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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11098/2020 del 10/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una paziente aveva convenuto due medici e le strutture sanitarie presso le quali erano stati eseguiti due interventi di protesizzazione delle anche, svolti nel 1991 e nel 1999, chiedendo il risarcimento dei danni. La domanda relativa al primo intervento era stata dichiarata prescritta; per quello del 1999, eseguito presso una casa di cura di proprietà della resistente, erano stati condannati in solido i medici e la struttura, con riparto interno della responsabilità nella misura del 50% a carico della struttura, del 15% a carico di un medico e del 35% a carico dell’altro. Le compagnie assicuratrici della struttura erano state condannate a tenerla indenne nei limiti delle rispettive garanzie. Il Tribunale aveva dichiarato nulla la clausola claims made contenuta nelle polizze e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7387/2017 depositata il 23 novembre 2017, aveva confermato la decisione, riconoscendo inoltre l’operatività delle polizze per l’attività dei medici non dipendenti della struttura. La compagnia ricorrente principale ha proposto quattro motivi: omesso esame della clausola claims made e della sua concreta disciplina temporale; violazione dell’art. 1322, secondo comma, c.c. per la valutazione di immeritevolezza della clausola; motivazione apparente sul mancato esame delle condizioni generali che escludevano la copertura per i medici non dipendenti; violazione dei criteri di interpretazione contrattuale delle medesime condizioni. La coassicuratrice della struttura ha proposto ricorso incidentale autonomo, con doglianze in parte sovrapponibili e, inoltre, contestando il riparto interno della responsabilità; la struttura ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla propria responsabilità e sulla quota attribuitale; uno dei medici ha contestato l’affermazione della propria responsabilità, il rigetto della manleva nei confronti di un assicuratore e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di difetto di rappresentanza e procura della ricorrente principale, rilevando che il potere del rappresentante volontario poteva essere provato anche in Cassazione mediante documenti prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., salvo giudicato interno sulla questione. Ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale autonomo della coassicuratrice: la Corte d’appello aveva trasferito impropriamente al rapporto assicurativo il principio della responsabilità della struttura verso il paziente, senza esaminare le clausole contrattuali che escludevano espressamente la garanzia per l’attività dei medici non dipendenti. Tale esclusione, nel caso concreto, non rendeva nulla l’intera polizza né integrava una nullità di protezione. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito, cassando la sentenza sul punto e rigettando le pretese della struttura nei confronti delle due compagnie assicuratrici. Gli altri motivi dei ricorsi principale e incidentale autonomo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato della struttura è stato respinto quanto ai primi due motivi, perché la Corte d’appello aveva motivato, sia pure sinteticamente, sulla responsabilità e sulla quota attribuitale, ed è stato dichiarato inammissibile quanto al terzo, per la preclusione prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Il ricorso incidentale del medico è stato rigettato: il primo motivo era inammissibile perché censurava la sufficienza della motivazione oltre i limiti consentiti dal nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; il secondo era inammissibile perché non coglieva la ragione della decisione sulla manleva, fondata sul mancato pagamento del premio; il terzo era infondato, essendo corretta la condanna alle spese secondo soccombenza e causalità. La sentenza d’appello è stata confermata per il resto. Le spese dei gradi di merito tra le compagnie e la struttura sono state compensate; i controricorrenti sono stati condannati a rifondere a ciascuna compagnia le spese di Cassazione, liquidate in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della struttura e del medico ricorrenti incidentali, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “in tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale che deve essere effettuata dal giudice anche d’ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittirnità” con il solo limite del giudicato interno sulla questione.

    La sussistenza dei poteri sostanziali del rappresentante volontario, rilevante per la regolare costituzione del rapporto processuale, può essere dimostrata con documenti in ogni fase e grado, compreso il giudizio di legittimità, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato interno.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    La Corte non decide nel merito la censura relativa alla meritevolezza della clausola claims made, perché il motivo che investe l’omessa motivazione sulle specifiche esclusioni di garanzia è accolto e assorbe le altre censure.

