame della questione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La norma è stata indicata tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione.

  • art. 191 c.p.c.

    La norma è stata indicata tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La norma è stata indicata tra quelle asseritamente violate, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 non si applica, secondo la disciplina anteriore alla novella del 2011, alle domande giudiziali volte esclusivamente all'adeguamento di una prestazione previdenziale già riconosciuta in misura inferiore al dovuto; tali pretese restano soggette alla prescrizione ordinaria.
  • La disciplina introdotta nel 2011, che estende il termine decadenziale alle azioni per prestazioni riconosciute solo in parte o per accessori del credito, non si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
  • Quando il giudice, dopo essersi spogliato della potestas iudicandi con una pronuncia processuale che definisce la causa, aggiunge statuizioni sul merito, queste sono ad abundantiam e inutiliter date; non definiscono la controversia nel merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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