Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La società aveva stipulato un contratto di affitto d’azienda con una terza società per i rami ristorante, bar e macelleria; successivamente era stata posta in liquidazione e aveva presentato domanda di concordato preventivo con continuità indiretta, prevedendo la prosecuzione dell’attività tramite l’affitto già in essere, la liquidazione di beni immobili non funzionali e la successiva cessione dei rami d’azienda. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta e poi il fallimento; la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che mancasse il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione fallimentare. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall., sostenendo che il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori sarebbe richiesto solo nel concordato in continuità diretta e non in quello indiretto; 2) violazione degli artt. 161, 163 e 186-bis l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avrebbe impropriamente compiuto una valutazione di convenienza economica riservata ai creditori e non un giudizio di fattibilità, e che non avrebbe considerato elementi idonei a dimostrare un surplus concordatario rispetto al fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis l.fall. comprende anche la continuità indiretta, quindi anche l’ipotesi in cui l’azienda sia già affittata a terzi. In tale ipotesi, l’attestazione della funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori è requisito di ammissibilità, a pena di inammissibilità. Ha inoltre ritenuto corretto il controllo del giudice di merito sul surplus concordatario rispetto alla liquidazione fallimentare, precisando che tale verifica non coincide né con il giudizio di fattibilità economica né con quello di convenienza dei creditori. Ha poi considerato motivata in modo sufficiente la decisione impugnata, osservando che le circostanze dedotte come fatti omessi non erano decisive. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese degli intimati; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, commi 2, 3 e 6, l.fall.
richiamato per la disciplina della domanda di concordato prenotativa e del termine per il deposito del piano e della proposta
richiamato per la declaratoria di inammissibilità della proposta da parte del tribunale
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti del giudizio di ammissibilità/fattibilità
art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall.
il requisito della funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori è necessario anche nel concordato in continuità indiretta, a pena di inammissibilità
richiamato per il reclamo contro la decisione del tribunale
richiamato come base della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di fatti decisivi
richiamato per evidenziare che anche nel fallimento le vendite possono avvenire con procedure competitive
richiamato per il termine delle operazioni di vendita nella procedura fallimentare
richiamati per affermare l’applicabilità, in quanto compatibili, anche alla liquidazione concordataria
richiamato per il rinvio alle norme sulla liquidazione concordataria dei beni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
richiamato per chiarire che il mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali rientra nella garanzia generica del credito, ma non coincide con il surplus concordatario
non pertinente nel merito; citato solo indirettamente nel testo normativo della tassonomia non presente nella sentenza
art. 8053/2014
richiamata come precedente delle Sezioni Unite sul minimo costituzionale della motivazione
art. 9061/2017
richiamata per il favor alla prosecuzione dell’attività accompagnato da cautele a tutela dei creditori
art. 17103/2023
richiamata per il medesimo principio sul concordato in continuità
art. 22474/2024
richiamata per definire il surplus concordatario come utilità eccedente quanto destinato al pagamento dei creditori
art. 25919/2024
richiamata per escludere che sia sufficiente un generico soddisfacimento o la sola continuità contrattuale
art. Sez. U, 1521/2013
richiamata per la nozione di fattibilità economica e causa concreta del concordato
art. 19233/2023
richiamata per i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica
art. 1393/2024
richiamata per i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica
art. 2027/2024
richiamata per i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica
art. 21336/2024
richiamata per i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica
art. 23280/2024
richiamata per i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica
art. 3745/2025
richiamata per i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica
art. 3790/2025
richiamata per i limiti del sindacato giudiziale sulla fattibilità economica
Massime di principio
- Nel concordato preventivo in continuità aziendale, anche quando la continuità è indiretta mediante affitto d’azienda a terzi, il piano deve essere attestato come funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; in difetto, la domanda è inammissibile.
- Il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori non si esaurisce nella mera prosecuzione dell’attività o nella continuità contrattuale, ma richiede un effettivo incremento dell’attivo concordatario rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Il giudice può e deve verificare, nella fase di ammissibilità, se il concordato in continuità offra un surplus rispetto al fallimento; tale verifica è distinta sia dalla fattibilità economica, limitata alla non manifesta inettitudine del piano, sia dalla convenienza, che spetta ai creditori.
- Ai fini del sindacato di legittimità, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito spiega perché il piano non presenta elementi concreti di vantaggio rispetto alla liquidazione fallimentare; non sono idonee censure basate su affermazioni generiche o su circostanze non decisive.
- Nel sistema della legge fallimentare, il favor per la continuità dell’impresa è bilanciato sin dall’ammissione dall’esigenza di non aggravare il dissesto e di garantire un risultato complessivamente più favorevole per il ceto creditorio.
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