  • artt. 1 e 3, lett. I, CGA

    Il principio enunciato dalla Corte – secondo il quale in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa di tutto il personale sanitario, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che per il semplice fatto del ricovero di un paziente essa è tenuta a garantire al medesimo la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale (cfr. al riguardo Cass. 7768/2016 richiamata) – è certamente condivisibile: esso, tuttavia, attiene al rapporto fra la struttura sanitaria ed il paziente e non è idoneo a ridondare automaticamente sul rapporto di manleva derivante dalla polizza stipulata fra la struttura sanitaria e la compagnia di assicurazione nel caso – come quello in esame – in cui le condizioni stipulate nel contratto escludano espressamente, per alcune ipotesi, la copertura assicurativa, laddove tale esclusione, oltretutto, non valga ad inficiare la validità dell’intera polizza.

    La responsabilità della struttura verso il paziente per l’attività dei sanitari non dipendenti non determina automaticamente la copertura assicurativa. Quando le condizioni contrattuali escludono espressamente la garanzia per l’attività dei medici non dipendenti, l’esclusione opera nel rapporto di manleva se non invalida l’intera polizza.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La sentenza impugnata, infatti, ha confermato la pronuncia di primo grado con motivazione conforme, ragione per cui, ex art. 348 ter c.p.c., u.c., ratione temporis vigente, (l’atto di citazione risulta notificato il 30.11.2012 e cioè dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha introdotto la disposizione) non è consentito il ricorso per cassazione fondato sul vizio dedotto.

    In presenza di una decisione d’appello conforme a quella di primo grado, nei casi soggetti alla disposizione, non è ammesso il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, verificabili dal testo della decisione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile. Il mero difetto di sufficienza della motivazione non è più denunciabile.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    La censura, infatti, non ha colto la ratio decidendi della statuizione sul punto, in quanto ha incentrato la critica su una questione diversa da quella, decisiva, sulla quale si è fondata la decisione della Corte che ha espressamente ritenuto che la non operatività della polizza fosse conseguenza dell’omesso pagamento del premio assicurativo, circostanza legittimamente quanto tempestivamente eccepita dalla Milano Ass.ni nella costituzione in appello (cfr. pag. 9 della sentenza): trattasi di rilievo che non soggiace ad alcuna preclusione, attenendo alla mera contestazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata rispetto alla quale l’onere della prova deve essere posto a carico dell’attore, con la conseguenza che eventuali carenze ben possono essere valutate dal giudice anche per la prima volta in grado d’appello senza incorrere nel vizio di ultra petizione.

    La contestazione del fatto costitutivo della pretesa assicurativa, quale il mancato pagamento del premio e la conseguente inefficacia della polizza, non è soggetta a preclusione e può essere valutata anche per la prima volta in appello; il relativo onere probatorio grava sull’attore che fa valere la garanzia.

  • art. 106 c.p.c.

    Questa Corte ha avuto modo di affermare che le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che abbia provocato e giustificato la chiamata in causa in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 6757/2001; Cass. 2492/2016).

    Le spese del terzo chiamato in garanzia impropria possono essere poste a carico della parte che ha determinato e giustificato la chiamata, in applicazione del principio di causalità, anche quando l’attore non abbia proposto domande direttamente contro il terzo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali Eurosanità Spa e B.F. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui sono tenuti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali soccombenti, nella misura prevista dal comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • La responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente per la condotta colposa di personale sanitario non dipendente, derivante dal rapporto di spedalità, non si estende automaticamente al distinto rapporto di manleva tra struttura e assicuratore. La garanzia va determinata in base alle clausole della polizza e può essere esclusa per l’attività dei medici non dipendenti, purché tale esclusione non comporti la nullità dell’intero contratto.
  • Il giudice che decide sull’operatività della copertura assicurativa deve esaminare le specifiche clausole contrattuali invocate e motivare sul loro contenuto; non è sufficiente richiamare principi relativi alla responsabilità della struttura verso il paziente, poiché questi riguardano un rapporto diverso da quello assicurativo.
  • La contestazione dei fatti costitutivi della domanda di manleva, compresa quella relativa al mancato pagamento del premio, può essere sollevata anche in appello e valutata dal giudice senza incorrere in ultrapetizione; l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava su chi invoca la garanzia.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è denunciabile soltanto nei limiti delle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della sentenza; la mera insufficienza o non condivisibilità dell’argomentazione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoResponsabilità medicaImpugnazioniSpese di lite
RamiAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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