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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14082/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un lavoratore dipendente di una società subappaltatrice, impegnato presso lo stabilimento di una committente in lavori di manutenzione straordinaria di impianti e macchine industriali, cadde in una buca di circa due metri per due, utilizzata per accedere ai locali interrati mediante una scala a pioli. Il Tribunale ritenne civilmente responsabili la società ricorrente, la committente e la subappaltatrice e le condannò in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e del danno da perdita della capacità lavorativa specifica; respinse inoltre la domanda di manleva proposta dalla ricorrente contro l’assicuratrice. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 ottobre 2015, confermò la decisione. La società ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2087 c.c., sostenendo che la condotta del lavoratore fosse esorbitante e idonea a interrompere il nesso causale; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione della polizza e delle relative clausole; 3) violazione dell’art. 1367 c.c., perché l’interpretazione della condizione particolare O) avrebbe privato la clausola di effetto; 4) violazione dell’art. 1370 c.c., deducendo che l’ambiguità della clausola predisposta dall’assicuratrice dovesse risolversi contro la predisponente.

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui il luogo e le modalità di accesso allo scantinato, attraverso una buca e una scala a pioli instabile, costituivano una situazione di rischio conosciuta o conoscibile e riconducibile all’attività lavorativa; l’uso di quell’accesso non presentava caratteri di anomalia e imprevedibilità tali da interrompere il nesso causale o configurare un concorso colposo del lavoratore. Ha quindi confermato l’applicazione dell’art. 2087 c.c. e la responsabilità datoriale accertata in concreto. I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati: la Corte territoriale aveva interpretato la polizza in modo conforme ai criteri ermeneutici, escludendo dalla nozione di terzi i subappaltatori e i loro dipendenti e considerando inapplicabile la deroga della condizione O), riferita a partecipazioni occasionali, incompatibili con il rapporto di subappalto accertato. La lettura della polizza non era implausibile né ambigua e la scelta tra interpretazioni possibili del contratto non è riesaminabile in cassazione in assenza di violazione delle regole legali di ermeneutica. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere alla parte costituita le spese, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 26495 del 19/10/2018) la norma in esame non contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell’esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza.

    L’art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva: occorre che il danno sia riferibile alla colpa datoriale per violazione di obblighi di comportamento concretamente individuati, anche in relazione alle cautele suggerite dalla tecnica e dall’esperienza. Una volta provati dal lavoratore il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale, spetta al datore provare di avere adottato le cautele necessarie.

  • art. 1362 c.c.

    D’altro canto, l’art. 1362 c.c., allorchè nel comma 1, prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.

    La ricerca della comune intenzione delle parti non svaluta il testo letterale: quando le parole della convenzione esprimono in modo chiaro e univoco la volontà contrattuale e non vi è contrasto tra lettera e spirito dell’accordo, non è ammissibile una diversa interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

    La scelta del giudice di merito tra più interpretazioni possibili del contratto non è di per sé sindacabile in cassazione; il controllo è ammesso soltanto in presenza di una violazione delle regole legali di interpretazione. La pronuncia richiama la censura fondata anche sull’art. 1363 c.c. e la respinge unitamente agli altri motivi relativi all’interpretazione della polizza.

  • art. 1367 c.c.

    Secondo la Corte quindi la deroga all’esclusione della copertura assicurativa per i terzi richiamata dalla difesa della C.I.T., si riferisce a chi partecipi occasionalmente all’attività di impresa, circostanza esclusa nella fattispecie in esame, ove si è ritenuto accertato un rapporto di subappalto per la manutenzione straordinaria di impianti, per definizione incompatibile con la partecipazione occasionale all’attività imprenditoriale della società appaltatrice, ed in concreto svoltasi con caratteristiche atte ad escluderne qualsivoglia occasionalità della partecipazione di Rimon s.r.l. e del suo dipendente A. all’attività oggetto del contratto di assicurazione.

    La Corte ha ritenuto che la condizione derogatoria invocata dalla ricorrente riguardasse partecipazioni occasionali all’attività assicurata; tale requisito non ricorreva nel caso di un rapporto di subappalto stabile relativo alla manutenzione degli impianti. Il motivo, pur denunciando la violazione dell’art. 1367 c.c., è stato respinto sulla base dell’interpretazione complessiva della polizza.

  • art. 1370 c.c.

    Come è evidente, tale valutazione, del tutto immune da vizi logici e non implausibile conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, non può che dirsi sottratta al sindacato di legittimità, nè sussiste alcuna ambiguità nella interpretazione della clausola contrattuale (con connessa violazione dell’art. 1370 c.c.), invece perfettamente chiara nel suo contenuto – ambiguità che condurrebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, ad optare per una interpretazione favorevole a se stessa vertendosi in tema di regolamento contrattuale predisposto dalla società assicuratrice.

    La regola di interpretazione contro il predisponente non opera quando la clausola, secondo l’accertamento del giudice di merito, è chiara e non ambigua. La Corte ha escluso tale ambiguità e ha quindi rigettato la censura.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

    La Corte, a seguito del rigetto del ricorso, dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. non è oggettiva: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso tra essi; solo dopo tale prova grava sul datore l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.
  • Gli obblighi di protezione dell’art. 2087 c.c. comprendono le cautele imposte dalla legge, quelle dettate dalla prudenza comune e quelle che, in concreto, siano necessarie alla luce della realtà aziendale e delle conoscenze tecniche ed esperienziali; il datore deve anche vigilare sull’effettivo uso delle misure protettive.
  • La condotta del lavoratore interrompe il nesso causale solo se presenti caratteri di anomalia e imprevedibilità tali da renderla esorbitante rispetto all’attività lavorativa e al rischio ambientale accertato; l’uso di un accesso pericoloso frequentemente utilizzato e funzionale al lavoro non integra, di per sé, tale condotta.
  • In cassazione l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica; non basta che la parte preferisca un’altra tra le interpretazioni plausibili della clausola.
  • Quando il testo contrattuale, letto secondo le espressioni usate, rivela in modo chiaro e univoco la volontà delle parti e non vi è divergenza tra lettera e spirito della convenzione, non è ammissibile un’interpretazione diversa.
  • La regola interpretativa contro il predisponente presuppone un’effettiva ambiguità della clausola; non trova applicazione se il giudice di merito ne accerta la chiarezza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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