Cassazione Civile, Ordinanza n. 10142/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società agricola aveva convenuto in giudizio un imprenditore agricolo chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute per cessione del raccolto di paglia, manodopera resa tramite un dipendente, restituzione di denaro da compensare con prestazioni lavorative e risarcimento per perdita del raccolto di mais. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per ottenere il saldo di un più ampio compenso che sosteneva di vantare per prestazioni di lavorazione agricola eseguite in favore della società nel periodo 2000-2005. Il primo giudice aveva accolto solo in parte la domanda principale e respinto la riconvenzionale; la corte d’appello aveva ridotto ulteriormente la somma dovuta al convenuto e confermato il rigetto della riconvenzionale, ritenendo irrilevanti e non univocamente riferibili alla resistente le prove e la documentazione prodotte, anche perché afferenti ad altro giudizio tra l’imprenditore e altra società facente capo al medesimo soggetto. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con sei motivi, omesso esame di prove decisive, violazione degli artt. 2697, 2733, 2735, 2225 e 1657 c.c., e vizi processuali per mancata valutazione di verbali e testimonianze assunte in altro procedimento, sostenendo che tali elementi dimostravano la spettanza del credito e che la corte territoriale aveva errato nel reputare inammissibili o irrilevanti le istanze istruttorie; la resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato su un profilo di pagamento già assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, relativo al mancato esame e alla mancata ammissione di prove testimoniali ritenute decisive, osservando che i capitoli di prova erano circostanziati quanto a soggetto destinatario, anno, tipo e luogo delle lavorazioni e che il giudice di merito aveva errato nel reputarli generici/confusivi tra soggetti distinti. Ha invece rigettato gli altri motivi del ricorso principale, ritenendo in parte infondati e in parte inammissibili i profili relativi alla pretesa confessione, alla valutazione delle deposizioni testimoniali già acquisite e alla richiesta di determinazione equitativa del compenso. È stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato per difetto di interesse, poiché diretto contro una questione assorbita e non contro una statuizione effettiva della sentenza impugnata. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, sull’omesso esame di fatti decisivi e sulle violazioni di legge dedotte a fronte di una sostanziale richiesta di riesame del merito.
Invocato per sostenere il valore confessorio di dichiarazioni rese in altro giudizio; la Corte esclude che ricorressero i presupposti della confessione riferibile alla parte odierna resistente.
Richiamato insieme all’art. 2733 c.c. per sostenere la valenza confessorio-ammissione delle dichiarazioni, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto per difetto del presupposto soggettivo e oggettivo.
Richiamato in relazione al riparto dell’onere probatorio; la Corte distingue tra critica all’onere probatorio e inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
Invocato per la quantificazione del compenso dovuto per l’opera prestata.
Invocato per chiedere la determinazione del corrispettivo con criterio equitativo in assenza di un prezzo specificamente pattuito o provato.
Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle prove testimoniali e dei capitoli di prova.
Invocato per sostenere l’omessa considerazione del materiale probatorio ritualmente acquisito.
Richiamato in relazione al prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
La Corte ricorda che il giudice può porre domande al testimone, d’ufficio o su istanza di parte, per chiarire i fatti oggetto della prova.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte afferma l’inammissibilità del ricorso confezionato mediante mera estrapolazione di atti e documenti, senza una compiuta esposizione sommaria dei fatti e senza autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in capo alla ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato esame di un documento o di una prova può essere utilmente censurato solo se quel materiale sia decisivo in senso forte, cioè idoneo a disarticolare con certezza la ratio decidendi fondata su altre risultanze istruttorie.
- La deduzione di una confessione richiede che la dichiarazione sia resa dalla parte o da un soggetto a essa imputabile nel giudizio in cui la pretesa è fatta valere; dichiarazioni rese in altro contesto o in qualità diversa non hanno automaticamente valore confessorio.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: non è sufficiente richiamare o giustapporre stralci di atti e verbali, ma occorre localizzarli e riprodurli in modo completo e comprensibile, così da consentire alla Corte il controllo immediato della censura.
- La valutazione e selezione degli elementi probatori appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la critica si risolve in una richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale può integrare vizio di legittimità solo quando la prova dedotta sia specifica e potenzialmente decisiva; un rifiuto fondato su una erronea ritenuta genericità o confusione dei capitoli può determinare cassazione della sentenza.
- Quando la prova testimoniale è idonea a dare rilievo a documenti unilateralmente formati, il giudice di merito deve valutarne correttamente l’ammissibilità e la pertinenza, non potendo escluderla con motivazione meramente apparente o contraddittoria rispetto alla decisione di ritenere non provato il credito.
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